Proposta di legge regionale n. 270 presentata il 05 luglio 2023
Proposta di legge al Parlamento: Disposizioni per l'introduzione delle attivita' di lettura libera nel primo e nel secondo ciclo di istruzione

Art. 1. 
(Attivita' di lettura libera. Modifiche all'articolo 5 della legge 15/2020 )
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura) è inserito il seguente: "
4 bis.
In coerenza con le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, mediante apposita previsione nel curricolo di istituto, disciplinano la pratica della
"lettura libera"
in classe quale attività periodica di lettura autonoma degli studenti da svolgersi sotto la supervisione di un docente all'interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
".
2. 
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 5 della l. 15/2020 è inserito il seguente: "
4 ter.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono definite le modalità di attuazione del comma 4 bis tenuto conto delle seguenti necessità:
a)
assicurare agli alunni e agli studenti autonomia nella scelta del materiale di lettura, fatti salvi gli indirizzi generali adottati da ciascun istituto scolastico;
b)
disporre che la lettura avvenga prevalentemente su supporto cartaceo, ferma restando la possibilità, anche in relazione a specifiche esigenze didattiche e di inclusione, di utilizzare dispositivi digitali;
c)
stabilire che le predette attività di lettura libera devono avere una durata continuativa di almeno 15 minuti e che, ferma restando l'autonomia di ciascun istituto, devono essere fissate preferibilmente con cadenza quotidiana ad inizio della giornata scolastica.
".
3. 
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 5 della 1. 15/2020è inserito il seguente: "
4 quater.
Dall'attuazione dei commi 4 bis e 4 ter non derivano incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
".
Art. 2. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.