Proposta di legge regionale n. 252 presentata il 30 aprile 2023
Istituzione della giornata regionale della liberta' di coscienza, di religione e di pensiero
Primo firmatario

CANALIS MONICA

Altri firmatari

RAVETTI DOMENICO

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La libertà di coscienza, di religione e di pensiero, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo nonché delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute in materia. La libertà di religione nasce dalla libertà di coscienza e si esprime nella libertà di pensiero e di parola.
2. 
La Regione, in attuazione dell'articolo 19 della Costituzione italiana, promuove il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
3. 
La Regione, in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto regionale, favorisce la conoscenza della storia piemontese, in particolare del lungo e travagliato percorso di riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle minoranze religiose.
Art. 2. 
(Istituzione della giornata regionale della libertà di coscienza, di religione e di pensiero)
1. 
La Regione istituisce la giornata regionale della libertà di coscienza, di religione e di pensiero, da celebrarsi ogni anno il 17 febbraio, in ricordo della firma da parte di Carlo Alberto nel 1848 delle Regie Lettere Patenti, che ponevano fine a secoli di discriminazione, riconoscendo ai cittadini sabaudi di religione valdese i diritti civili, non ancora di quelli religiosi, i diritti politici e il diritto a frequentare gli istituti scolastici. Tale decisione ha aperto la strada al riconoscimento nel tempo delle libertà civili per le minoranze religiose. In particolare, il Regno di Sardegna emancipò gli ebrei piemontesi il 29 marzo 1848, pochi giorni dopo i valdesi. In quella data, anche gli ebrei piemontesi divennero finalmente cittadini.
2. 
Il 17 febbraio, essendo cronologicamente la prima data in cui avvenne il riconoscimento dei diritti di cittadini paritari e l'assegnazione formale di cittadinanza ai singoli individui delle minoranze religiose, viene quindi scelto come data comune per la giornata regionale della libertà.
3. 
La regressione dei diritti di cittadinanza durante il ventennio fascista induce a mantenere alta l'attenzione su queste tematiche e a promuovere iniziative di sensibilizzazione e di cura della memoria storica, per accrescere l'orgoglio e la consapevolezza rispetto alle conquiste giuridiche pionieristiche ottenute nel 1848 in Piemonte. Il 17 febbraio ed il 29 marzo 1848 sono un traguardo della civiltà e dei diritti inalienabili della persona.
4. 
In un'Italia in cui le identità religiose e culturali cambiano e si moltiplicano, la Regione ritiene fondamentale sottolineare il principio dell'eguale libertà delle confessioni religiose e il carattere di laicità delle istituzioni pubbliche, che costituisce la migliore garanzia per un pieno sviluppo e rispetto reciproco delle fedi e dei cittadini, consapevole che la libertà di coscienza, di religione e di pensiero, garantita dalla Costituzione, è, nella dimensione democratica, il termometro di ogni altra libertà. La libertà di coscienza, di religione e di pensiero concorre infatti al rafforzamento della democrazia.
5. 
La Giunta Regionale approva annualmente il programma di attività della ricorrenza, di cui al comma 1, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 3. 
(Iniziative e attività finalizzate alla promozione della giornata regionale della libertà)
1. 
La Regione, in occasione della giornata regionale della libertà, promuove, di concerto con il Comitato regionale per i diritti umani e civili, iniziative con i seguenti scopi:
a) 
Informazione, sensibilizzazione e cura della memoria storica delle libertà riconosciute nel 1848 in Piemonte, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni;
b) 
conoscenza dei luoghi del Piemonte, storicamente e culturalmente significativi nel percorso di riconoscimento dei diritti delle minoranze religiose;
c) 
divulgazione sul tema della libertà di coscienza, di religione e di pensiero, con particolare riferimento ai paesi del mondo in cui la libertà religiosa è ancora negata e alle fedi religiose che in Italia attendono un riconoscimento.
2. 
La Regione, in occasione della giornata regionale della libertà, valorizza le celebrazioni e le iniziative culturali promosse dalla comunità valdese e dalla comunità ebraica del Piemonte.
Art. 4. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse già iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.