Proposta di legge regionale n. 255 presentata il 04 maggio 2023
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO "Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)"

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 209/2005)
1. 
Dopo il comma 11-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) sono aggiunti i seguenti: "
11 ter.
A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:
a)
limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
b)
discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
c)
penali o rivalse di qualsiasi natura.
11 quater.
Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149. 11 quinques. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:
a)
se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
b)
se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
c)
la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 149 bis del decreto legislativo 209/2005)
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 209/2005 sono aggiunti i seguenti: "
1 bis.
La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.
1 ter.
Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.
".
Art. 3. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio statale.