Permanenza, valorizzazione e attrazione dei talenti ad elevata specializzazione in Piemonte
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Finalita')
1.
Al fine di accrescere l'attrattività, l'innovazione, la qualità e la sostenibilità dello sviluppo del territorio regionale, la Regione promuove la permanenza, la valorizzazione e l'attrazione di talenti ad elevata specializzazione, anche attraverso percorsi di accompagnamento al rientro e alla mobilità.
2.
La Regione contribuisce inoltre alla rimozione di ogni forma di disuguaglianza, in particolare promuovendo la piena parità di genere nell'accesso ai servizi e alle misure previste dalla presente legge.
Art. 2.
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intendono per "talenti ad elevata specializzazione" persone che abbiano maturato o stiano acquisendo, attraverso percorsi di formazione, ricerca o innovazione, conoscenze ed esperienze di particolare rilevanza.
2.
La Giunta regionale, sentite la Commissione consiliare competente ed il Comitato regionale di cui all'articolo 11, con propria deliberazione, può specificare la definizione di talenti ad elevata specializzazione in base ad ulteriori requisiti riguardanti il possesso di specifici titoli di studio o il conseguimento di particolari esperienze professionali per determinati interventi o ambiti settoriali.
Art. 3.
(Programmazione regionale)
1.
I processi di attrazione, permanenza e valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione vengono sostenuti, oltre che con le attività specifiche previste nella presente legge, anche attraverso i programmi, gli strumenti e le misure messe in campo dalle seguenti leggi e programmazioni regionali:
a)
Programma pluriennale di intervento per le attività produttive, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), l'attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione;
b)
Sistema della ricerca e dell'innovazione in Piemonte;
c)
strumenti e misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti e la internazionalizzazione del sistema produttivo regionale (Programma regionale FESR 2021-2027);
d)
interventi e servizi in materia di diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario);
e)
politiche ed interventi in materia di formazione e istruzione professionale;
f)
politiche e servizi in materia di lavoro previsti dalla legge regionale del 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro);
g)
interventi e servizi previsti dalla legge regionale 1 marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili);
h)
misure ed interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale);
i)
interventi nell'ambito dei Big Data, intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico, Human Development;
j)
misure ed interventi previsti dal Nuovo Testo Unico "Disposizioni coordinate in materia di cultura" e dal Programma Triennale della cultura 2022 - 2024;
k)
interventi e misure previsti dalla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale);
Art. 4.
(Accordi di collaborazione e partenariato)
1.
Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove:
a)
accordi di collaborazione e di partenariato con altre regioni e istituzioni nazionali, europee ed internazionali tesi a sostenere lo sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico del territorio regionale, anche attraverso il concorso delle proprie società in house;
b)
partenariati e accordi, in collaborazione con enti locali, Camere di commercio, associazioni di rappresentanza delle imprese e loro partenariati europei ed internazionali, fondazioni, università, istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, centri di ricerca e altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione del Piemonte, nonché enti accreditati per la formazione e per servizi per il lavoro e altre iniziative connesse con piani e programmi, volti alla promozione di progetti di livello nazionale, europeo ed internazionale per l'attrazione e la mobilità dei talenti ad elevata specializzazione e la valorizzazione delle loro carriere nel contesto regionale;
c)
la partecipazione a reti e network europei o internazionali volti a sviluppare progetti e scambi con le altre regioni, enti, associazioni, fondazioni ed organismi di livello europeo ed internazionale sulle filiere ad elevata specializzazione.
2.
La Regione inoltre partecipa, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale, ad iniziative per la promozione nazionale ed internazionale delle filiere regionali nonché ad attività volte all'attrazione di investimenti e di talenti ad elevata specializzazione, in coerenza con le strategie regionali, nazionali ed europee.
Art. 5.
(Interventi per la promozione ed internazionalizzazione del territorio)
1.
La Regione, al fine di accrescere l'internazionalizzazione e la capacità attrattiva del proprio territorio:
a)
sostiene i sistemi produttivi del lavoro, della ricerca, dell'alta formazione e della formazione professionale, supportando la loro partecipazione a programmi regionali, nazionali, europei ed internazionali, volti a valorizzare e attrarre figure specializzate e con alte competenze;
b)
favorisce l'internazionalizzazione dell'offerta dei servizi educativi, scolastici e formativi pubblici e privati;
c)
promuove l'internazionalizzazione e sostiene lo sviluppo di nuovi partenariati e di servizi nell'ambito dell'offerta culturale, ricreativa e per il tempo libero.
2.
La Regione inoltre sostiene i servizi di accoglienza offerti ai talenti e ai loro familiari per l'accesso ai servizi primari del territorio e al trasporto pubblico locale, per la residenzialità anche attraverso appositi incentivi, per l'accesso ai servizi educativi, formativi e per il lavoro, per la fruizione dell'offerta culturale, per la partecipazione all'associazionismo regionale e alle attività del terzo settore, nonché per la fruizione di servizi per accrescere la conoscenza della lingua italiana.
3.
La Regione promuove altresì azioni di informazione e di formazione per supportare le imprese, gli enti locali, le associazioni di rappresentanza delle imprese, i centri di formazione professionale e i servizi per il lavoro accreditati, le università, i centri di ricerca e gli altri soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione nella loro capacità di attrarre, accogliere e valorizzare talenti ad elevata specializzazione.
4.
La Regione inoltre promuove protocolli di collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di immigrazione e rilascio dei visti al fine di agevolare nel territorio regionale l'ingresso e la permanenza dei talenti ad elevata specializzazione.
Art. 6.
(Interventi e servizi in collaborazione con università, centri di ricerca e soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione)
1.
La Regione, in raccordo con il Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione, le università, gli enti di ricerca e gli altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, promuove e sostiene la scoperta, creazione e valorizzazione, la mobilità in entrata, la permanenza e l'attrazione dei talenti ad elevata specializzazione per lo sviluppo di alte competenze nel campo della ricerca e dell'innovazione nel territorio regionale attraverso attività di livello nazionale ed internazionale nell'ambito dell'internazionalizzazione dell'offerta accademica.
2.
Per i fini di cui al comma 1, la Regione:
a)
sostiene assegni, contratti e dottorati di ricerca, servizi che prevedano percorsi di mobilità internazionale e di attrazione di talenti ad elevata specializzazione nel territorio regionale;
b)
promuove iniziative sul territorio regionale direttamente connesse con progetti sostenuti da soggetti europei quali il Consiglio Europeo della Ricerca o attraverso programmi europei per la formazione e lo sviluppo delle competenze e delle carriere nel campo della ricerca e innovazione;
c)
promuove attività di alta formazione attraverso corsi brevi, corsi e laboratori di formazione per giovani laureandi, laureati e dottorandi.
3.
La Regione sostiene altresì le università e gli istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica:
a)
nella programmazione di percorsi di studio volti al riconoscimento di doppi titoli e titoli universitari riconosciuti a livello internazionale nonché nella erogazione di servizi per il riconoscimento di titoli già acquisiti all'estero;
b)
nell'orientamento, accoglienza, offerta di residenzialità e in percorsi di formazione linguistica e di accompagnamento alla cultura italiana a favore dei talenti ad elevata specializzazione;
c)
nel rafforzamento di servizi di accompagnamento al lavoro e sostegno alle carriere finalizzati a facilitare la mobilità dei ricercatori nei Paesi UE.
4.
La Regione favorisce misure di collaborazione fra le Fondazioni Istituti Tecnici Superiori, le loro associazioni regionali, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa in ottica anche multiregionale, enti di formazione accreditati e gli altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e innovazione, gli istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine della creazione e valorizzazione di talenti, anche mediante servizi mirati di accompagnamento al lavoro e di sostegno all'apertura internazionale dell'offerta da parte del sistema degli enti accreditati per la formazione professionale, nonché mediante la partecipazione a iniziative previste da programmi europei quali Erasmus+.
Art. 7.
(Manifesto per l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti a favore del sistema produttivo e culturale)
1.
La Giunta regionale approva e aggiorna annualmente un Manifesto per l'attrazione dei talenti nel sistema delle filiere produttive regionali, predisposto in stretta collaborazione con le imprese, le loro associazioni, le organizzazioni sindacali e del mondo delle professioni, nonché le università e altri soggetti operanti nel campo dell'alta formazione, al fine di indirizzare e favorire le azioni per l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti.
2.
In coerenza con gli obiettivi e le priorità individuate dal Manifesto di cui al comma 1 e per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e sostiene:
a)
servizi avanzati per la ricerca di talenti ad elevata specializzazione a favore del sistema produttivo regionale e culturale, mediante il ricorso ad apposite piattaforme digitali;
b)
sistemi informativi volti all'anticipazione e all'analisi dei fabbisogni di competenze attraverso il coinvolgimento attivo delle imprese del territorio regionale e dei soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione;
c)
servizi di promozione nazionale e internazionale del territorio e delle filiere regionali per l'attrazione di talenti o il rientro dei talenti, attraverso il coinvolgimento attivo delle imprese del territorio e delle loro associazioni di rappresentanza;
d)
servizi di incrocio fra domanda e offerta di lavoro a supporto delle imprese e delle filiere produttive regionali, con la collaborazione attiva di soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione con le loro reti presenti a livello europeo e internazionale, nonché in raccordo con i servizi di promozione di opportunità lavorative erogati dalle università;
e)
programmi e misure informative e di sostegno per la mobilità professionale e imprenditoriale in Europa rese disponibili dalla rete EURES (EURopean Employment Services) e dal programma "Erasmus per giovani imprenditori".
Art. 8.
(Interventi per l'attrazione e la creazione d'impresa)
1.
La Regione favorisce interventi tesi alla scoperta di idee imprenditoriali, alla creazione, accelerazione e crescita di imprese innovative da parte di talenti ad elevata specializzazione, in tutti i sistemi di specializzazione, nelle diverse filiere del sistema regionale e negli ambiti tematici.
2.
Per gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove, in coerenza con la normativa in materia di aiuti di stato, anche in collaborazione con altri soggetti regionali, nazionali, europei ed internazionali, servizi, spazi ed eventi finalizzati:
a)
alla creazione e incubazione di idee imprenditoriali e di start-up innovative;
b)
all'accelerazione di nuove imprese, favorendo anche, per tale obiettivo, l'attrazione di investitori nazionali, europei ed internazionali, nonché il ricorso a strumenti di finanza agevolata;
c)
alla messa a disposizione di laboratori e infrastrutture di ricerca e innovazione in collaborazione con i soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, al fine di sviluppare collaborazioni con il sistema produttivo regionale;
d)
al sostegno di iniziative candidate a programmi europei per l'identificazione, il trasferimento e l'implementazione di tecnologie altamente innovative, quali quelle promosse dal Consiglio Europeo per l'Innovazione;
e)
alla costruzione di partnership fra i soggetti regionali e i soggetti europei ed internazionali al fine di accrescere le opportunità per le imprese ed i talenti.
Art. 9.
(Incentivazione e servizi di welfare a favore di alte professionalità)
1.
Al fine di promuovere l'attrattività dei percorsi di carriera nell'ecosistema dell'innovazione e del mercato del lavoro, la Regione attiva misure di incentivazione alle assunzioni dei talenti, anche in coerenza con altre linee di programmazione regionale e in sinergia con le politiche di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane da parte delle imprese.
2.
La Giunta regionale definisce i criteri per l'assegnazione di agevolazioni per l'accesso a servizi di conciliazione fra tempi di vita e di lavoro a favore delle famiglie coinvolte nelle azioni di cui alla presente legge.
3.
La Giunta regionale definisce inoltre i criteri per l'assegnazione degli incentivi di cui al comma 1 a fronte di assunzioni sul territorio regionale dei talenti ad elevata specializzazione.
Art. 10.
(Iniziative di informazione e promozione)
1.
La Regione, al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del territorio regionale nei confronti di talenti ad elevata specializzazione, sostiene iniziative di informazione e promozione su opportunità di attrazione e carriera di talenti e di creazione d'impresa nel territorio regionale, in raccordo con enti locali, imprese e loro associazioni di rappresentanza, università, centri di ricerca, e altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione.
2.
La Regione promuove gli interventi di cui alla presente legge mediante un apposito portale multilingue.
Art. 11.
(Costituzione del Comitato, dell'Osservatorio e delle comunità regionali dei talenti)
1.
È istituito con atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, il Comitato regionale per l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti quale organo consultivo con funzioni di supporto e monitoraggio sulle politiche di promozione dell'attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti in Piemonte. Al Comitato regionale partecipano organizzazioni imprenditoriali, sindacali e del mondo delle professioni, nonché gli enti locali, le università, l'Ufficio scolastico regionale, il Sistema Regionale di Orientamento e della formazione professionale, una rappresentanza delle associazioni piemontesi nel mondo e altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca, innovazione, istruzione e formazione.
2.
La partecipazione al Comitato regionale di cui al comma 1 è senza oneri per il bilancio regionale e non dà diritto a compensi, né a rimborsi spese.
3.
Al fine di supportare l'attività del Comitato, la Regione svolge funzioni di Osservatorio sui talenti, anche in collegamento con altri osservatori regionali già costituiti, finalizzato all'analisi dei fenomeni di mobilità e circolazione dei talenti ad elevata specializzazione e alla semplificazione delle azioni e dei processi per l'attrazione dei talenti, nonché ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 1.
4.
Le informazioni relative all'Osservatorio di cui al comma precedente sono oggetto di apposita comunicazione annuale alla competente Commissione consiliare.
5.
La Regione inoltre promuove la costituzione di comunità regionali di talenti, attraverso un apposito portale dedicato e la realizzazione di eventi, workshop, attività di formazione e alta formazione, nonché promuovendo la partecipazione ad iniziative di livello regionale, nazionale ed internazionale, in collaborazione con i diversi soggetti dell'ecosistema regionale per la ricerca e l'innovazione.
Art. 12.
(Programmi annuali)
1.
La Regione, anche in coerenza con quanto proposto dal Comitato regionale di cui all'articolo 11, sostiene iniziative volte a promuovere servizi dedicati nonché supporto diretto a talenti con elevata specializzazione per la loro attrazione e permanenza nel contesto regionale al fine di accrescere la competitività e la specializzazione di ambiti individuati di particolare rilevanza regionale.
2.
Per gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce programmi specifici annuali di intervento che individuano settori, filiere produttive e figure professionali definite come prioritarie per la promozione dell'attrazione e permanenza di talenti ad elevata specializzazione anche mediante l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 7.
Art. 13.
(Modalità di intervento)
1.
La Regione può sostenere direttamente o concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati per le finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della presente legge in base ad apposite convenzioni o avvisi pubblici, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, anche avvalendosi delle proprie società in-house.
2.
La Giunta regionale, con propri atti e nel pieno rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi previsti dai precedenti commi.
Art. 14.
(Clausola valutativa)
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca informazioni:
a)
sugli interventi attuati in termini di attrazione di talenti dal punto di vista degli utenti interessati, delle imprese e degli altri soggetti operanti nel sistema regionale coinvolti nelle misure intraprese;
b)
sulle agevolazioni erogate ai fini dell'inserimento lavorativo degli utenti finali;
c)
su eventuali criticità nell'attuazione della legge.
2.
Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 15.
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 900.000,00 per ciascuno degli anni del Bilancio finanziario 2023-2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 20.01 (Fondo di Riserva) - Titolo 1 - Spese correnti. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Piemonte.