Proposta di legge regionale n. 248 presentata il 27 marzo 2023
Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 15 'Disciplina delle attivita' e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)'
Primo firmatario

VALLE DANIELE

Altri firmatari

RAVETTI DOMENICO SALIZZONI MAURO

Art. 1 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 15/2011 è inserito il seguente: "
6.
Un apposito provvedimento regionale prevede la dotazione minima delle imprese funebri per conto proprio, declinandole secondo un criterio di proporzionalità crescente in relazione al numero di servizi annui effettuati.
".
Art. 2 
(Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 15/2011 )
1. 
Dopo l' articolo 5 bis della l.r. 15/2011 è inserito il seguente: "
Art. 5 ter
(Consorzi, imprese e centri servizi)
1.
Il consorzio, l'impresa e il centro servizi esercenti l'attività funebre che intendono garantire in via continuativa a terzi il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per lo svolgimento dell'attività funebre devono possedere, in via continuativa e diretta, i seguenti requisiti minimi dichiarati in SCIA e registrati presso la camera di commercio competente per territorio:
a)
due carri funebri;
b)
una autorimessa;
c)
otto unità lavorative annue, con mansioni di operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi.
2.
Un apposito provvedimento regionale prevede la declinazione dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, secondo un criterio di proporzionalità crescente in relazione al numero di contratti stipulati con imprese funebri e di servizi in appalto per conto delle medesime imprese.
".
Art. 3 
(Disposizioni attuative)
1. 
Con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, emana il provvedimento regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 4 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.