Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 15 'Disciplina delle attivita' e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della
legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20
(Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)'
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Modifica all'
articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15
)
1.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 15/2011 è inserito il seguente: "
Un apposito provvedimento regionale prevede la dotazione minima delle imprese funebri per conto proprio, declinandole secondo un criterio di proporzionalità crescente in relazione al numero di servizi annui effettuati. ".
6.
Art. 2
(Inserimento dell'articolo 5 ter nella
l.r. 15/2011
)
1.
Dopo l'
articolo 5 bis della l.r. 15/2011 è inserito il seguente: "
(Consorzi, imprese e centri servizi)
Il consorzio, l'impresa e il centro servizi esercenti l'attività funebre che intendono garantire in via continuativa a terzi il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per lo svolgimento dell'attività funebre devono possedere, in via continuativa e diretta, i seguenti requisiti minimi dichiarati in SCIA e registrati presso la camera di commercio competente per territorio:
due carri funebri;
una autorimessa;
otto unità lavorative annue, con mansioni di operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi.
Un apposito provvedimento regionale prevede la declinazione dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, secondo un criterio di proporzionalità crescente in relazione al numero di contratti stipulati con imprese funebri e di servizi in appalto per conto delle medesime imprese. ".
Art. 5 ter
1.
a)
b)
c)
2.
Art. 3
(Disposizioni attuative)
1.
Con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, emana il provvedimento regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.