Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza
Art. 1.
(Finalita')
1.
Le Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale ed al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni possono ricorrere, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6 del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, sino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.
2.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie allocate all'interno della Missione 13 - Programma 01 - Titolo 1 del disegno di legge regionale n. 231 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025).
Art. 3.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.