Disegno di legge regionale n. 247 presentato il 06 febbraio 2023
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilita' regionale 2023)

Art. 1. 
(Modifiche alla l.r. 28/1976 )
1. 
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), sono inseriti i seguenti: "
3 ter.
Quale misura straordinaria di sostegno finanziario, si dispone l'esenzione per gli anni 2023 e 2024 del versamento delle rivalutazioni disciplinate dal comma 8 da parte delle cooperative a proprietà indivisa.
3 quater.
Quale misura straordinaria di sostegno finanziario, sono sospesi i versamenti relativi alla prima rata 2023, previa comunicazione alla competente struttura regionale entro il 30 giugno 2023, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono avvalersi della moratoria. La rata sospesa deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 senza oneri aggiuntivi. Limitatamente all'anno 2023, è conseguentemente sospesa l'applicazione del comma 4 alla rata in scadenza il 30 aprile 2023 alle cooperative che hanno regolarmente comunicato la modalità della sospensione entro il termine del 30 giugno.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 15 bis della l.r. 28/1976 sono aggiunti i seguenti: "
1 bis.
Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 ter, hanno efficacia limitatamente agli anni 2023 e 2024 e, una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 dicembre 2024, sono automaticamente abrogate.
1 ter.
Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 quater, hanno efficacia limitatamente all'anno 2023 e, una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 ottobre 2023, sono automaticamente abrogate.
".
Art. 2. 
(Modifiche alla l.r. 10/2011 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 11 luglio 2011 n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011) le parole: "
degli interventi del Programma casa
" "
10.000 alloggi entro il 2012
" sono sostituite dalle seguenti: "
degli interventi di edilizia agevolata stabiliti dalla programmazione regionale.
".
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 20/2002 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente: "
1.
Il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa.
".
Art. 4. 
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 23/2003 )
1. 
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è inserito il seguente: "
3 ter.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, la facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso di noleggio a lungo termine senza conducente.
".
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2003 )
1. 
L' articolo 9 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Interruzione dell'obbligo di pagamento)
1.
Gli elenchi previsti dall'articolo 5, commi 44 e 45, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , sono compilati dal sistema informativo regionale sulla base della trascrizione, nei pubblici registri, del titolo di proprietà a favore delle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli. La trascrizione nei pubblici registri, ai fini di cui al presente comma, deve essere richiesta e deve perfezionarsi entro il mese successivo a quello di pagamento della tassa automobilistica.
2.
Gli elenchi di cui al comma 1 sono compilati dalla Regione e trasmessi in via telematica alle imprese interessate per il dovuto riscontro.
3.
Contestualmente all'elenco, il sistema informativo regionale mette a disposizione delle imprese interessate l'avviso per il pagamento del diritto fisso previsto dall' articolo 5, comma 47 del d.l. 953/1982 e dovuto per ciascun veicolo preso in carico. L'impresa è tenuta al pagamento del diritto fisso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso.
4.
Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento i soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso di noleggio senza conducente, di cui risultino proprietari, sono tenuti a variare la destinazione d'uso di tali veicoli, ai sensi dell' articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da uso di terzi a uso proprio.
".
2. 
Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2024.
Art. 6. 
(Modifiche alla l.r. 18/2022 )
1. 
Gli articoli 8 e 18 della legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024) sono abrogati.
Art. 7. 
(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 18/2022 )
1. 
L' articolo 23 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente: "
Art. 23.
(Norma finanziaria)
1.
Gli oneri, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17 e 19, trovano copertura nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, di cui all'articolo 22.
".
Art. 8. 
(Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 18/2022 )
1. 
Dopo l' articolo 23 della l.r. 18/2022 è inserito il seguente: "
Art. 23 bis.
(Norma finale)
1.
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.
2.
Il comma 2 dell'articolo 3 è abrogato.
".
Art. 9. 
(Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio)
1. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), la Regione promuove e sostiene le ricadute economiche, ambientali e di riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio pubblico e privato, con particolare riferimento al territorio piemontese, connesse alla circolazione dei crediti fiscali di cui al decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 , convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
2. 
La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto del principio di concorrenza e delle regole Eurostat, a promuovere l'attivazione di un programma:
a) 
di acquisto di crediti d'imposta da portare direttamente a compensazione orizzontale ed estinzione dei propri debiti fiscali, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , nonché nel rispetto di quanto previsto all' articolo 14 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ;
b) 
di selezione di cessioni prive di contenzioso e non soggette a procedura giudiziale, sottoponibili a dichiarazioni, garanzie, manleva e condizioni sospensive, da perfezionarsi fra le parti, subordinate all'esito delle comunicazioni obbligatorie all'Agenzia delle Entrate, in capo al soggetto che ha rilasciato il visto di conformità, ed all'inclusione nel Cassetto fiscale;
c) 
di controllo e verifica dei crediti d'imposta in merito alla piena ed esclusiva titolarità, l'incondizionata e libera disponibilità, la mancata soggezione a pignoramenti, sequestri, pegno o altro gravame a favore di terzi.
3. 
Il credito d'imposta di cui al comma 2 è limitato agli interventi agevolati indicati all' articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 , come specificati all'articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f).
4. 
Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma la Giunta regionale con apposita deliberazione individua e definisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, privilegiando gli interventi di riqualificazione effettuati nel territorio della Regione.
5. 
La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 4, ad incaricare Finpiemonte S.p.A. di gestire la fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 3, limitatamente agli istituti di credito e intermediari finanziari che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal d. lgs. 231/2007 in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
6. 
Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante ricorso ai fondi relativi ai contributi sociali effettivi a carico dell'Ente per i redditi da lavoro dipendente, di cui alla missione 1, programma 10, titolo 1.