Proposta di legge regionale n. 24 presentata il 10 settembre 2019
"Disposizioni in materia di inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e persone svantaggiate"
Primo firmatario

VALLE DANIELE

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, attraverso gli appalti e le concessioni pubbliche di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e in attuazione delle disposizioni di cui alla legislazione comunitaria e nazionale, promuove l'inserimento occupazionale di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, in un'ottica di raccordo delle politiche pubbliche, di massima resa delle risorse e di utilizzo strategico degli stessi contratti pubblici.
Art. 2 
(Beneficiari degli interventi)
1. 
Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge i soggetti con disabilità e le persone svantaggiate di cui all' articolo 112, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 .
Art. 3 
(Contratti riservati di appalto o di concessione)
1. 
La Regione, le Aziende sanitarie e ospedaliere e tutti gli enti strumentali, anche di carattere commerciale, riservano ai contratti stipulati per le finalità di cui all'articolo 1 una percentuale di almeno il cinque per cento dell'importo complessivo annuale degli affidamenti a terzi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, ad operatori economici che si impegnano all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto.
2. 
I contratti riservati all'inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e persone svantaggiate contengono l'indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo di tali soggetti in misura complessiva non inferiore al venti per cento delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione.
3. 
Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.
Art. 4 
(Linee guida)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente e all'esito di procedure di consultazione con gli enti locali, l'imprenditoria e il terzo settore, definisce le Linee guida sulle misure di politiche attive del lavoro tramite i contratti pubblici a favore di soggetti con disabilità e persone svantaggiate di cui all'articolo 2.
2. 
Le Linee guida di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di fornire ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 indicazioni operative ai fini del perseguimento di politiche di inclusione proporzionate, coordinate, efficacie a ricaduta regionale tramite i contratti riservati di cui alla presente legge.
3. 
Al fine di promuovere la massima conoscenza delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 50/2016 , con particolare riferimento a quelle inerenti i soggetti con disabilità e le persone svantaggiate di cui all'articolo 2, la Regione assicura la diffusione delle Linee guida di cui al comma 1, anche agli enti locali e agli operatori economici del proprio territorio, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.
Art. 5 
(Osservatorio)
1. 
E' istituito presso l'Assessorato alle Politiche Sociali l'Osservatorio Permanente per le Politiche Sociali tramite Contratti Pubblici, rappresentativo del mondo imprenditoriale, del terzo settore e degli enti locali, con funzione di monitorare annualmente l'applicazione della presente legge.
2. 
La composizione e le funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1, nonché le sue modalità di funzionamento sono stabilite con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
La presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.