Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)
Primo firmatario
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale n. 28/1999 )
1.
Alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 bis della l. r. n. 28/1999 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
non superiore a diciotto
non superiore a cinquantadue
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 11 ter della legge regionale n. 28/1999 )
1.
Al
comma 2 dell'articolo 11 ter della l.r. 28/1999 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
18 spazi
52 spazi
2.
Il
comma 3 dell'articolo 11 ter della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "
I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, predispongono un elenco contenente l'indicazione dei beni che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione se il loro valore è pari o superiore a 75,00 euro, suddivisi per categorie e numerati singolarmente. Tale elenco è timbrato dal Comune, o da soggetto autorizzato dallo stesso, ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita è conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo ".
3.
3.
Al
comma 5 dell'articolo 11 ter della l.r. 28/1999 la parola: "
" è sostituita dalla seguente "
".
triennio
quadriennio
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 11 quater della legge regionale n. 28/1999 )
1.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 quater della l.r. 28/1999 la parola: "
" è sostituita dalla seguente "
".
triennio
quadriennio
Art. 4.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.