Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale, nelle aree marginali montane
Primo firmatario
Altri firmatari
CANE ANDREA DAGO ANGELO DEMARCHI PAOLO LEONE CLAUDIO MARIN VALTER STECCO ALESSANDRO
Art. 1
(Oggetto e Finalità)
1.
Al fine di contenere gli effetti negativi sull'organizzazione del Servizio sanitario regionale nella fase di graduale uscita dallo stato emergenziale causato dall'epidemia di COVID-19 la Regione per assicurare i servizi essenziali di assistenza in ambito socio sanitario (LEA) per la popolazione residente nelle aree marginali montane, così come classificate dalla Delibera Giunta Regionale n.18-8483 del 01/03/2019, adotta misure temporanee e urgenti per sopperire alla carenza di personale sanitario.
Art.2
(Indennità sanitaria temporanea)
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 , la Regione attribuisce limitatamente al triennio 2023/2025, al personale della dirigenza medica e al personale infermieristico, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con le Aziende Sanitarie regionali collocate nelle aree marginali montane del Piemonte, un'indennità sanitaria temporanea che integra il trattamento economico nella misura mensile determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.3
(Disposizioni finanziarie)
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 3.539.200,00 per il personale della dirigenza medica e in euro 2.596.000,00 per il personale infermieristico si fa fronte con le risorse iscritte all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1, (Spesa corrente) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
Art.4
(Monitoraggio)
1.
Al termine del triennio 2023/2025, l'assessore regionale alla sanità trasmette al Consiglio regionale una relazione in merito agli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge.
Art.5
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47, comma 2, dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.