Proposta di legge regionale n. 250 presentata il 28 aprile 2023
Disposizioni per la tutela dei lavoratori penalizzati dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia di lavoro e formazione professionale, contrasta le ricadute occupazionali negative dovute alle trasformazioni tecnologiche e le criticità connesse all'impiego di software di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, che determinano:
a) 
riduzione della manodopera necessaria;
b) 
obsolescenza delle competenze;
Art. 2. 
(Definizione di intelligenza artificiale)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per "intelligenza artificiale", di seguito denominata I.A., una famiglia di tecnologie in grado di generare come risultato nuovi contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono e da cui apprendono in maniera costante.
2. 
L'intelligenza artificiale utilizza grandi quantità di dati, frutto delle esperienze pregresse e dell'interscambio globale, il cui continuo incremento quantitativo e qualitativo induce il costante potenziamento delle capacità decisionali e la riduzione degli errori nel processo decisionale dei software installati su dispositivi o macchinari
Art. 3. 
(Tutela dei lavoratori a rischio nei settori di trasformazione tecnologica con I.A.)
1. 
La Regione tutela i lavoratori dei settori economici le cui attività sono state surrogate, o delle quali sia prevista la surroga, da parte di software di I.A.
2. 
In applicazione del comma 1, la Regione sostiene, tramite gli enti di formazione professionale regolarmente accreditati, percorsi di formazione sulle competenze in materia di I.A., aventi per oggetto in particolare:
a) 
la supervisione ed il controllo dell'operato dei software di I.A.;
b) 
l'acquisizione di specifiche competenze volte allo svolgimento di attività complementari alla propria mansione idonee a garantire il mantenimento dell'occupazione.
3. 
Nei casi in cui è valutata inefficace l'attivazione dei percorsi di formazione di cui al comma 2, sono avviati percorsi di riqualificazione professionale finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori in altri settori produttivi.
Art. 4. 
(Piano triennale di conciliazione tra risorse umane e I.A.)
1. 
La Giunta regionale approva entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, il Piano triennale di conciliazione tra risorse umane e I.A., di seguito denominato Piano, con aggiornamento a cadenza triennale. I contenuti del Piano triennale di conciliazione tra risorse umane e I.A. sono redatti in conformità con i contenuti espressi dal complessivo programma triennale delle azioni di formazione e orientamento professionale di cui all'art. 17. della legge regionale n. 63 del 13 aprile 1995 2. Il Piano contiene:
a) 
l'individuazione dei settori produttivi in cui sia previsto, nell'arco del triennio, l'impiego prevalente dei software di intelligenza artificiale, suddivisi in settori ad alto, medio e basso rischio di surroga delle risorse umane da parte dei sistemi di I.A.;
b) 
una stima numerica dei lavoratori coinvolti;
c) 
il programma dei percorsi di formazione attivati e da attivare nell'arco del triennio, destinati ai lavoratori a rischio di surroga da parte dei software di I.A.;
d) 
un'analisi delle nuove figure professionali create dall'introduzione dei sistemi di I.A.;
e) 
le azioni messe in atto per limitare lo "Human divide", volte a dotare i lavoratori a rischio di surrogazione delle necessarie competenze in materia di I.A. quando queste possano incrementare le possibilità al mantenimento del proprio posto di lavoro;
f) 
eventuali percorsi di formazione che incrementino la resilienza delle mansioni attuali mediante lo svolgimento di attività complementari non facilmente sostituibili da sistemi di I.A; 3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del Piano e sull'eventuale necessità di un suo aggiornamento.
Art. 5. 
(Istituzione del tavolo permanente di coordinamento per la tutela dei posti di lavoro nei settori coinvolti dall'introduzione di software dotati di I.A.)
1. 
La Regione istituisce, presso l'Assessorato regionale competente, un tavolo permanente di coordinamento con funzioni consultive sulla redazione del Piano e per promuovere, nei settori maggiormente esposti agli effetti dell'utilizzo dell'I.A, la tutela dei posti di lavoro.
2. 
Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, la giunta regionale provvede alla individuazione dei componenti del tavolo di cui al comma 1 garantendo la rappresentanza delle organizzazioni datoriali e dei sindacati dei lavoratori, degli atenei e degli enti di ricerca.
3. 
Al Tavolo di cui al comma 1 possono essere invitati i rappresentanti delle province, della Città Metropolitana di Torino e dei comuni maggiormente interessati alle politiche pubbliche messe in atto.
Art. 6. 
(Collaborazione con altri enti pubblici)
1. 
La Regione promuove la creazione di specifiche reti di collaborazione istituzionale con Regioni e enti locali situati nei paesi membri dell'Unione europea per progettare politiche pubbliche comuni su specifici settori produttivi coinvolti dal processo di trasformazione da parte di sistemi I.A.
Art. 7. 
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63)
1. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) è inserita la seguente: "
d bis)
attività di formazione professionale mirate alla ricollocazione dei lavoratori soggetti a surrogazione o a rischio surrogazione da parte di sistemi di I.A.
".
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000 per ciascuno degli anni del biennio 2024-2025 si fa fronte con le risorse iscritte all'interno della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.02 (Formazione professionale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.