Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 7/2022 )
1.
Al
comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), che aggiunge la lettera d bis) al
comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2018 , la parola: "
" è sostituita dalla seguente: "
" e le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
edifici
immobile
parti di edifici legittimi
unità immobiliare
2.
Al
comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 7/2022 , che aggiunge la lettera d bis) al
comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2018 , le parole: "
" sono soppresse.
, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 . Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale la legge non imponeva, per l'attività edilizia nella porzione di territorio interessata, l'acquisizione di titolo abilitativo edilizio, ancorché in presenza di disposizioni locali diverse, lo stato legittimo è desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo dell'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi abilitanti interventi parziali.
3.
Al
comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 7/2022 , che aggiunge la lettera d bis) al
comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2018 , è aggiunto, infine, il seguente periodo: "
".
Per l'accertamento dello stato legittimo degli immobili si applica l'
articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001 .
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 7/2022 )
1.
All'
articolo 5 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l'
articolo 3 della l.r. 16/2018 , al comma 2 dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti: "
".
Ai fini del riuso e della riqualificazione degli immobili di cui al comma 1
, fatte salve le previsioni di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ',
2.
All'
articolo 5 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l'
articolo 3 della l.r. 16/2018 , al comma 2, prima della lettera a) è inserita la lettera: "
".
oa) dal
d.lgs 42/2004 ;
3.
All'
articolo 5 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l'
articolo 3 della l.r. 16/2018 , al comma 2 la lettera d) è abrogata.
4.
All'
articolo 5 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l'
articolo 3 della l.r. 16/2018 , il comma 3 è abrogato.
5.
All'
articolo 5 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l'
articolo 3 della l.r. 16/2018 , il comma 5 è sostituito dal seguente: "
Solo i comuni il cui PRG è adeguato al PPR possono autorizzare gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5. ".
5.
6.
All'
articolo 5 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l'
articolo 3 della l.r. 16/2018 , il comma 6 è abrogato.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/2022 )
1.
All'
articolo 7 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l'
articolo 5 della l.r. 16/2018 , il comma 9 è abrogato.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/2022 )
1.
Al
comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7/2022 , che sostituisce il
comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 , le parole: "
" sono soppresse.
Per gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione
2.
Il
comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 7/2022 , che sostituisce il
comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 , è abrogato.
3.
Al
comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2022 , che inserisce i commi 10 bis e 10 ter all'
articolo 6 della legge regionale 16/2018 , il comma 10 bis è abrogato.
Art. 5.
(Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 7/2022 )
1.
L'
articolo 10 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l'
articolo 8 della l.r. 16/2018 , è abrogato.
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 7/2022 )
1.
All'
articolo 11 della l.r. 7/2022 , che inserisce l'articolo 8 bis nella
l.r. 16/2018 , il comma 2 è abrogato.
2.
All'
articolo 11 della l.r. 7/2022 , che inserisce l'articolo 8 bis nella
l.r. 16/2018 , la lettera a) del comma 3 è abrogata.
3.
All'
articolo 11 della legge regionale 7/2022 , che inserisce l'articolo 8 bis nella
legge regionale 16/2018 , il comma 6 è sostituito dal seguente: "
La delocalizzazione di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle norme di attuazione e delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici individuati dal PPR, previo parere obbligatorio e vincolante ai sensi della normativa vigente. ".
6.
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/2022 )
1.
Al
comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 7/2022 il comma 3 sexies, introdotto all'
articolo 11 della l.r. 16/2018 , è abrogato.
2.
Al
comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 7/2022 , al comma 3 octies, introdotto all'
articolo 11 della l.r. 16/2018 , le parole: "
" sono soppresse.
, previa deliberazione del consiglio comunale assunta ai sensi dell'
articolo 5, comma 9, del decreto-legge 70/2011 , con facoltà di attribuire una premialità sino a tre volte la dotazione non ricostruita. Il relativo titolo è rilasciato senza l'applicazione del contributo straordinario di cui all'
articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001 , mediante corresponsione degli oneri di urbanizzazione solo relativamente al nuovo volume edificato e con la riduzione del 90 per cento del costo di costruzione
3.
Al
comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 7/2022 il comma 3 novies, introdotto all'
articolo 11 della l.r. 16/2018 , è abrogato.
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 7/2022 )
1.
Il
comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 7/2022 è abrogato.
2.
Il
comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 7/2022 , che introduce i commi 5 bis e 5 ter all'
articolo 12 della l.r. 16/2018 , è abrogato.
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/2022 )
1.
Al
comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/2022 la parola: "
" è sostituita dalle seguenti: "
".
edifici
immobili o unità immobiliari
2.
Al
comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/2022 dopo le parole: "
" sono aggiunte le seguenti: "
".
titolo edilizio in sanatoria
ai sensi del
d.p.r. 380/2001
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/2022 )
1.
Al
comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 7/2022 dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti: "
".
Se conseguito senza opere edilizie,
fatte salve le disposizioni statali in materia per gli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968,
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/2022 )
1.
Il
comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 7/2022 è sostituito dal seguente: "
Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, comma 3, il recupero dei vani e locali interrati o seminterrati è ammesso in conformità con le previsioni del PPR. ".
1.
Art. 12.
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2022 )
1.
Al
comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 7/2022 le parole: "
" sono soppresse.
di tutela paesaggistica o
2.
Al
comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/2022 le parole: "
" sono soppresse.
alla data di approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente, le disposizioni di cui al presente capo si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori
Art. 13.
(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2022 )
1.
Al
comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/2022 che sostituisce la
lettera d) del terzo comma dell'articolo 13 della l.r. 56/1977 le parole: "
" sono soppresse.
, con le specificazioni previste dalla normativa regionale
2.
Il
comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 7/2022 che sostituisce il
comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 56/1977 è abrogato.
Art. 14.
(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/2022 )
1.
Al
comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 7/2022 , che sostituisce il
comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 56/1977 , le parole: "
" e le parole: "
" sono soppresse.
al PPR,
, nonché degli organi ministeriali secondo quanto disposto dal
d.lgs. 42/2004 , con riferimento al PPR,
Art. 15.
(Abrogazione dell'articolo 36 della l.r. 7/2022 )
1.
L'
articolo 36 della legge regionale 7/2022 , che introduce l'articolo 17 ter nella
legge regionale 56/1977 , è abrogato.
Art. 16.
(Abrogazione dell'articolo 40 della l.r. 7/2022 )
1.
L'
articolo 40 della l.r. 7/2022 è abrogato.
Art. 17.
(Abrogazione dell'articolo 41 della l.r. 7/2022 )
1.
L'
articolo 41 della l.r. 7/2022 è abrogato.
Art. 18.
(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 7/2022 )
1.
Al
comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 7/2022 , che sostituisce il
comma 6 dell'articolo 6 bis della l.r. 19/1999 , alla fine del periodo sono aggiunte le parole: "
".
nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 34 bis del dpr 380/2001 .
Art. 19.
(Modifiche all'articolo 47 della l.r. 7/2022 )
1.
Al
comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 7/2022 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi
previo adeguamento del PRG al PPR
2.
Il
comma 4 dell'articolo 47 della l.r. 7/2022 è abrogato.
Art. 20.
(Modifiche all'articolo 48 della l.r. 7/2022 )
1.
Al
comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 7/2022 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
in deroga agli strumenti urbanistici vigenti
previo adeguamento del PRG al PPR
2.
Il
comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 7/2022 è abrogato.