Proposta di legge regionale n. 254 presentata il 30 aprile 2023
Modifiche alla Legge regionale n. 6 del 1 marzo 2019 'Nuove norme in materia di politiche giovanili'
Primo firmatario

CANALIS MONICA

Altri firmatari

RAVETTI DOMENICO SARNO DIEGO

Art. 1. 
(Modifiche all'art.6 della legge n.6 del 1° marzo 2019)
1. 
L'articolo 6 (Forum regionale giovani) della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili), è sostituito dal seguente: "
Art. 6.
(Forum regionale giovani)
1.
Presso il Consiglio regionale è istituito il Forum regionale giovani (di seguito denominato Forum), quale organismo stabile di riferimento, confronto e discussione tra le giovani generazioni, la Regione e gli enti locali nonché promotore di iniziative ed opportunità per i giovani, anche avvalendosi delle tecnologie dell'informazione. Il Forum può essere strutturato in sessioni di lavoro tematiche e si riunisce almeno una volta all'anno in seduta plenaria.
2.
Il Forum è composto da:
a)
il Presidente del Consiglio regionale che lo presiede, il quale può delegare un componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a rappresentarlo;
b)
l'Assessore regionale alle politiche giovanili o un suo delegato;
c)
un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;
d)
cinque amministratori locali di età non superiore ai ventinove anni designati dalle associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi;
e)
cinque rappresentanti delle Università del Piemonte di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);
f)
quindici esperti nell'ambito delle tematiche giovanili nominati dal Consiglio regionale ai sensi del comma.
3.
Il Consiglio regionale nomina gli esperti di cui al comma 2, lettera f), tra gli iscritti alle associazioni giovanili in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 9, comma 3, a condizione che:
a)
il numero minimo degli associati sia pari a tre;
b)
la composizione rispetti la prevalenza, per almeno il 66 per cento, di giovani di età compresa tra i quindici ed i ventinove anni;
c)
la sede legale e operativa sia localizzata in un comune del Piemonte e l'attività sia svolta sul territorio regionale;
d)
la costituzione sia avvenuta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata;
e)
l'attività sia iniziata da almeno un anno dalla data di istituzione del Forum.
4.
Non sono ammessi al Forum gli iscritti alle seguenti organizzazioni:
a)
partiti e movimenti politici;
b)
associazioni sindacali;
c)
associazioni professionali e di categoria;
d)
associazioni che non contengano, nella denominazione o all'interno dello statuto, un riferimento prevalente alle finalità giovanili.
5.
Il Forum formula proposte in materia di politiche giovanili al Consiglio regionale e alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno e designa i propri rappresentanti all'interno dell'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 7.
6.
Il Forum, altresì:
a)
esprime parere sulle iniziative che riguardano la condizione giovanile, su richiesta della Giunta e del Consiglio regionale nonché degli enti locali;
b)
promuove iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche, progetti in materia di politiche giovanili;
c)
promuove rapporti di comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
d)
promuove iniziative volte a sviluppare una coscienza civica, sociale e ambientale nei giovani;
e)
promuove iniziative ed attività culturali, sportive, turistiche, ecologistiche, sociali e ricreative idonee a soddisfare le esigenze di svago e di impiego del tempo libero dei giovani cittadini.
7.
Le modalità organizzative e di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
8.
La partecipazione al Forum è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
9.
Il Consiglio regionale assicura le risorse umane e strumentali finalizzate al funzionamento e all'operatività del Forum.
".
Art. 2. 
(Sostituzione dell'art.9 della legge n.6 del 1 marzo 2019)
1. 
L'articolo 9 (Registro delle associazioni giovanili) della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili), è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Registri delle associazioni giovanili e delle consulte e forum giovani locali)
1.
E' istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.
2.
Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nella Regione, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3.
I requisiti per l'iscrizione al registro sono:
a)
l'assenza dello scopo di lucro;
b)
l'ordinamento interno ispirato ai principi della Costituzione italiana;
c)
l'elettività e gratuità delle cariche associative;
d)
il coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.
4.
L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.
5.
E' istituito altresì il registro regionale delle consulte/forum giovani locali presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.
6.
Al registro sono iscritte, previa domanda, le consulte e i forum giovani locali istituiti nella Regione da apposita deliberazione dai rispettivi Consigli comunali.
7.
Le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento, conservazione e pubblicazione dei due registri regionali sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 18.
".
Art. 3. 
(Modifiche all'art.20 della legge n. 6 del 1° marzo 2019)
1. 
L'articolo 20 (Norma transitoria) della legge regionale 1 marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili) è abrogato.
Art. 4. 
(Modifiche all'art.21 della legge n. 6 del 1° marzo 2019)
1. 
L'articolo 21 (Norma finanziaria) viene così modificato: "
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2023 la spesa di euro 350.000,00, per l'anno 2024 la spesa di euro 350.000,00 e per l'anno 2025 la spesa di euro 350.000,00, nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.02 (Giovani), titolo 1 (Spese correnti), che presenta la necessaria copertura.
"