Proposta di legge regionale n. 271 presentata il 07 luglio 2023
Proposta di legge al Parlamento: Disposizioni per il riconoscimento e l'inclusione degli alunni con neurodivergenze non patologiche quali Alto Potenziale Cognitivo, Plusdotazione e Doppia Eccezionalita'

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La presente legge contiene disposizioni per il riconoscimento e l'inclusione degli alunni con neurodivergenze non patologiche quali Alto Potenziale Cognitivo, Plusdotazione e Doppia Eccezionalità al fine di:
a) 
comprendere e soddisfare i loro bisogni relazionali ed emozionali, riducendo le eventuali situazioni o cause di disagio;
b) 
garantire il loro diritto alle pari opportunità di formazione e istruzione;
c) 
promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità, incoraggiando il loro successo scolastico.
2. 
Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:
a) 
l'individuazione precoce degli alunni con Alto Potenziale Cognitivo, Plusdotati e con Doppia Eccezionalità;
b) 
la definizione di percorsi didattici personalizzati rispettosi dei tempi e degli stili specifici di apprendimento in modo da ridurre il minore rendimento e l'eventuale abbandono scolastico precoce;
c) 
l'adozione di forme di valutazione adeguate alle loro peculiari necessità formative;
d) 
una adeguata formazione del personale scolastico affinchè sia in grado di riconoscere e supportare gli alunni con Alto Potenziale Cognitivo, Plusdotati e con Doppia Eccezionalità;
e) 
la piena collaborazione tra scuola, famiglie e specialisti per tutelare e promuovere le esigenze e i bisogni degli alunni con Alto Potenziale Cognitivo, Plusdotazione e Doppia Eccezionalità.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge per alunni con neurodivergenze non patologiche quali Alto Potenziale Cognitivo, Plusdotazione e Doppia Eccezionalità si intendono gli alunni che, durante il loro percorso formativo e scolastico, manifestano o hanno il potenziale per manifestare un livello eccezionale di performance in una o più aree, nonché una superiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze e di conoscenze rispetto ai coetanei con un grado pari di scolarizzazione.
2. 
In particolare, si definiscono alunni:
a) 
con Alto Potenziale Cognitivo (APC) quelli che raggiungono un indice di quoziente intellettivo compreso tra i 120 e il 129 ai test d'intelligenza validati e standardizzati;
b) 
Plusdotati quelli che raggiungono un indice di quoziente intellettivo pari o superiore a 130 ai test di cui alla lettera a);
c) 
con Doppia Eccezionalità quelli riconosciuti con APC o plusdotazione alle quali è associata un'altra neurodivergenza o disturbo, quali i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), i Disturbi da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), il Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP), lo Spettro autistico.
3. 
Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi 1 e 2, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
Art. 3. 
(Individuazione e valutazione degli alunni con neurodivergenze non patologiche quali Alto Potenziale Cognitivo, Plusdotazione e Doppia Eccezionalita')
1. 
Le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, possono attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi volti a individuare gli alunni con neurodivergenze non patologiche quali Alto Potenziale Cognitivo, Plusdotazione e Doppia Eccezionalità sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 9, comma 1.
2. 
L'esito degli interventi di cui al comma 1 non costituisce, tuttavia, una valutazione di APC, Plusdotazione, o Doppia Eccezionalità, che può essere effettuata esclusivamente da neuropsichiatri infantili, da psichiatri o da psicologi con una formazione specifica in materia, acquisita a seguito di un tirocinio annuale, ovvero che possono dimostrare di essersi occupati della materia a livello professionale o scientifico mediante pubblicazioni o attività pubblicistica da almeno due anni.
3. 
Tutti i soggetti coinvolti ai sensi del comma 2 devono attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle linee guida e dalle raccomandazioni vigenti in materia, approvate dalla Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoioatri, nonché dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi, di concerto con il Ministero competente.
4. 
La valutazione di cui al comma 2 è effettuata presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, presso associazioni riconosciute e iscritte in apposito albo che si occupano di neurodivergenze non patologiche quali Alto Potenziale Cognitivo, Plusdotazione e Doppia Eccezionalità, istituite in Italia o in altri Stati membri dell'Unione Europea, o presso strutture private gestite dalle figure professionali di cui al comma 2 e accreditate presso il Ministero della Salute.
5. 
L'esito della valutazione di cui al comma 2 è comunicato alla famiglia e, in accordo con essa, alla scuola frequentata dall'alunno.
Art. 4. 
(Referente scolastico per l'Alto Potenziale Cognitivo, la Plusdotazione e la Doppia Eccezionalita')
1. 
A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle scuole di ogni ordine e grado è individuato un docente con la funzione di referente scolastico per l'Alto Potenziale Cognitivo, la Plusdotazione e la Doppia Eccezionalità, con specifica formazione certificata.
2. 
Il referente di cui al comma 1 partecipa a corsi di aggiornamento, per una durata minima di 20 ore per il primo anno e di 15 ore per gli anni successivi, tenuti dalle università, dalle associazioni o dalle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 9, comma 2. Al termine dei corsi di aggiornamento è rilasciato, previo esame di verifica, un certificato di abilitazione all'esercizio della funzione di referente scolastico per l'Alto Potenziale Cognitivo, la Plusdotazione e la Doppia Eccezionalità.
3. 
Il referente di cui al comma 1 interviene, su segnalazione dei docenti curricolari o della famiglia, per l'attivazione delle procedure necessarie all'individuazione di cui all'articolo 3 e, d'intesa con la famiglia e con il consiglio di classe, per la predisposizione dei piani didattici personalizzati di cui all'articolo 8, comma 1.
Art. 5. 
(Formazione del personale)
1. 
I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, i dirigenti scolastici, nonché lo psicologo scolastico, ove presente, partecipano a corsi di formazione obbligatoria volti ad acquisire le competenze necessarie per individuare precocemente gli alunni con APC, Plusdotazione e Doppia Eccezionalità nonché l'applicazione delle adeguate strategie didattiche e metodologiche.
2. 
I corsi di cui al comma 1 hanno durata di un minimo di 10 ore per il primo anno e di almeno 5 ore per gli anni successivi. Tali corsi sono tenuti dalle università, dalle associazioni e dalle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 9, comma 2. Al termine dei corsi sono effettuate verifiche sull'avvenuta acquisizione delle competenze oggetto del programma svolto.
3. 
I Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca sottoscrivono accordi quadro con le università ai fini dell'attivazione di specifici corsi di perfezionamento professionale finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse con l'APC, la Plusdotazione e la Doppia Eccezionalità.
4. 
A decorrere dall'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, è istituito almeno un esame curricolare in materia di APC, Plusdotazione e Doppia Eccezionalità presso:
a) 
i corsi di laurea universitari in scienze della formazione, scienze dell'educazione, scienze pedagogiche, scienze politiche e sociali, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
b) 
le scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.
5. 
Il personale dei centri di neuropsichiatria infantile del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito della formazione continua, partecipa a corsi di formazione obbligatori su APC, Plusdotazione e Doppia Eccezionalità, volti ad assicurare un'adeguata preparazione e all'acquisizione delle competenze necessarie per una individuazione e valutazione precoce.
Art. 6. 
(Iscrizione a classi superiori)
1. 
Oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, l'alunno APC o Plusdotato, valutato ai sensi dell'articolo 3, può iscriversi a classi superiori a quella per la quale possiede il titolo di ammissione, previa idoneità conseguita mediante un apposito esame, indipendentemente dall'età anagrafica.
2. 
Agli alunni valutati ai sensi dell'articolo 3, in accordo con la famiglia, non si applica la normativa in materia di durata del percorso scolastico nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito prima del compimento della maggiore età.
3. 
Gli alunni con APC, Plusdotati, o con Doppia Eccezionalità, in caso di superamento con successo degli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, in deroga alla normativa vigente, possono accedere in anticipo a corsi universitari. Nel caso di corsi di laurea ad accesso programmato, i soggetti devono comunque superare le selezioni previste per ogni corso.
4. 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle scuole e alle accademie militari.
Art. 7. 
(Misure per i familiari)
1. 
I familiari fino al primo grado, nonché i tutori di studenti del primo ciclo d'istruzione con APC, Plusdotazione o Doppia Eccezionalità, impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
2. 
Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. .
Art. 8 
(Misure educative e didattiche)
1. 
Gli alunni con valutazione di APC, Plusdotazione o Doppia Eccezionalità hanno diritto a fruire di appositi piani didattici personalizzati, nei quali si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascuno, nonché di eventuali bisogni educativi speciali.
2. 
Le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, garantiscono agli alunni di cui al comma 1:
a) 
l'uso di una didattica personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, che tiene conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) 
prevedere la frequenza di una classe superiore per l'apprendimento di una o più discipline, l'arricchimento, l'approfondimento e la compattazione di una o più discipline previste dal programma di studio della classe frequentata dall'alunno, nonché il ricorso a metodi di apprendimento individuali;
c) 
l'introduzione di gruppi di lavoro e di studio costituiti da alunni con APC, Plusdotati, o Doppia Eccezionalità che frequentano la stessa classe o classi diverse.
3. 
Le misure didattiche applicate nei piani didattici personalizzati devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'adeguatezza e l'efficacia in relazione alle condizioni di ciascun alunno.
4. 
Agli alunni con APC, Plusdotati o con Doppia Eccezionalità sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.
5. 
Per l'adozione dei piani didattici personalizzati di cui al comma 1 e per il successivo monitoraggio delle misure didattiche applicate, la scuola può avvalersi, anche su richiesta della famiglia, della collaborazione delle figure professionali di cui all'articolo 3, comma 2, o delle associazioni e strutture di cui all'articolo 9, comma 2.
Art. 9. 
(Disposizioni attuative)
1. 
Con decreto dei Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi centoottanta giorni, per le attività di individuazione di cui all'articolo 3.
2. 
Con decreto dei Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento volto a definire i requisiti necessari per l'accreditamento delle associazioni e delle strutture private di cui all'articolo 3, comma 4.
3. 
I Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individuano altresì le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 1, nonchè le misure educative e didattiche e le forme di verifica e di valutazione di cui all'articolo 8.
4. 
I Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano, infine, le modalità di formazione del personale di cui all'art. 5.
Art. 10. 
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome)
1. 
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione .
2. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
Art. 11. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.