Proposta di legge regionale n. 260 presentata il 31 maggio 2023
Norme in materia di cure sanitarie domiciliari fuori regione

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte intende perseguire, tramite il servizio di cure sanitarie domiciliari fuori regione le seguenti finalità nell'ambito della realizzazione del sistema integrato di interventi socio assistenziali:
a) 
mantenere a domicilio le persone in condizioni di non autosufficienza psicofisica, evitando o riducendo l'ospedalizzazione e garantendo la continuità delle cure dopo la dimissione dall'ospedale;
b) 
favorire il recupero delle capacità residue di autonomia e relazionali, rimuovendo gli ostacoli e valorizzando le risorse della rete familiare e sociale;
c) 
integrare le diverse figure professionali per assicurare una corretta gestione del caso;
d) 
implementare la collaborazione con gli altri servizi aziendali e territoriali;
e) 
promuovere la semplificazione del processo burocratico attraverso uno sportello telematico dedicato, a cura dell'Azienda Sanitaria Locale (di seguito A.S.L.), di residenza.
2. 
La Regione Piemonte, per le finalità di cui al comma 1, garantisce il servizio di cure sanitarie domiciliari fuori regione con le modalità individuate dagli articoli 4 e 5.
Art. 2. 
(Definizione)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per: - cure sanitarie domiciliari: l'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico, erogati a domicilio, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita così come definiti dall' articolo 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all' art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ).
Art. 3. 
(Destinatari)
1. 
Il servizio di cure sanitarie domiciliari fuori regione è rivolto a tutti i soggetti residenti nel territorio della Regione, non autosufficienti, in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, che necessitano di cure sanitarie domiciliari per problemi di salute trattabili in ambiente non ospedaliero.
Art. 4. 
(Modalità di estensione del servizio di cure sanitarie domiciliari fuori regione)
1. 
I soggetti di cui all'articolo 3, quando si spostino temporaneamente in un'altra Regione, usufruiscono delle medesime prestazioni socio sanitarie approvate dalle commissioni competenti e previste nel proprio piano di assistenza individuale, ove previsto, previa intesa con l'Azienda sanitaria territorialmente competente della Regione ospitante, ai sensi dell'articolo 5.
Art. 5. 
(Protocolli d'intesa con le altre Regioni)
1. 
Le cure sanitarie domiciliari in Azienda Sanitaria fuori regione sono attivate con le modalità di cui al comma 2, su richiesta del soggetto interessato, attraverso A.S.L. di residenza, e in continuità con il piano di assistenza individuale che la stessa ha già elaborato, ove previsto.
2. 
L'A.S.L. di residenza del soggetto richiedente sottoscrive, entro quindici giorni dalla richiesta del soggetto interessato, un protocollo di intesa con l'Azienda sanitaria territorialmente competente della Regione ospitante della Regione ospitante nella quale sono definite le modalità e i tempi di presa in carico del paziente per l'erogazione delle cure sanitarie domiciliari.
3. 
Il protocollo di intesa definisce, altresì, le modalità attraverso le quali l'Azienda sanitaria territorialmente competente della Regione ospitante territorialmente competente della Regione ospitante provvede a rendicontare e ad addebitare i costi del servizio delle cure sanitarie domiciliari all'A.S.L. di residenza dell'assistito.
4. 
Le ASL si rendono disponibili a sottoscrivere protocolli d'intesa con altre aziende sanitarie di altre regioni che richiedono cure domiciliari per i loro assistiti temporaneamente presenti sul territorio piemontese.
5. 
La Giunta Regionale provvede all'adozione di linee guida nelle quali si stabiliscono criteri e modalità per poter usufruire delle cure sanitarie domiciliari fuori regione.
Art.6. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione della stessa si provvede, nell'ambito delle risorse finanziarie già allocate all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario approvato.
Art.7. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.