Proposta di legge regionale n. 256 presentata il 11 maggio 2023
Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone) e modifica della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica)

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalita' e oggetto)
1. 
La Regione, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico, in particolare delle zone montane, in armonia con le esigenze di tutela e corretto uso del territorio, del paesaggio e dei beni naturalistici e ambientali, disciplina la costruzione e l'esercizio degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, diretti ad assolvere funzioni turistiche e sportive nonché di collegamento tra località diverse di uno o più comuni.
2. 
La presente legge non si applica agli impianti in servizio privato.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
impianto funiviario per il trasporto di persone: l'impianto che utilizza una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti;
b) 
servizio pubblico per il trasporto di persone: il servizio con offerta indifferenziata, reso alla collettività, con un periodo di apertura al pubblico, con orario prestabilito comunicato dall'esercente all'Ente concedente e con l'emissione di un titolo di viaggio, ove previsto;
c) 
servizio privato: il trasporto di persone e cose al di fuori del servizio pubblico da svolgersi secondo opportune disposizioni emanate dal proprietario o gestore atte a garantire la sicurezza dei trasportati;
d) 
impianti di arroccamento: gli impianti che consentono di raggiungere l'area sciabile o la stazione sciistica superando zone inadatte alla pratica dello sci;
e) 
linee funiviarie interferenti: linee che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico e che realizzano una diretta integrazione di esercizio.
Art. 3. 
(Categorie di impianti a fune)
1. 
Gli impianti funiviari in servizio pubblico si suddividono in due categorie:
a) 
la prima categoria comprende gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico locale che si configura quale servizio economico di interesse generale, finalizzato a consentire la mobilità essenziale della popolazione; gli stessi costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto di servizio pubblico locale, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi e le frazioni o zone all'interno dei centri medesimi;
b) 
la seconda categoria comprende:
1) 
gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo inseriti in area sciabile e di sviluppo montano, come definita dall'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna);
2) 
gli impianti a fune, anche di arroccamento, esterni, anche solo parzialmente, alle aree sciabili e di sviluppo montano.
CAPO II 
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI FUNIVIARI
Art. 4. 
(Regimi autorizzatori)
1. 
La costruzione di impianti a fune come individuati dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) nonché l'esercizio pubblico e l'apertura degli impianti a fune di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono soggetti a concessione.
2. 
L'esercizio pubblico e l'apertura di impianti a fune come individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera b) sono soggetti ad autorizzazione.
3. 
L'Ente concedente di cui all'articolo 6, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda rilascia la concessione di cui al comma 1 o l'autorizzazione di cui al comma 2.
Art. 5. 
(Domanda di concessione per la costruzione di impianto funiviario)
1. 
La domanda di concessione per la costruzione di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), è presentata da parte dell'interessato all'Ente concedente di cui all'articolo 6 corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente, comprensiva di quella necessaria per il rilascio dei prescritti pareri da parte degli enti competenti.
Art. 6. 
(Rilascio della concessione per la costruzione di impianti a fune)
1. 
La concessione per la costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), è rilasciata dall'Unione Montana di cui fa parte il Comune sul cui territorio insiste l'impianto funiviario, previa deliberazione favorevole del Consiglio comunale, nonché secondo i criteri di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. 
Se gli impianti insistono sul territorio di più comuni che fanno parte della medesima Unione Montana, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall'Unione Montana previa acquisizione delle deliberazioni favorevoli dei consigli comunali interessati.
3. 
Fatti salvi differenti accordi fra le unioni montane, se l'impianto funiviario insiste sul territorio di più comuni ubicati in differenti unioni montane, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall'Unione Montana nel cui territorio insiste la maggior parte della linea dell'impianto, acquisite le deliberazioni favorevoli dei consigli comunali interessati.
4. 
Se gli impianti insistono su un territorio che non fa parte di una o più unioni montane, le competenze in capo alle unioni montane di cui al presente articolo sono demandate al comune territorialmente competente secondo le modalità di prevalenza di cui al comma 3, acquisite le deliberazioni favorevoli dei consigli comunali interessati.
5. 
Se gli impianti insistono sul territorio di più regioni, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata da una delle regioni secondo le modalità di prevalenza di cui al comma 3 e in base a quanto disposto dall'articolo 84 del D.P.R. 14 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).
6. 
Nell'ipotesi di cui al comma 5, se la competenza è della Regione Piemonte e l'impianto è ubicato nel territorio di una unione montana, le competenze di cui al presente articolo ricadono su quest'ultima.
7. 
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la concessione per la costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone e le opere a essi accessorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), non è soggetta al contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. 380/2001.
8. 
Le eventuali strutture destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, alla ricettività alberghiera ed extralberghiera nonché gli esercizi commerciali e quanto non afferente o funzionale al trasporto pubblico, per cui è rilasciata la concessione di cui al comma 1, sono soggetti al contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. 380/2001.
Art. 7. 
(Rilascio della concessione per l'esercizio pubblico di impianti a fune)
1. 
L'esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, come individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a), è subordinato al rilascio di una concessione di servizio pubblico da parte dell'Unione montana di riferimento come individuata ai sensi dell'articolo 6, ovvero, in sua assenza, dal Comune territorialmente competente.
2. 
La concessione all'esercizio pubblico di cui al comma 1 è rilasciata nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici nonché di servizio di trasporto pubblico locale.
3. 
La durata massima della concessione di cui al presente articolo è definita dalla normativa vigente e in particolare dalla parte III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Art. 8. 
(Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio pubblico)
1. 
L'esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, come individuati all'articolo 3, comma 1, lettera b), è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Unione Montana di riferimento come individuata ai sensi dell'articolo 6, ovvero, in sua assenza, dal Comune territorialmente competente.
2. 
La durata dell'autorizzazione all'esercizio pubblico di un impianto funiviario è rapportata alla natura dell'impianto e coincide con la vita tecnica dello stesso stabilita dalle norme vigenti in materia.
Art. 9. 
(Domande di concessione per la costruzione in concorrenza)
1. 
Sono considerate concorrenti e devono essere esaminate comparativamente secondo i criteri contenuti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 19:
a) 
due o più domande di concessione di costruzione relative a linee funiviarie finitime o interferenti fra loro o con altre linee che già dispongono di concessione sia che riguardino linee singole sia sistemi di linee;
b) 
due o più domande di nuova concessione di costruzione, riguardanti lo stesso impianto.
2. 
Nell'ipotesi di presentazione di una domanda di nuova concessione per la costruzione di cui all'articolo 5, l'Ente concedente di cui all'articolo 6 avvia una procedura di pubblicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza, per valutare la presenza di possibili domande in concorrenza. Se entro il termine prescritto si presentano una o più domande in concorrenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. 
La procedura comparativa di cui al comma 1 non si applica:
a) 
per la realizzazione di un nuovo impianto in sostituzione di un impianto esistente e collocato sostanzialmente sulla stessa linea o nell'area sciabile di pertinenza dell'impianto sostituito da parte di un operatore privato che ne sia proprietario;
b) 
se per ragioni tecniche o logistiche, il nuovo impianto può essere realizzato soltanto dall'operatore privato proprietario degli impianti ivi esistenti.
Art. 10. 
(Pubblica utilità)
1. 
La domanda di concessione per la costruzione di un impianto funiviario di cui all'articolo 5 comprende anche l'istanza di dichiarazione di pubblica utilità.
2. 
Agli impianti a fune ubicati all'interno delle aree sciabili e di sviluppo montano si applica la legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2 e, in particolare, le disposizioni degli articoli 5, 5bis, 14 e 14bis.
3. 
L'espropriazione di beni immobili si limita alle porzioni di beni sulle quali sono realizzate le opere edilizie relative agli impianti di cui ai commi 1 e 2.
4. 
Per gli impianti di nuova costruzione la dichiarazione di pubblica utilità è rilasciata dall'Ente concedente di cui all'articolo 6 al completamento del procedimento autorizzativo.
Art. 11. 
(Approvazione del progetto)
1. 
Il progetto funiviario definitivo ai fini autorizzativi, composto dagli elaborati previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione tecnica di cui al punto 2.1.1 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 giugno 2021, n. 172, è approvato con determinazione dell'Ente concedente di cui all'articolo 6, a seguito di conferenza dei servizi ai sensi della legge 241/1990.
2. 
Le procedure di cui all'articolo 10 della l.r. 14 dicembre 1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) ove applicabili, sono espletate prima dell'attivazione del procedimento autorizzativo di cui all'articolo 5 della presente legge.
3. 
Le procedure di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998 ove previste, ricomprendono gli adempimenti di cui al comma 1.
4. 
Il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 è subordinato alla presentazione all'Ente concedente di cui all'articolo 6 degli elaborati di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3 dell'allegato tecnico al D.D. del M.I.M.S. del 18 giugno 2021 n. 172, per le procedure di cui al punto 2.3.2 del medesimo decreto.
5. 
L'Ente concedente di cui all'articolo 6 provvede al rilascio della concessione alla costruzione, approvando contestualmente il nulla osta tecnico di cui al comma 4.
6. 
Le procedure di cui ai commi 1 e 4 possono essere avviate congiuntamente.
7. 
La concessione alla costruzione costituisce titolo unico e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. La stessa fissa i termini di inizio e fine dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 380/2001.
8. 
L'inosservanza dei termini di cui al comma 7 comporta la decadenza dell'approvazione, salvo proroga dei termini stessi per comprovati motivi di forza maggiore.
9. 
Le procedure per l'approvazione di progetto di nuova costruzione si applicano altresì nel caso di varianti costruttive.
10. 
Il progetto di revisione generale o di prosecuzione della vita tecnica di un impianto funiviario che non comporta modifica allo stato dei luoghi è approvato con determinazione dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 6 previa acquisizione del solo nulla osta tecnico di cui al comma 4.
Art. 12. 
(Apertura al pubblico esercizio)
1. 
L'apertura al pubblico esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione o la revisione generale per il proseguimento della vita tecnica, è subordinata al rilascio, da parte dell'Ente concedente di cui all'articolo 6:
a) 
della concessione di cui all'articolo 7 per gli impianti come individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) 
dell'autorizzazione all'esercizio pubblico di cui all'articolo 8 per gli impianti come individuati all'articolo 2 comma 1, lettera b).
2. 
La concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1 sono rilasciate dall'Ente concedente di cui all'articolo 6, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici del M.I.M.S. ai sensi dell'articolo 5.7 dell'allegato tecnico al Decreto Direttoriale 11 maggio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. 
All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui all'articolo 5.6 dell'allegato tecnico al Decreto Direttoriale 11 maggio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, partecipa un funzionario individuato dall'Ente concedente di cui all'articolo 6.
Art. 13. 
(Rinnovo della concessione all'esercizio pubblico)
1. 
Alla scadenza naturale o anticipata, l'intestatario può richiedere il rinnovo della concessione di cui all'articolo 7.
2. 
Per il rinnovo di cui al comma 1 si segue la procedura per il rilascio di cui all'articolo 7.
3. 
Nel caso di impianti di proprietà privata, l'individuazione, alla scadenza della concessione, di un nuovo concessionario, comporta il pagamento, da parte di quest'ultimo, di un indennizzo commisurato sulla base di criteri di ragionevolezza che definiscono il valore commerciale del bene, insieme a una remunerazione del capitale investito.
4. 
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso di acquisto dell'impianto da parte dell'Ente concedente di cui all'articolo 6 o altro Ente pubblico.
5. 
Alla scadenza della concessione, se non sono state avanzate richieste di un nuovo rilascio o rinnovo di concessione e l'Ente concedente di cui all'articolo 6 non ritiene di acquisire l'impianto, il proprietario provvede alla demolizione dello stesso, all'asportazione del materiale e al ripristino del territorio entro trentasei mesi dalla data di scadenza della concessione. Nel caso di inottemperanza da parte del proprietario, provvede l'Ente concedente di cui all'articolo 6 addebitando i relativi oneri al proprietario.
6. 
Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 anche se non sussistono le condizioni per il rinnovo della concessione.
7. 
Per gli impianti di cui al presente articolo restano valide le disposizioni di cui al comma 8, dell'articolo 5 bis, della l.r. n. 2/2009.
Art. 14. 
(Voltura dell'autorizzazione all'esercizio pubblico)
1. 
L'autorizzazione all'esercizio pubblico di cui all'articolo 8 in corso di validità può essere volturata ad altro soggetto in possesso dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione.
Art. 15. 
(Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio pubblico)
1. 
Alla scadenza del provvedimento di autorizzazione all'esercizio pubblico, l'intestatario può richiedere il rinnovo.
2. 
L'autorizzazione può essere rinnovata con le stesse modalità previste all'articolo 8.
3. 
Alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio pubblico di cui all'articolo 8, se non sono state avanzate richieste di rinnovo o nuovo rilascio di autorizzazione e l'Ente concedente di cui all'articolo 6 non ritiene di acquisire l'impianto, il proprietario provvede alla demolizione dello stesso, all'asportazione del materiale e al ripristino del territorio entro trentasei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione. Nel caso di inottemperanza da parte del proprietario, provvede l'Ente concedente di cui all'articolo 6 che addebita i relativi oneri al proprietario.
4. 
L'eventuale acquisto dell'impianto da parte dell'Ente pubblico avviene sulla base di criteri di ragionevolezza che definiscono il valore commerciale del bene, insieme a una remunerazione del capitale investito.
5. 
Le disposizioni di cui al comma 3 sono applicate anche se non sussistono le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione.
6. 
Per gli impianti di cui al presente articolo restano valide le disposizioni di cui al comma 8, dell'articolo 5 bis, della l.r. 2/2009.
Art. 16. 
(Sospensione, decadenza e revoca della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio)
1. 
In caso di sospensione o revoca del nulla osta tecnico di cui all'articolo 3 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 2, si intendono sospesi.
2. 
La sospensione della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio è disposta dall'Ente concedente di cui all'articolo 6 se insorgono ragioni di pubblica incolumità o in caso di inadempienza alle prescrizioni dell'Ente stesso, agli obblighi derivanti dalla concessione e dall'autorizzazione all'esercizio pubblico o alle disposizioni di legge e regolamenti e si ritiene necessaria la fissazione di un termine per adempiere agli stessi.
3. 
La decadenza della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio pubblico è disposta dall'Ente concedente di cui all'articolo 6 in caso di grave inadempienza alle prescrizioni dell'Ente stesso, agli obblighi derivanti dalla concessione e dall'autorizzazione all'esercizio pubblico o alle norme di legge e regolamenti.
4. 
La concessione o l'autorizzazione per l'esercizio pubblico degli impianti funiviari possono essere revocate da parte dell'Ente concedente di cui all'articolo 6 per comprovate esigenze di pubblico interesse. In tal caso al concessionario spetta un indennizzo sulla base di criteri di ragionevolezza che definiscono il valore commerciale della concessione o dell'autorizzazione, insieme a una remunerazione dell'eventuale capitale investito.
5. 
L'indennizzo di cui al comma 4 non si applica se la concessione o l'autorizzazione per l'esercizio degli impianti funiviari sono revocate da parte dell'Ente concedente di cui all'articolo 6 per cause di forza maggiore.
Art. 17. 
(Tariffe, orari e periodi di apertura)
1. 
Il gestore degli impianti, per l'avvio dell'esercizio al pubblico e, successivamente, almeno con cadenza stagionale, nonché ad ogni significativa variazione, comunica all'Ente concedente di cui all'articolo 6, le principali tariffe, minime e massime nel caso di applicazione di prezzi dinamici, per l'uso degli impianti al pubblico, gli orari di esercizio al pubblico e i periodi previsti di apertura degli impianti funiviari.
2. 
Le principali tariffe e gli orari sono esposti al pubblico in prossimità delle biglietterie e sui siti web informativi in uso al gestore degli impianti.
3. 
All'interno dei periodi e degli orari di cui al comma 1, l'apertura al pubblico degli impianti a fune o di parte di essi, compete al gestore sulla base delle reali condizioni meteorologiche e di innevamento di volta in volta riscontrate, delle necessità di manutenzione degli stessi, anche in funzione del mantenimento degli standard di sicurezza o per scelta commerciale.
Art. 18. 
(Modifica all'articolo 14bis della legge regionale 2/2009)
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 14bis della legge regionale 2/2009 è inserito il seguente: "
4bis.
Per gli impianti a fune da realizzarsi su terreni gravati da uso civico, nella valutazione del valore dei terreni utilizzati devono essere considerate in diminuzione le ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno per la realizzazione dell'impianto.
".
Art. 19. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento di attuazione che individua, in particolare:
a) 
i criteri per l'esame comparativo delle domande di concessione per la costruzione in concorrenza di cui all'articolo 9, comma 1.
CAPO III 
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, ABROGRATIVE, DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 20. 
(Sanzioni)
1. 
Le sanzioni di cui al D.P.R. n. 753/1980 sono disposte, per le infrazioni alle norme concernenti le attribuzioni di competenza regionale, con ordinanza-ingiunzione del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. 
La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni, nonché la riscossione delle sanzioni di competenza regionale sono regolate dal Titolo VII del D.P.R. n. 753/1980.
Art. 21. 
(Abrogazioni)
1. 
Alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
la legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone);
b) 
il regolamento 29 novembre 2004 n. 13/R (Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane (articolo 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000). Abrogazione del regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7/R).
Art. 22. 
(Norme di coordinamento)
1. 
A seguito dell'entrata in vigore della presente legge e al fine di garantire un coerente coordinamento dell'ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) 
al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 2/2009, le parole: "
legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone)
" sono sostituite dalle seguenti "
deliberazione legislativa assunta in data ____
";
b) 
al comma 8 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009, le parole "
articolo 12, comma 6 della l.r. n. 74/1989
" sono sostituite dalle seguenti: articolo 13, comma 5 della "
deliberazione legislativa assunta in data ____
";
c) 
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2009, le parole "
l.r. 74/1989
" sono sostituite dalle seguenti "
deliberazione legislativa assunta in data ___
";
d) 
al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 2/2009, le parole "
l.r. 74/1989
" sono sostituite dalle seguenti "
deliberazione legislativa assunta in data ____
".
Art. 23. 
(Norme transitorie)
1. 
Alle domande di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari presentate ai sensi della l.r. 74/1989 e non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa previgente.
2. 
Alle domande di revisione generale o revisione generale per il proseguimento della vita tecnica presentate ai sensi della l.r. 74/1989 e non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa previgente.
Art. 24. 
(Norma finale)
1. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge decorrono i termini per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 10 della presente legge e all'articolo 14 della l.r. n. 2/2009 riferite agli impianti, opere ed aree sciabili e di sviluppo montano esistenti.
Art. 25. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 26. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore novanta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.