Proposta di legge regionale n. 240 presentata il 10 gennaio 2023
Modifiche agli articoli 50 e 51 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte )

Art. 1. 
(Modifica all'articolo 50 della legge statutaria 1/2005)
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 50 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è aggiunto il seguente: "
5bis.
Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei suoi compiti. I sottosegretari partecipano senza diritto di voto alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.
5ter.
La legge regionale disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei sottosegretari e ne determina le indennità.
".
Art. 2. 
(Modifica all'art. 51 dello Statuto della Regione Piemonte )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 51 della l.r. statutaria 1/2005 dopo le parole"
nomina e revoca gli Assessori
" sono inserite le seguenti: "
e i sottosegretari
".
Art. 3. 
(Entrata in vigore)
1. 
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dalla dodicesima legislatura del Consiglio regionale del Piemonte.