Proposta di legge regionale n. 262 presentata il 08 giugno 2023
Istituzione del Garante regionale della persona anziana

Art. 1. 
(Istituzione del Garante regionale della persona anziana)
1. 
Per assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi degli anziani è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale della persona anziana, di seguito denominato "Garante".
2. 
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale ed ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al mandato assegnato, nel rispetto della legislazione vigente.
3. 
L'incarico del Garante ha carattere gratuito e la funzione è svolta a titolo onorario, non essendo previsti compensi per lo svolgimento di tale incarico.
Art. 2. 
(Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità)
1. 
Il Garante è scelto tra persone di comprovate competenza ed esperienza in ordine ai problemi dell'età avanzata, nel settore geriatrico, nel settore psicologico o nel settore delle scienze umane, ed è nominato all'inizio della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione del Consiglio regionale.
2. 
Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta.
3. 
Non possono essere eletti alla carica di Garante i dipendenti dell'amministrazione regionale, i magistrati, i consiglieri regionali, gli amministratori dei comuni e degli enti di area vasta, i membri del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
4. 
Sono altresì ineleggibili alla carica di Garante coloro che hanno riportato condanne penali.
5. 
La funzione di Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
6. 
Se, successivamente alla nomina, viene accertata una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.
Art.3. 
(Funzioni)
1. 
Al Garante sono attribuite le seguenti funzioni:
a) 
vigila sull'applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela degli anziani;
b) 
riceve segnalazioni relative a casi di supposta violazione dei diritti degli anziani, anche provenienti dai diretti interessati, e ne dà comunicazione agli organi competenti affinché si attivino per le opportune verifiche ed interventi;
c) 
assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone anziane siano erogate a livello regionale, provinciale e comunale, le prestazioni relative al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita, attivandosi anche nei confronti dell'amministrazione interessata inadempiente, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni;
d) 
vigila in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli anziani, quali l'assistenza sanitaria e le prestazioni sociali, di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e trasmette le proprie osservazioni in materia agli organi competenti;
e) 
controlla i requisiti qualitativi dell'assistenza dei servizi erogati agli anziani da strutture pubbliche o private convenzionate ed accreditate dalla Regione;
f) 
vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche convenzionate ed accreditate dalla Regione per garantire il rispetto dei diritti delle persone anziane segnalando ai servizi sociali e, ove necessario, agli organi competenti, i contesti che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e di sicurezza;
g) 
interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali, provinciali e comunali, in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera c). Qualora tali omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali, provinciali e comunali, titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, provvedendo, in caso di perdurante inerzia, a informare le autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni e dell'obbligo ad adempiere;
h) 
attua misure di sostegno e di tutoraggio degli anziani;
i) 
segnala agli organi regionali, provinciali e comunali eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani, dei quali viene a conoscenza in qualsiasi forma, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni anche non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;
l) 
propone agli organi regionali le eventuali risoluzioni da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti degli anziani;
m) 
propone agli organi competenti in materia iniziative di informazione e di promozione culturale sui temi dei diritti degli anziani;
n) 
promuove e cura la conoscenza e la diffusione tra i cittadini delle leggi vigenti in materia di tutela degli anziani, con particolare attenzione alle relative finalità;
o) 
chiede, con le forme e nei limiti di legge, l'accesso ai documenti amministrativi, a tutela dei diritti delle persone anziane.
Art.4. 
(Sede, struttura e personale)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, individua, presso il Consiglio regionale, idonea sede dell'Ufficio del Garante.
2. 
Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Ufficio del Garante si avvale di una apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
3. 
L'Ufficio di Presidenza stabilisce con propria deliberazione, la dotazione organica unica della struttura di cui al comma 2.
Art. 5. 
(Indennità di funzioni e rimborso)
1. 
L'indennità mensile di funzione al Garante regionale della persona anziana, per dodici mensilità, è determinata in 2.157,92 euro.
2. 
Al Garante spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività istituzionale svolta secondo i criteri, i limiti e le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 6. 
(Relazione annuale)
1. 
Il Garante riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività svolta, attraverso una dettagliata relazione e propone le iniziative per l'incremento del benessere degli anziani, per le modalità partecipative delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani e per 1'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
Art. 7. 
(Diritto alla riservatezza)
1. 
Il Garante è tenuto agli obblighi di riservatezza, ai sensi della normativa vigente, in relazione ai casi dei quali viene a conoscenza in ragione del proprio incarico.
Art.8. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in complessivi euro 35.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2024 e 2025 si fa fronte:
a) 
per euro 35.000,00 a copertura degli oneri di cui all'articolo 5 con le risorse finanziarie iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
b) 
agli adempimenti previsti dalla presente legge, non riconducibili al comma precedente, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.