Disegno di legge regionale n. 267 presentato il 15 giugno 2023
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 7/2022 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), che aggiunge la lettera d bis) al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2018 , la parola: "
edifici
" è sostituita dalla seguente: "
immobile
" e le parole: "
parti di edifici legittimi
" sono sostituite dalle seguenti: "
unità immobiliare
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 7/2022 , che aggiunge la lettera d bis) al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2018 , le parole: "
, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 . Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale la legge non imponeva, per l'attività edilizia nella porzione di territorio interessata, l'acquisizione di titolo abilitativo edilizio, ancorché in presenza di disposizioni locali diverse, lo stato legittimo è desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo dell'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi abilitanti interventi parziali.
" sono soppresse.
3. 
Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 7/2022 , che aggiunge la lettera d bis) al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2018 , è aggiunto, infine, il seguente periodo: "
Per l'accertamento dello stato legittimo degli immobili si applica l' articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001 .
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 7/2022 )
1. 
All' articolo 5 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l' articolo 3 della l.r. 16/2018 , al comma 2 dopo le parole: "
Ai fini del riuso e della riqualificazione degli immobili di cui al comma 1
" sono inserite le seguenti: "
, fatte salve le previsioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ',
".
2. 
All' articolo 5 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l' articolo 3 della l.r. 16/2018 , al comma 2, prima della lettera a) è inserita la lettera: "
oa) dal d.lgs 42/2004 ;
".
3. 
All' articolo 5 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l' articolo 3 della l.r. 16/2018 , al comma 2 la lettera d) è abrogata.
4. 
All' articolo 5 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l' articolo 3 della l.r. 16/2018 , il comma 3 è abrogato.
5. 
All' articolo 5 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l' articolo 3 della l.r. 16/2018 , il comma 5 è sostituito dal seguente: "
5.
Solo i comuni il cui PRG è adeguato al PPR possono autorizzare gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5.
".
6. 
All' articolo 5 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l' articolo 3 della l.r. 16/2018 , il comma 6 è abrogato.
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/2022 )
1. 
All' articolo 7 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l' articolo 5 della l.r. 16/2018 , il comma 9 è abrogato.
Art. 4. 
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/2022 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7/2022 , che sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 , le parole: "
Per gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione
" sono soppresse.
3. 
Al comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2022 , che inserisce i commi 10 bis e 10 ter all' articolo 6 della legge regionale 16/2018 , il comma 10 bis è abrogato.
Art. 5. 
(Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 7/2022 )
1. 
L' articolo 10 della l.r. 7/2022 , che sostituisce l' articolo 8 della l.r. 16/2018 , è abrogato.
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 7/2022 )
1. 
All' articolo 11 della l.r. 7/2022 , che inserisce l'articolo 8 bis nella l.r. 16/2018 , il comma 2 è abrogato.
2. 
All' articolo 11 della l.r. 7/2022 , che inserisce l'articolo 8 bis nella l.r. 16/2018 , la lettera a) del comma 3 è abrogata.
3. 
All' articolo 11 della legge regionale 7/2022 , che inserisce l'articolo 8 bis nella legge regionale 16/2018 , il comma 6 è sostituito dal seguente: "
6.
La delocalizzazione di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle norme di attuazione e delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici individuati dal PPR, previo parere obbligatorio e vincolante ai sensi della normativa vigente.
".
Art. 7. 
(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/2022 )
1. 
Al comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 7/2022 il comma 3 sexies, introdotto all' articolo 11 della l.r. 16/2018 , è abrogato.
2. 
Al comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 7/2022 , al comma 3 octies, introdotto all' articolo 11 della l.r. 16/2018 , le parole: "
, previa deliberazione del consiglio comunale assunta ai sensi dell' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 70/2011 , con facoltà di attribuire una premialità sino a tre volte la dotazione non ricostruita. Il relativo titolo è rilasciato senza l'applicazione del contributo straordinario di cui all' articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001 , mediante corresponsione degli oneri di urbanizzazione solo relativamente al nuovo volume edificato e con la riduzione del 90 per cento del costo di costruzione
" sono soppresse.
3. 
Al comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 7/2022 il comma 3 novies, introdotto all' articolo 11 della l.r. 16/2018 , è abrogato.
Art. 8. 
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 7/2022 )
2. 
Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 7/2022 , che introduce i commi 5 bis e 5 ter all' articolo 12 della l.r. 16/2018 , è abrogato.
Art. 9. 
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/2022 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/2022 la parola: "
edifici
" è sostituita dalle seguenti: "
immobili o unità immobiliari
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/2022 dopo le parole: "
titolo edilizio in sanatoria
" sono aggiunte le seguenti: "
ai sensi del d.p.r. 380/2001
".
Art. 10. 
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/2022 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 7/2022 dopo le parole: "
Se conseguito senza opere edilizie,
" sono inserite le seguenti: "
fatte salve le disposizioni statali in materia per gli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968,
".
Art. 11. 
(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/2022 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 7/2022 è sostituito dal seguente: "
1.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, comma 3, il recupero dei vani e locali interrati o seminterrati è ammesso in conformità con le previsioni del PPR.
".
Art. 12. 
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2022 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 7/2022 le parole: "
di tutela paesaggistica o
" sono soppresse.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/2022 le parole: "
alla data di approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente, le disposizioni di cui al presente capo si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori
" sono soppresse.
Art. 13. 
(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2022 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/2022 che sostituisce la lettera d) del terzo comma dell'articolo 13 della l.r. 56/1977 le parole: "
, con le specificazioni previste dalla normativa regionale
" sono soppresse.
Art. 14. 
(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/2022 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 7/2022 , che sostituisce il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 56/1977 , le parole: "
al PPR,
" e le parole: "
, nonché degli organi ministeriali secondo quanto disposto dal d.lgs. 42/2004 , con riferimento al PPR,
" sono soppresse.
Art. 15. 
(Abrogazione dell'articolo 36 della l.r. 7/2022 )
1. 
L' articolo 36 della legge regionale 7/2022 , che introduce l'articolo 17 ter nella legge regionale 56/1977 , è abrogato.
Art. 16. 
(Abrogazione dell'articolo 40 della l.r. 7/2022 )
1. 
Art. 17. 
(Abrogazione dell'articolo 41 della l.r. 7/2022 )
1. 
Art. 18. 
(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 7/2022 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 7/2022 , che sostituisce il comma 6 dell'articolo 6 bis della l.r. 19/1999 , alla fine del periodo sono aggiunte le parole: "
nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 34 bis del dpr 380/2001 .
".
Art. 19. 
(Modifiche all'articolo 47 della l.r. 7/2022 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 7/2022 le parole: "
anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi
" sono sostituite dalle seguenti: "
previo adeguamento del PRG al PPR
".
Art. 20. 
(Modifiche all'articolo 48 della l.r. 7/2022 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 7/2022 le parole: "
in deroga agli strumenti urbanistici vigenti
" sono sostituite dalle seguenti: "
previo adeguamento del PRG al PPR
".
Art. 21. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.