Proposta di legge regionale n. 272 presentata il 11 luglio 2023
Proposta di legge al Parlamento: Modifiche e integrazione alla legge 24 dicembre 2012 n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione ) e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
Primo firmatario

NICCO DAVIDE

Altri firmatari

RIVA VERCELLOTTI CARLO

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012 n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione ")
1. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 243/2012 è sostituito dal seguente: "
1.
I bilanci delle regioni, dei comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.
".
2. 
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 9 della legge 243/2012 è inserito il seguente: "
1 ter.
Gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di cassa, tra le entrate finali e le spese finali.
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 10 della legge 243/2012 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 243/2012 è sostituito dal seguente: "
3.
Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, commi 1 e 1 ter, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 243/2012 è sostituito dal seguente: "
4.
Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, commi 1 e 1 ter, del complesso degli enti territoriali.
".
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali")
1. 
Il comma 4 dell'articolo 151 del d.lgs. 267/2000 è sostituito dal seguente: "
4.
Il sistema contabile degli enti locali con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:
a)
della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
b)
della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.
".
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 151 del d.lgs. 267/2000 è inserito il seguente: "
4 bis.
Il sistema contabile degli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario di sola cassa e, in materia di contabilità economico patrimoniale, si seguono le disposizioni di cui all'articolo 232.
".
Art. 4. 
(Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 267/2000 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 162 del d.lgs. 267/2000 è inserito il seguente: "
1 bis.
Negli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il bilancio di previsione finanziario comprende le sole previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato e per i due esercizi successivi.
".
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 267/2000 )
1. 
La rubrica dell' articolo 165 del d.lgs. 267/2000 è sostituita dalla seguente: "
Struttura del bilancio per gli enti locali con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 165 del d.lgs. 267/2000 è sostituito dal seguente: "
1.
Il bilancio di previsione finanziario degli enti locali con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata e alla spesa, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .
".
Art. 6. 
(Inserimento dell'articolo 165 bis nel decreto legislativo 267/2000 )
1. 
Dopo l' articolo 165 del d.lgs. 267/2000 è inserito il seguente: "
Art. 165 bis
(Struttura del bilancio per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)
1.
Il bilancio di previsione per cassa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è composto da due parti, relative, rispettivamente, all'entrata e alla spesa, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , per la sola parte di cassa.
".
Art. 7. 
(Modifica all'articolo 227 del decreto legislativo 267/2000 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 227 del d.lgs. 267/2000 è inserito il seguente: "
1 bis.
Negli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, che contiene il conto del bilancio redatto secondo il principio di cassa, nonché il conto economico e lo stato patrimoniale ai sensi del comma 3.
".
Art. 8. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.