Proposta di legge regionale n. 258 presentata il 23 maggio 2023
Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e, in attuazione dell' articolo 9 della Costituzione e dell' articolo 6 dello Statuto :
a) 
riconosce l'interesse pubblico della geodiversità e del patrimonio geologico;
b) 
identifica nei geositi e nei geoparchi elementi di particolare valore scientifico, culturale e paesaggistico;
c) 
promuove la conservazione, il miglioramento della conoscenza e della gestione, la valorizzazione scientifica, didattica, culturale e turistica dei siti geologici nel rispetto dei principi e delle disposizioni statali e comunitarie in materia.
Art 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
"geodiversità": la varietà riconoscibile in natura degli elementi geologici, geomorfologici e delle caratteristiche idrologiche, mineralogiche e paleontologiche;
b) 
"patrimonio geologico": l'insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono conservate testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica e pedologica;
c) 
"geosito": qualsiasi sito in cui sia possibile individuare un interesse geologico di rilevante valore per la conservazione;
d) 
"geoparco": un territorio dai confini definiti con un patrimonio geologico particolare e una strategia di sviluppo sostenibile.
Art. 3. 
(Classificazione dei geositi)
1. 
Ai fini della presente legge e per la successiva valutazione e valorizzazione, i geositi sono classificati secondo le seguenti classi e tipologie:
a) 
interessi di tipo scientifico raggruppati per ambito:
1. 
geografico-fisico, geomorfologico, carsico, geopedologico;
2. 
mineralogico, petrografico;
3. 
geologico strutturale, geofisico, geochimico, vulcanologico;
4. 
geologico, stratigrafico, sedimentologico;
5. 
paleontologico;
6. 
geologico-ambientale, idrologico, idrogeologico, glaciologico;
7. 
glaciologico applicato, geominerario, geostorico, geologico-economico e geoturistico;
b) 
interessi contestuali, e complementari a quello scientifico che definiscono il contesto delle relazioni ambientali o territoriali del geosito nei seguenti ambiti:
1. 
artistico, culturale, storico, archeologico, architettonico e religioso;
2. 
naturalistico, paesaggistico, botanico e faunistico;
3. 
didattico e divulgativo;
4. 
escursionistico e sportivo;
5. 
socioeconomico, turistico ed enogastronomico.
Art. 4. 
(Catasto regionale dei geositi)
1. 
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce presso la Direzione regionale competente il Catasto regionale dei geositi, di seguito indicato come Catasto.
2. 
Il Catasto di cui al comma 1 è costituito dagli elenchi dei geositi e da un archivio fruibile e consultabile in rete, articolato nelle seguenti sezioni:
a) 
ubicazione e inquadramento, contenente informazioni su localizzazione geografico-amministrativa, dimensioni, tipologia del geosito, riferimenti bibliografici, catastali, cartografici e fotografici;
b) 
geodiversità, contenente le informazioni che caratterizzano il geosito, definendo il tipo e il nome scientifico degli elementi descritti, il processo genetico e l'età, prendendo in considerazione le unità geologiche (litologia), le strutture deformative, gli elementi geomorfologici;
c) 
interessi scientifici e contestuali, associando a ciascun geosito un grado di interesse sulla base del numero e della qualità delle pubblicazioni scientifiche;
d) 
relazioni con l'ambiente e il territorio, rilevando gli eventuali fenomeni di instabilità che possono produrre pericolosità e vulnerabilità naturale, e le attività antropiche che possono generare impatti sul geosito;
e) 
fruizione del geosito, contenente la descrizione dell'accessibilità, visibilità, vincoli per la tutela, stato di conservazione, eventuali fattori di degrado;
f) 
valutazione del geosito, contenente considerazioni quali-quantitative basate su parametri utili per definire l'integrità, la rarità, la rappresentatività del geosito e l'importanza scientifica, didattica, divulgativa, estetica, ecologica, storico-culturale, nonché per valutare la sua accessibilità.
3. 
La Giunta regionale disciplina l'acquisizione, l'aggiornamento, le modalità di gestione e la divulgazione dei dati raccolti.
4. 
Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte in maniera sistematica, facendo uso di apposite schede.
5. 
La Giunta, per la realizzazione del catasto di cui al comma 1, si può avvalere della collaborazione, mediante convenzioni, con università, enti di ricerca, enti territoriali, ordini professionali, società e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.
Art. 5. 
(Interventi di conservazione e salvaguardia dei geositi e dei geoparchi)
1. 
Al fine della conservazione e della salvaguardia del patrimonio geologico sono vietate la distruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei geositi e dei geoparchi.
2. 
L' accesso ai geositi e ai geoparchi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.
Art. 6. 
(Disposizioni per la gestione dei geositi e dei geoparchi)
1. 
La Giunta regionale, in conformità ai criteri del Repertorio nazionale dei geositi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell'UNESCO Global Geoparks, informata la Commissione consiliare competente, individua i soggetti gestori dei geositi e dei geoparchi e disciplina i criteri inerenti alla gestione del patrimonio geologico.
2. 
Qualora i geositi ricadano all'interno di aree naturali protette la loro gestione e valorizzazione può essere affidata agli enti gestori di tali aree, in conformità a quanto disposto all'articolo 7.
3. 
La Regione riconosce la specifica qualifica assegnata dall'UNESCO ai geoparchi per la gestione, conservazione, educazione, divulgazione e fruizione turistica del patrimonio geologico e ne sostiene l'azione sul territorio.
4. 
La Regione, in particolare:
a) 
disciplina il governo dei geoparchi attraverso il sostegno a specifici accordi gestionali fra ente gestore, enti locali, di ricerca e associazioni al fine di soddisfare i requisiti di qualità e i parametri di funzionamento indicati dall'UNESCO, anche attraverso il tavolo Distretto UNESCO del Piemonte;
b) 
sostiene le attività delle associazioni e degli enti del terzo settore che sviluppano progetti e perseguono finalità a sostegno dei geoparchi.
Art. 7. 
(Interventi di valorizzazione e promozione dei geositi e dei geoparchi)
1. 
La Regione concorre alla valorizzazione e alla promozione dei geositi e dei geoparchi attraverso:
a) 
l'istituzione e la manutenzione dei geoparchi;
b) 
la posa di tabelle informative sulla geodiversità, sui caratteri del patrimonio geologico, sul valore dei geositi e dei geoparchi;
c) 
la progettazione e la realizzazione di percorsi tematici per la loro fruizione geoturistica;
d) 
l'istituzione di aree di rispetto ambientale;
e) 
la riqualificazione dei geositi e delle zone adiacenti, ivi compresi i sentieri di accesso;
f) 
la creazione di strutture che facilitino l'accessibilità, con particolare riguardo alle persone disabili;
g) 
la posa di cartelli concernenti le norme e i comportamenti da adottare per il rispetto e la cura del patrimonio geologico;
h) 
attività formative specifiche sui geoparchi;
i) 
la valorizzazione didattica dei geositi e dei geoparchi.
2. 
La Giunta regionale individua, informata la commissione consiliare competente, i soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1, scelti tra enti gestori delle aree protette, enti locali territoriali, il Museo Regionale di Scienze Naturali, fondazioni senza scopo di lucro, consorzi turistici o altre associazioni ed enti del terzo settore competenti in tema di geositi e geoparchi.
3. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede ai soggetti gestori, individuati ai sensi dell'articolo 6, contributi/altri incentivi al fine di:
a) 
promuovere la realizzazione di iniziative legate al patrimonio geologico;
b) 
sostenere attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate all'individuazione, alla caratterizzazione e alla promozione dei geositi e dei geoparchi;
c) 
sostenere la realizzazione di interventi di valorizzazione e di manutenzione;
d) 
promuovere la fruizione turistica dei geositi e dei geoparchi e allestire itinerari escursionistici in aree ad elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
e) 
predisporre materiale divulgativo, anche informatico, e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica;
f) 
realizzare eventi di promozione delle attività di cui alle lettere b), c), d), e).
Art. 8. 
(Norme attuative)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento che disciplina, in particolare:
a) 
i criteri per la ricognizione e la classificazione dei geositi di cui all'articolo 3;
b) 
le modalità di acquisizione, aggiornamento, gestione e divulgazione dei dati raccolti per la formazione del Catasto di cui all'articolo 4.
Art. 9. 
(Monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità triennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente contenente i principali dati e le azioni connesse all'applicazione della presente legge, nonché l'entità e i destinatari dei benefici erogati.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 613.000,00 complessivi per gli anni 2023, 2024 e 2025, si fa fronte:
a) 
Per l'anno 2023 con incremento di risorse pari ad euro 70.000,00 stanziate in missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
b) 
Per l'anno 2023 con incremento di risorse pari ad euro 70.000,00 stanziate in missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
c) 
Per l'anno 2024 con incremento di risorse pari ad euro 145.000 stanziate in missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
d) 
Per l'anno 2024 con incremento di risorse pari ad euro 100.000,00 stanziate in missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
e) 
Per l'anno 2025 con incremento di risorse pari ad euro 128.000,00 stanziate in missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
f) 
Per l'anno 2025 con incremento di risorse pari ad euro 100.000,00 stanziate in missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
2. 
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi).