Proposta di legge regionale n. 257 presentata il 17 maggio 2023
Disciplina dell'attivita' di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari
Primo firmatario

ROSSI DOMENICO

Altri firmatari

MARELLO MAURIZIO

Art. 1. 
(Finalita' e oggetto)
1. 
La Regione Piemonte, in conformità all' articolo 2 dello Statuto , disciplina l'attività di rappresentanza dei portatori di interesse particolare nella partecipazione ai processi decisionali e nella definizione delle sue politiche pubbliche, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e di fornire ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie decisioni.
2. 
L'attività dei rappresentanti di interessi particolari costituisce positivo strumento di partecipazione e arricchimento del processo democratico ove svolta secondo i principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale e nel rispetto della natura pubblica dei provvedimenti oggetto di intervento, osservando i vincoli previsti dalle leggi in materia e la disciplina del procedimento amministrativo. A tal fine, nel rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione e correttezza istituzionale, la presente legge:
a) 
garantisce la trasparenza dei processi decisionali in particolar modo in riferimento all'attività e all'identità dei soggetti che, rappresentanti e portatori di interessi particolari propri della società civile, influenzano o tentano di influenzare tali processi;
b) 
promuove la rimozione di ogni forma di ostacolo alla partecipazione paritaria;
c) 
promuove un procedimento inclusivo atto a fornire al decisore pubblico, la più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
3. 
La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni rappresentative di interessi collettivi.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per:
a) 
attività di rappresentanza di interessi particolari: ogni attività dei gruppi di interesse particolare svolta nei confronti dei decisori pubblici attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, documenti ricognitivi della posizione del gruppo di interesse particolare, ovvero attraverso qualsiasi altra forma di iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche per via telematica o con altri mezzi di comunicazione, tramite la quale vengono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di rilevanza non generale e di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, di avviarne di nuovi ovvero di inibirne l'avvio. Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle commissioni consiliari e la partecipazione a convegni o iniziative pubbliche a cui presenziano decisori pubblici;
b) 
portatori di interesse particolare: le associazioni e le fondazioni, ancorché non riconosciute, i gruppi, le società e le persone giuridiche in genere, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica;
c) 
rappresentante di interessi particolari: il soggetto che, a qualunque titolo, rappresenta presso i decisori pubblici i portatori di interesse particolare;
d) 
processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti legislativi, degli atti regolamentari e degli atti amministrativi generali, nonché degli atti di indirizzo politico-amministrativo che si concretizzano in atti di programmazione o di pianificazione, comunque denominati;
e) 
decisori pubblici: il Presidente della Giunta regionale, gli assessori, il Presidente del Consiglio regionale, i consiglieri regionali, i dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta e il Consiglio regionali, gli organi di vertice, anche a carattere commissariale, di aziende, agenzie, istituzioni, associazioni, fondazioni ed enti strumentali o ausiliari della Regione, anche di natura privata, compresi quelli del comparto sanitario. Sono inclusi tra i decisori pubblici anche i componenti delle strutture di diretta collaborazione e i consulenti dei soggetti indicati nella presente lettera;
f) 
registro: il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, istituito ai sensi dell'articolo 3.
Art. 3. 
(Registro dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari)
1. 
È istituito presso la Regione il Registro dei rappresentanti e dei portatori di interessi particolari, di seguito denominato «Registro». Il Registro è costituito da due sezioni, gestite rispettivamente dalla Presidenza della Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili. La sezione di pertinenza della Giunta comprende anche i portatori di interesse degli enti strumentali della Regione e degli altri soggetti rientranti nell'ambito dei decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
2. 
Le due sezioni di cui al comma 1 sono articolate in sottosezioni distinte per categorie omogenee di interessi.
3. 
I rappresentanti e i portatori di interessi particolari che intendono svolgere attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici sono tenuti ad accreditarsi mediante iscrizione al Registro fornendo i seguenti dati e comunicando i relativi aggiornamenti:
a) 
dati anagrafici, domicilio professionale e indirizzo di posta elettronica certificata del rappresentante di interessi particolari. Se l'attività di rappresentanza è svolta da un soggetto giuridico, la denominazione e la sede, nonché i dati anagrafici di chi in maniera stabile e continuativa svolge per loro conto tale attività;
b) 
dati identificativi del portatore dell'interesse per conto del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi, nonché l'indicazione dell'atto con cui è stata conferita la rappresentanza;
c) 
descrizione dell'attività di relazione istituzionale e degli interessi particolari o delle categorie di interessi che si intendono rappresentare e i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza;
d) 
risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi.
4. 
Con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli uffici di supporto per la tenuta del Registro e disciplinate le modalità di iscrizione, gestione, pubblicazione e aggiornamento dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi, le modalità per i controlli, la periodica verifica della persistenza dei requisiti di iscrizione nel Registro, le modalità e i tempi di risposta alle segnalazioni di violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9, nonché ogni altro adempimento attuativo della presente legge.
5. 
Il Registro è pubblicato in apposita sezione dei siti internet istituzionali della Giunta e del Consiglio regionali ed è puntualmente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute.
6. 
L'iscrizione al Registro conferisce il diritto di partecipazione alle consultazioni inerenti l'elaborazione di atti legislativi e amministrativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Le modalità delle consultazioni sono definite con la deliberazione di cui al comma 4.
Art. 4. 
(Requisiti e modalità di iscrizione al Registro)
1. 
Per l'iscrizione al Registro, ai rappresentanti dei portatori di interessi particolari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) 
aver compiuto il diciottesimo anno di età;
b) 
non aver riportato condanne passate in giudicato per reati di criminalità organizzata e di tipo mafioso, contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
c) 
non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la riabilitazione;
d) 
non aver ricoperto la carica di consigliere o assessore regionale presso la Regione Piemonte nei dodici mesi precedenti la domanda di iscrizione nel Registro;
e) 
non ricoprire la carica di componente del governo nazionale ovvero di una delle Camere del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo e non averla ricoperta nei dodici mesi precedenti l'iscrizione;
f) 
non ricoprire l'incarico di dirigente della Regione Piemonte o di amministratore o dirigente degli enti che rientrano nell'ambito dei decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e non averlo ricoperto nei dodici mesi precedenti l'iscrizione;
g) 
non essere dipendenti della Regione Piemonte e degli enti che rientrano nell'ambito dei decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e non esserlo stato nei dodici mesi precedenti l'iscrizione;
h) 
non rientrare negli organi di vertice regionali e nazionali di partiti, movimenti e associazioni politiche e non esservi rientrati nei dodici mesi precedenti.
2. 
Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti dalle persone fisiche indicate all'articolo 3, comma 3, lettera a).
3. 
I requisiti vanno posseduti per tutto il periodo di permanenza nel Registro.
4. 
Le richieste di iscrizione sono presentate secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4. L'iscrizione è disposta entro il trimestre successivo alla scadenza dei suddetti termini.
5. 
Ai fini dell'iscrizione nel Registro, oltre alla domanda, sono presentati l'atto costitutivo e lo statuto , nonché la deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna e la copia del codice etico di cui all'articolo 8 debitamente sottoscritta.
6. 
Possono essere iscritti nel Registro i portatori di interesse la cui organizzazione interna è regolata dal principio democratico, che perseguono interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, e che sono costituiti da almeno tre mesi alla data della richiesta di iscrizione.
7. 
Espletate le verifiche sulla regolarità e completezza della domanda e sulla sussistenza dei requisiti, si procede all'iscrizione nel Registro entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, comunicandone l'esito all'istante per via telematica.
8. 
Le strutture di supporto della Giunta e del Consiglio regionali provvedono, in esito ai controlli periodici effettuati, alla cancellazione d'ufficio dal Registro del soggetto interessato che non possiede più i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) o che rientra nei casi previsti dalle lettere d), e), f), g) e h). Il rappresentante di interessi è, in ogni caso, tenuto a dare tempestiva comunicazione in merito alla perdita dei requisiti ovvero alla sopravvenienza di una delle cause di divieto previste dalla presente legge.
Art. 5. 
(Diritti e obblighi dei soggetti iscritti al Registro)
1. 
I rappresentanti dei portatori di interesse iscritti nel Registro di cui all'articolo 3, possono:
a) 
acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti legislativi e amministrativi relativi ai procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), al fine di esercitare l'attività di rappresentanza di interessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
b) 
chiedere di essere sentiti dalle commissioni consiliari o da singoli consiglieri regionali, dalla Giunta regionale o da suoi componenti, dai dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta e il Consiglio regionali, dagli organi di vertice degli enti che rientrano nella categoria dei decisori pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in relazione alle rispettive competenze;
c) 
presentare agli organi consiliari, compresi i singoli gruppi consiliari e i singoli consiglieri regionali, alla Giunta regionale o a suoi componenti, ai dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta e il Consiglio, agli organi di vertice degli enti che rientrano nella categoria dei decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in relazione alle rispettive competenze, in forma orale o scritta e anche telematicamente, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), intesi a perseguire le finalità dei propri gruppi di interesse, fermo restando il principio di autonomia e di libertà del decisore pubblico nel determinare le proprie modalità di relazione.
2. 
L'attività di rappresentanza presso i decisori pubblici è esercitata previa iscrizione al Registro di cui all'articolo 3.
3. 
Il rappresentante di interessi è tenuto, nel corso delle attività disciplinate dalla presente legge, ad attenersi alle seguenti norme comportamentali:
a) 
trasparenza e tracciabilità;
b) 
obbligo di fornire al decisore pubblico informazioni corrette e non fuorvianti;
c) 
divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento e di esercitare pressioni indebite nei loro confronti;
d) 
divieto di elargire o promettere ai decisori pubblici, nel rispetto di quanto stabilito dal codice etico di cui all'articolo 8, qualsivoglia utilità anche in via indiretta.
4. 
A decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione, entro il termine annualmente previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4, il rappresentante di interessi trasmette all'ente presso il cui Registro è iscritto una relazione concernente l'attività di rappresentanza svolta nell'anno precedente.
5. 
La relazione contiene, in particolare:
a) 
l'elenco delle attività di rappresentanza poste in essere;
b) 
l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a).
6. 
Ove necessario, le strutture di supporto competenti possono richiedere la trasmissione di informazioni e di dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 5.
7. 
Le relazioni di cui al comma 5, come eventualmente integrate dalle informazioni e dai dati di cui al comma 6, sono pubblicate sui siti internet istituzionali della Giunta e del Consiglio regionali e inviate dalle strutture di supporto competenti ai consiglieri e agli assessori menzionati nelle relazioni.
8. 
Il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui al presente articolo da parte del rappresentante di interessi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9.
Art. 6. 
(Obblighi dei decisori pubblici)
1. 
I decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), accolgono le richieste di incontro entro novanta giorni, salvo comunicazione di motivato diniego.
2. 
Le commissioni consiliari possono svolgere audizioni con i rappresentanti dei portatori di interessi iscritti nel registro, su loro richiesta o di propria iniziativa, per gli ambiti di interesse del Consiglio. In tal caso, il Presidente della commissione consiliare competente, se non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria, accoglie la richiesta quando pertinente con l'oggetto dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, dando priorità alle audizioni dei gruppi di interesse di rilevanza nazionale. Sono fatte salve ulteriori forme di partecipazione, nel rispetto dello Statuto , della presente legge e dei regolamenti interni, definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
3. 
In modo analogo a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, gli assessori, i dirigenti, gli organi di vertice degli enti strumentali regionali e tutti gli altri soggetti rientranti nella categoria dei decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), ciascuno per le rispettive competenze e, comunque, nell'ambito dei processi decisionali disciplinati dalla presente legge, possono svolgere audizioni con i rappresentanti dei portatori di interesse iscritti nel registro, su loro richiesta o di propria iniziativa. Se non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria o da attività d'ufficio, la richiesta di audizione viene accolta quando pertinente con l'oggetto dell'argomento iscritto all'ordine del giorno o di prossima trattazione, ovvero con il provvedimento da assumere nell'ambito dei processi decisionali disciplinati dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori forme di partecipazione definite con deliberazione della Giunta, nel rispetto dello Statuto , della presente legge e dei regolamenti interni.
4. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta e il Consiglio regionali, per le attività di rispettiva competenza, definiscono le ulteriori forme e modalità di esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e della trasparenza. Nel predetto termine la Giunta regionale definisce, altresì, le disposizioni attuative con riferimento agli enti strumentali e agli altri soggetti rientranti nell'ambito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
5. 
I decisori pubblici presentano annualmente nel rispetto dei termini previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4, una relazione relativa agli incontri con i soggetti iscritti al Registro.
6. 
L'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa degli atti normativi e di indirizzo, ovvero nelle premesse degli atti amministrativi generali.
7. 
I decisori pubblici hanno l'obbligo di rifiutare qualsiasi tipologia di beni, servizi, proprietà e somme di denaro provenienti da rappresentanti e portatori di interessi particolari, ad esclusione dei doni di cortesia, nella misura individuata dal codice etico di cui all'articolo 8.
8. 
I decisori pubblici hanno l'obbligo, se ricevono un'offerta che costituisce violazione del codice etico di cui all'articolo 8 o se ravvisano comportamenti in contrasto con quanto previsto dalla presente legge, di darne immediata comunicazione al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della Giunta o del Consiglio regionali, in ragione dell'ambito di competenza.
Art. 7. 
(Agenda pubblica degli incontri dei decisori pubblici)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra il Presidente della Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è istituita apposita Agenda pubblica degli incontri dei decisori pubblici.
2. 
Con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4, sono approvate le modalità di gestione dell'Agenda pubblica, nella sezione dedicata dei siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale di cui all'articolo 3, comma 5.
3. 
Per ciascun incontro è prevista la puntuale pubblicazione delle seguenti informazioni:
a) 
luogo, data, ora e durata dell'incontro;
b) 
modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
c) 
oggetto dell'incontro;
d) 
partecipanti all'incontro.
4. 
Sono ammesse ipotesi di differimento al fine di preservare informazioni sensibili o riservate.
5. 
I dati pubblicati sull'Agenda sono rilasciati in formato aperto per garantirne il libero accesso, la ricercabilità e il loro riutilizzo.
Art. 8. 
(Codice etico di comportamento)
1. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta un codice etico in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi i decisori pubblici e coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari ai sensi della presente legge.
2. 
Il codice etico è pubblicato nella sezione dedicata dei siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale di cui all'articolo 3, comma 5.
3. 
Il codice, una volta entrato in vigore, viene sottoscritto dai gruppi di interesse già iscritti nel Registro di cui all'articolo 3, pena la cancellazione dallo stesso.
Art. 9. 
(Sanzioni)
1. 
La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, ogni violazione dei doveri previsti nel codice etico, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 5, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.
2. 
I rappresentanti e i portatori di interessi particolari che non si attengono al rispetto delle disposizioni della presente legge sono sanzionati dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della Giunta o del Consiglio regionali, in relazione all'ambito di competenza, previo contraddittorio con gli interessati e a seconda della gravità della condotta, mediante:
a) 
richiamo formale;
b) 
sospensione dall'iscrizione al Registro fino a un anno;
c) 
sospensione dal Registro per tre anni;
d) 
cancellazione dal Registro.
3. 
Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato sul sito internet istituzionale della Giunta o del Consiglio regionali, nella sezione di pertinenza.
4. 
La cancellazione dal Registro non consente una nuova iscrizione nei cinque anni successivi.
5. 
Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, i decisori pubblici che non si attengono al rispetto delle disposizioni della presente legge sono sanzionati dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della Giunta o del Consiglio regionali, in relazione all'ambito di competenza, previo contraddittorio con gli interessati e a seconda della gravità della condotta, mediante:
a) 
richiamo formale;
b) 
pubblicazione del richiamo formale sul sito internet della Giunta o del Consiglio regionali, in relazione alla sezione del Registro di competenza;
c) 
pubblicazione del richiamo entro il termine di trenta giorni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. I costi di pubblicazione sono addebitati al soggetto sanzionato.
6. 
Spetta alla Commissione di garanzia di cui alla legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) la decisione in ordine alle sanzioni di cui al comma 5 quando la condotta sanzionabile è posta in essere dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio, dai consiglieri regionali, dagli assessori regionali, dai direttori della Giunta e del Consiglio regionali o dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della Giunta o del Consiglio regionali.
7. 
Le notizie relative alle violazioni della presente legge sono acquisibili d'ufficio o previa segnalazione da qualunque fonte o canale, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4.
8. 
Nei casi di cui al comma 6, qualora la segnalazione della violazione provenga da almeno 2 gruppi consigliari o da almeno 15 consiglieri regionali, la Commissione si esprime con procedura di urgenza entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.
Art. 10. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 giugno di ciascun anno, è trasmessa al Consiglio regionale una relazione contenente, in particolare, dati e informazioni in merito:
a) 
allo stato di attuazione del Registro di cui all'articolo 3;
b) 
agli iscritti al Registro, suddivisi per numero e tipologia di gruppi di interesse particolare rappresentati;
c) 
allo stato di attuazione dell'Agenda di cui all'articolo 7;
d) 
al numero, ai soggetti e alle tipologie di sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 9.
3. 
La relazione evidenzia gli effetti prodotti, i punti di forza e le criticità, proponendo anche eventuali interventi modificativi della legge.
Art. 11. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e quantificati in euro 3.600,00 per il 2021 e in euro 5.400,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo, si provvede con le risorse iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
Art. 12. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.