Proposta di legge regionale n. 253 presentata il 30 aprile 2023
Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)
Primo firmatario

CANALIS MONICA

Altri firmatari

RAVETTI DOMENICO SARNO DIEGO

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3/2010)
1. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 è sostituita dalla seguente: "
b)
avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno tre anni nel territorio regionale, con almeno due anni, anche non continuativi, all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE;
".
2. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente: "
c)
i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2010)
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente: "
c)
richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione fino ad un massimo di venti anni;
".
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 3/2010)
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 3/2010 è inserito il seguente: "
4.
Allo scopo di evitare l'insorgenza di situazioni sempre più gravi, è costituita presso ciascuna ATC una apposita commissione con l'obiettivo di analizzare i singoli casi che presentano difficoltà economiche che impediscono il buon prosieguo della locazione al fine di prevenire la sua decadenza.
".
Art. 4. 
(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 3/2010)
1. 
Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 3/2010 è sostituito dal seguente: "
4.
Il canone base è applicato in misura differenziata in ragione della situazione economica del nucleo, secondo le modalità ed i parametri stabiliti con il regolamento di cui al comma 2, con riferimento ai parametri ISEE del nucleo richiedente.
".
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 3/2010)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 3/2010 è sostituito dal seguente: "
2.
La Regione si fa carico annualmente della copertura di almeno l'80 per cento della morosità incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2. La parte di morosità incolpevole eccedente la disponibilità del fondo sociale regionale è posta a carico dei comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi.
".
2. 
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 3/2010 è sostituita dal seguente: "
a)
le categorie dei beneficiari in possesso di un ISEE del nucleo richiedente non superiore al 50 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale e con riferimento ai parametri indicativi del disagio socioeconomico;
".
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 3/2010)
1. 
Il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 3/2010 è sostituito dal seguente: "
4.
La Giunta regionale, a seguito di un confronto con i sindacati inquilini e le ATC, stabilisce con regolamento le modalità di funzionamento della commissione utenza.
".
Art. 7. 
(Abrogazioni degli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge regionale 3/2010)
1. 
Gli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge regionale 3/2010 sono abrogati.
Art. 8. 
(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 3/2010)
1. 
Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 3/2010 è sostituito dal seguente: "
1.
La proprietà degli alloggi già acquistati ai sensi della presente legge non può essere trasferita per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo.
".
Art. 9. 
(Sostituzione dell'articolo 57 della legge regionale 3/2010)
1. 
L'articolo 57 della legge regionale 3/2010 è sostituito dal seguente: "
Art. 57.
(Norma finanziaria)
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si fa fronte mediante incremento di pari importo di risorse da stanziare all'interno della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 1 (spese correnti) e contestuale riduzione di risorse già presenti nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
".