Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 24/1995 )
1.
Al comma 3 dell'articolo 1 bis della 23 febbraio 1995 n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come inserito dall'
articolo 63 della legge regionale 9 marzo 2023 n. 3 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022), le parole: "
" sono soppresse.
I servizi di noleggio iniziano e terminano presso la rimessa sita nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione e
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2016 )
1.
Al
comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), come modificato dall'
articolo 19 della l.r. 3/2023 , dopo le parole: "
" sono aggiunte le seguenti: "
".
Sono tuttavia da ritenersi varianti non sostanziali
, da applicarsi una sola volta per ogni singolo bacino estrattivo,
2.
Alla
lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 23/2016 , come modificato dall'
articolo 19 della l.r. 3/2023 , dopo le parole: "
" sono aggiunte le seguenti: "
".
delimitazione dei bacini riportati dal PRAE
con eventuali ampliamenti di estensione non superiore al 10 per cento della superficie del bacino stesso;
3.
Alla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 23/2016 , come modificato dall'
articolo 19 della l.r. 3/2023 , le parole: "
" sono soppresse.
o comunque consentendo l'apertura di nuove cave al di fuori dei poli estrattivi previsti dal PRAE
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 2/2023 )
1.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing) le parole: "
" son soppresse.
Sono escluse dal tatuaggio le attività di dermopigmentazione estetica
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 2/2023 )
1.
Il
comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 2/2023 è sostituito dal seguente: "
Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al titolo professionale di operatore di tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte o da altre regioni e realizzati da enti accreditati alla formazione in Piemonte o in altre regioni, fatto salvo l'accertamento dell'equivalenza del titolo per i corsi realizzati in regioni che non abbiano provveduto a regolamentare la formazione per l'esercizio dell'attività di tatuaggio. ".
7.
2.
Dopo il
comma 7 bis dell'articolo 3 della l.r. 2/2023 è inserito il seguente: "
Il regolamento di cui all'articolo 10 definisce la formazione dei suddetti operatori nel rispetto delle vigenti linee guida ministeriali. ".
7 ter.
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 2/2023 )
1.
Nella rubrica dell'
articolo 8 della l.r. 2/2023 le parole: "
" sono soppresse.
provenienti da territorio extraregionale o
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 4/2023 )
1.
Il
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 2023, n. 4 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla
legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)) è abrogato.
Art. 7.
(Modifiche alla l.r. 6/2023 )
1.
Dopo l'
articolo 14 della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025) è inserito il seguente: "
(Notifica aiuti di Stato)
Gli atti emanati in applicazione degli articoli 13 e 14 che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione e o in regime de minmis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ".
Art. 14 bis.
1.