Disegno di legge regionale n. 246 presentato il 06 febbraio 2023
Promozione dell'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi per la partecipazione attiva alla vita delle comunita' locali

Art. 1. 
(Finalita' e principi)
1. 
La Regione favorisce e promuove la diffusione dei Consigli comunali dei ragazzi in tutti i comuni piemontesi in attuazione del rapporto dell'Unicef del 2004 "Costruire città amiche delle bambine e dei bambini - nove passi per l'azione" redatto a cura del Comitato italiano Centro di Ricerca Unicef 2004, nel quale viene prevista l'istituzione dei CCR quale contributo per assicurare l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia, assicurando che il governo locale dia priorità ai bambini e li coinvolga nei processi decisionali.
2. 
L'istituzione dei CCR di cui al comma 1 è applicabile al governo di tutte le comunità, grandi o piccole, urbane o rurali, nelle quali sono presenti i bambini.
Art. 2. 
(Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi)
1. 
Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi è un progetto rivolto a tutti i ragazzi, a partire dalla terza classe della scuola primaria alla terza classe della scuola secondaria di primo grado e ha l'obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei giovani al fine di sostenerne la formazione civica e la conoscenza delle risorse del territorio.
2. 
Il CCR è istituito dal comune in forma singola o associata e rappresenta tutti gli studenti delle scuole.
3. 
Il CCR ascolta e accoglie le esigenze delle ragazze e dei ragazzi facendosi portavoce presso le autorità comunali delle loro istanze con facoltà di poter formulare anche proposte proprie.
4. 
Ogni comune, con apposito provvedimento, disciplina il proprio CCR sulla base delle proprie caratteristiche e dimensioni territoriali e del numero di abitanti.
Art. 3. 
(Funzioni)
1. 
IL CCR partecipa all'attività amministrativa locale ed esprime, secondo le modalità previste dalla disciplina di cui all' articolo 2, comma 4 , pareri non vincolanti circa gli atti adottati dal comune o dall'unione dei comuni.
2. 
Il CCR promuove l'informazione rivolta ai ragazzi relativa all'attività svolta ed esercita ogni ulteriore funzione secondo quanto previsto dalla specifica disciplina di ciascun comune.
Art. 4. 
(Coordinamento delle attività dei CCR)
1. 
La Regione favorisce e sostiene le iniziative volte a creare momenti di incontro e confronto tra i CCR costituiti nei diversi comuni, anche attraverso la creazione della Rete regionale dei CCR e l'istituzione del suo coordinamento.
Art. 5. 
(Linee guida per il funzionamento)
1. 
La Giunta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva specifiche linee guida per il funzionamento dei CCR, in modo da uniformare i requisiti minimi sull'intero territorio regionale.
Art. 6. 
(Istituzione della Giornata regionale dei CCR)
1. 
La Regione istituisce la data del 4 dicembre come la giornata regionale del CCR nel corso della quale i comuni condividono con la comunità le pratiche messe in atto dai rispettivi CCR.
2. 
La Regione si impegna a sostenere economicamente l'organizzazione della giornata regionale dei CCR e con successivo provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità relative allo svolgimento e all'organizzazione di tale evento.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2023- 2025, si fa fronte con le risorse già iscritte nel bi- lancio di previsione finanziario 2023- 2025 nella Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 06.02 "Giovani", Titolo 1 "Spese correnti".
Art. 8. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.