Disegno di legge regionale n. 264 presentato il 14 giugno 2023
Norme in materia di lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale e modifica all'articolo 16 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione esegue lavori di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico e cura i vivai forestali di proprietà regionale in amministrazione diretta con l'impiego degli addetti forestali di cui all'articolo 9, tutelando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, ai sensi dell' articolo 9, comma 3 della Costituzione .
2. 
Nell'eseguire i lavori e nel curare i vivai di cui al comma 1, la Regione segue ed attua i principi e le norme di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e del territorio di cui agli articoli 6 e 8 dello Statuto e 1 e 2 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).
Art. 2. 
(Definizione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di assetto idrogeologico)
1. 
Le tipologie di lavori di sistemazione idraulico forestale e di tutela del territorio di cui all'articolo 1, comma 1, eseguibili dalla Regione in amministrazione diretta sono:
a) 
manutenzione, miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale;
b) 
manutenzione della viabilità silvo-pastorale;
c) 
manutenzione della rete escursionistica regionale di cui all' articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte);
d) 
manutenzione in alveo e lungo le sponde dei corsi d'acqua consistenti principalmente nella gestione della vegetazione riparia;
e) 
rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;
f) 
manutenzione di versanti o cigli confinanti con strade comunali;
g) 
manutenzione di parchi, giardini e aree attrezzate.
2. 
La Regione può eseguire i lavori di cui all'articolo 1, comma 1, sulle aree di proprietà regionale e sulle aree di proprietà di altri soggetti, qualora si tratti di interventi ritenuti di interesse pubblico regionale.
3. 
L'interesse pubblico regionale di cui al comma 2 è riconosciuto sulla base delle competenze istituzionali della Regione ed è declinato nella programmazione di cui all'articolo 8.
4. 
Gli interventi di cui al comma 1, insistenti su aree di proprietà privata, sono d'interesse pubblico nei casi previsti dalla legge o, comunque, quando l'amministrazione pubblica a cui è attribuita normativamente la cura dell'interesse pubblico stesso ne dichiara la sussistenza con un proprio provvedimento.
5. 
Nella definizione di manutenzione, miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale, sono compresi gli interventi di compensazione delle superfici forestali trasformate e gli interventi selvicolturali sui popolamenti forestali contenenti materiali di base iscritti al Registro regionale dei materiali di base della Regione Piemonte.
6. 
Nella definizione di rimboschimento sono compresi il ripristino e la ricostituzione di boschi, anche secondo quanto previsto dall' articolo 21, comma 4 della l.r. 4/2009 , e dell' articolo 7, comma 1 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)).
7. 
I lavori di difesa contro la caduta di massi e valanghe e le opere a difesa degli abitati rientrano nei lavori di sistemazione idraulico forestale ed assetto idrogeologico qualora consistano esclusivamente in rimboschimenti, miglioramenti del soprassuolo, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse.
8. 
Gli interventi di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale), possono essere eseguiti in amministrazione diretta in quanto compatibili con quelli previsti ai commi da 1 a 6.
Art. 3. 
(Interventi di cura del patrimonio silvo-pastorale regionale)
1. 
La Regione, anche con l'impiego degli addetti forestali di cui all'articolo 9, cura il patrimonio silvo-pastorale di cui all' articolo 16, comma 1 della l.r. 4/2009 ed esegue in amministrazione diretta le attività di cui all'articolo 2, secondo le regole della gestione attiva e sostenibile del patrimonio silvo-pastorale e perseguendo le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 4/2009 .
2. 
La cura delle foreste di proprietà regionale denominate Val Sessera, La Benedicta, Monte Leco, Piancastagna, Alta Val Chisone, San Bernardino e dell'ulteriore patrimonio silvo-pastorale connesso, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, ha importanza strategica e strutturale per la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità della Regione.
3. 
La cura del patrimonio silvo-pastorale di cui al comma 2 è basata sugli strumenti di pianificazione forestale di cui agli articoli 9, 10 e 11 della l.r. 4/2009 e valorizzata con percorsi di certificazione volontaria di gestione forestale sostenibile o di sostenibilità ambientale.
Art. 4. 
(Vivai forestali di proprietà regionale)
1. 
La Regione programma, pianifica e gestisce l'attività dei vivai forestali di proprietà regionale.
2. 
La Regione cura i vivai di cui al comma 1 in amministrazione diretta con l'impiego degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9.
3. 
I vivai forestali di proprietà regionale sono parte costitutiva del Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità forestale e del Centro regionale per la castanicoltura di cui all' articolo 24 della l.r. 4/2009 e supportano l'Organismo ufficiale di cui all' articolo 2, comma 1, lettera n) del d.lgs. 386/2003 , come previsto dal regolamento regionale di attuazione dell' articolo 23 della l.r. 4/2009 .
4. 
La Regione può acquisire materiali di moltiplicazione dai Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale, concludendo appositi accordi ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. 
Nei vivai forestali di proprietà regionale si svolgono attività di approvvigionamento e produzione di materiali forestali di moltiplicazione (MFM) di origine certificata ai sensi del d.lgs. 386/2003 di specie d'interesse per la vivaistica forestale di cui al regolamento regionale di attuazione dell' articolo 23 della l.r. 4/2009 .
6. 
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare un regolamento per la vendita e per la cessione gratuita di piante e altro materiale forestale di moltiplicazione (MFM) prodotto nei vivai di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri seguenti:
a) 
il MFM viene venduto sulla base di apposito prezzario della Regione Piemonte;
b) 
il MFM può essere ceduto a titolo gratuito per la realizzazione sul territorio piemontese di attività di rimboschimento, imboschimento, rinaturalizzazione, sistemazione del territorio, ricostituzione di boschi danneggiati o distrutti, educazione e didattica ambientale, sperimentazione e divulgazione;
c) 
a seguito di specifici accordi saranno possibili scambi a titolo gratuito di MFM prodotto dai vivai forestali regionali con equivalente MFM messo a disposizione da strutture vivaistiche pubbliche di altre regioni.
Art. 5. 
(Manutenzione dei beni funzionali alla sistemazione idraulico forestale)
1. 
La Regione esegue, anche in amministrazione diretta, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili di proprietà regionale funzionali agli interventi di cura del patrimonio silvo-pastorale di cui all'articolo 3 e dei vivai forestali regionali di cui all'articolo 4.
Art. 6. 
(Interventi di supporto ad attività fitosanitarie e di lotta alle specie vegetali esotiche invasive)
1. 
La Regione può avvalersi degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9 per compiere i seguenti interventi di supporto all'attività:
a) 
di lotta antiparassitaria ed operazioni fitosanitarie, comprendenti anche abbattimenti, potature, asportazioni, allontanamento e distruzione di materiale vegetale infetto in amministrazione diretta, anche secondo quanto previsto dall' articolo 21, comma 4 della l.r. 4/2009 ;
b) 
di lotta contro la diffusione delle specie vegetali esotiche invasive.
Art. 7. 
(Interventi di supporto all'attività di protezione civile)
1. 
La Regione si avvale degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9 per compiere i seguenti interventi di supporto all'attività di protezione civile:
a) 
supporto ed assistenza nell'attività di prevenzione dell'antincendio boschivo, nel quadro del Sistema operativo regionale antincendi boschivi di cui all' articolo 1 della l.r. 15/2018 ;
b) 
supporto all'autorità di protezione civile nella prevenzione e negli interventi conseguenti a calamità naturali.
Art. 8. 
(Programmazione degli interventi)
1. 
In coerenza con il bilancio regionale, la Giunta regionale adotta il programma triennale degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, che sono eseguiti in amministrazione diretta dagli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9.
2. 
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare il programma triennale di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri seguenti:
a) 
il programma è diviso in sezioni corrispondenti a ciascun anno solare e può essere modificato annualmente;
b) 
gli interventi devono essere definiti in modo da consentire la loro precisa determinazione;
c) 
sono prioritari gli interventi di cura del patrimonio forestale, come individuati dagli strumenti di pianificazione forestale, di supporto alle attività produttive dei vivai di proprietà regionale di cui all'articolo 4, in secondo luogo quelli richiesti dalle strutture regionali e da organismi regionali;
d) 
gli interventi segnalati dalle unioni di comuni e dai comuni - data comunque priorità a quelli di cui alla lettera c) possono essere inseriti nella programmazione, se rientrano nelle seguenti tipologie:
1) 
manutenzione alvei/vegetazione riparia;
2) 
manutenzione della rete escursionistica;
3) 
manutenzione della viabilità secondaria escluse strade provinciali);
4) 
interventi forestali;
5) 
manutenzione di aree verdi destinate a servizio della rete escursionistica o di aree attrezzate ubicate fuori dal perimetro dei centri abitati.
3. 
In caso di sopravvenienza di interventi caratterizzati da estrema urgenza, il programma può essere integrato, mediante determinazione del dirigente del Settore, successivamente recepita nella programmazione triennale di cui al comma 1.
4. 
Eventuali altri interventi proposti da amministrazioni pubbliche sono inseribili nella programmazione di cui al comma 1 previo accordo tra la proponente e la Regione ai sensi dell' articolo 15 della l. 241/1990 .
Art. 9. 
(Personale regionale addetto alla sistemazione idraulico forestale assunto con contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria)
1. 
Gli addetti alla sistemazione idraulico forestale sono dipendenti regionali con rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria di natura privatistica.
2. 
Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 è:
a) 
a tempo indeterminato, pieno o parziale;
b) 
a tempo determinato, pieno o parziale.
3. 
La dotazione organica è determinata con specifico provvedimento della Giunta regionale sulla base del fabbisogno di personale previsto in un Piano approvato dalla Giunta regionale, distinto ed aggiunto al Piano integrato di attività ed organizzazione della Regione, per quanto attiene al computo della relativa spesa all'interno della complessiva spesa di personale a carico della Regione.
4. 
Il fabbisogno di personale è individuato contemplando in modo distinto tra loro:
a) 
il personale dipendente a tempo indeterminato e pieno;
b) 
il personale dipendente a tempo indeterminato e parziale;
c) 
il personale dipendente a tempo determinato e pieno;
d) 
il personale dipendente a tempo determinato e parziale.
5. 
Gli addetti forestali regionali sono dotati di tesserino personale di riconoscimento.
Art. 10. 
(Reclutamento del personale addetto alla sistemazione idraulico forestale)
1. 
Il reclutamento degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9 avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
2. 
La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per il reclutamento nel rispetto ed in coerenza con i principi di cui al comma 1, prevedendo avvisi di selezione pubblica.
Art. 11. 
(Beni mobili regionali destinati alla sistemazione forestale ed ai vivai)
1. 
I beni mobili destinati all'attività di sistemazione forestale e di cura dei vivai forestali di proprietà regionale sono indicati in un'apposita sezione dell'inventario dei beni mobili regionali di cui all' articolo 11 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione).
2. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua la struttura regionale a cui è attribuita l'amministrazione dei beni di cui al comma 1 e la tenuta del relativo inventario, disciplinando le modalità di cura secondo il principio di semplificazione.
Art. 12. 
(Legname, servizi ecosistemici ed altre utilità ritratti dal patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare un regolamento per la valorizzazione economica dei servizi ecosistemici e di altre utilità e per la vendita del legname, ritratti dal patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, nel rispetto del criterio per cui il prezzo di vendita è fissato nel valore di mercato del legname.
Art. 13. 
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 4/2009 )
1. 
Dopo il comma 3 ter dell'articolo 16 della l.r. 4/2009 sono aggiunti i seguenti: "
3 quater.
I beni immobili del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale di cui al comma 1, fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell' articolo 826, comma 2 del codice civile e dell' articolo 5, comma 1 della l.r. 8/1984 e sono indicati in un'apposita sezione dell'inventario dei beni immobili regionali di cui all' articolo 10 della l.r. 8/1984 .
3 quinquies.
La gestione del patrimonio silvo-pastorale ed i beni immobili di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall' articolo 10 della l.r. 5/2012 .
3 sexies.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua la struttura regionale a cui è attribuita l'amministrazione dei beni di cui al comma 3 quater e la tenuta del relativo inventario, disciplinando le modalità di tenuta secondo il principio di semplificazione.
".
Art. 14. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
b) 
i commi 3, 3 bis e 3 ter dell' articolo 16 della l.r. 4/2009 .
Art. 15. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
E' istituito in entrata il capitolo denominato "Redditi da vendita di materiali forestali di moltiplicazione (MFM) prodotti dai vivai forestali" (Titolo 3 - Tipologia 3010000 - categoria 3010100 vendita di beni), di cui all'articolo 4.
2. 
E' istituito in entrata il capitolo denominato "Redditi da vendita del legname e delle utilità ritratte dal patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale" (Titolo 3 - Tipologia 3010000 - categoria 3010100 vendita di beni), di cui all'articolo 12.
3. 
Le somme ricavate secondo quanto previsto dai comma 1 e 2 sono vincolate al miglioramento ed alla conservazione dei vivai forestali e delle foreste di proprietà regionale ed è costituito per tali fini il capitolo di spesa denominato "Spese per l'acquisto, la manutenzione, l'integrazione, la revisione ed il funzionamento di attrezzature e macchinari necessari per l'esecuzione in amministrazione diretta - altri beni di consumo".
4. 
Dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto per la loro attuazione si fa fronte mediante risorse già allocate all'interno della missione 09, programma 0905, capitoli per il personale forestale spese obbligatorie 100966, 101922, 102319, 104051, 104446, 104841- nuovi capitoli 111901, 139066; capitoli di spesa corrente, 106610, 111890, 112608, 114170, 130730, 132755, 139705; capitoli di spesa in conto capitale, 204303, 210601, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.