Disegno di legge regionale n. 238 presentato il 29 dicembre 2022
Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La presente legge disciplina l'applicazione e il riordino delle sanzioni amministrative nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato, esercitate direttamente o tramite gli enti del sistema regionale.
Art. 2. 
(Principi generali)
1. 
La legge regionale può attribuire l'applicazione delle sanzioni agli enti cui sono conferite le funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto del principio di imparzialità.
2. 
Gli enti locali, singoli o associati, applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative conferite dalla Regione.
3. 
Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione.
4. 
Sono fatte salve le diverse disposizioni legislative contenute nella disciplina regionale di settore.
5. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 3. 
(Retroattività della legge più favorevole)
1. 
Nessuno può essere sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce illecito amministrativo.
2. 
In caso di sanzioni amministrative pecuniarie, di carattere punitivo se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al trasgressore, salvo limitazioni e deroghe, previste dalla legge, derivanti dalla tutela di diritti e interessi ritenuti prevalenti.
3. 
Si considerano di carattere punitivo la legge del tempo o quella posteriore che prevedono:
a) 
una sanzione pecuniaria con minino edittale superiore al limite massimo di cui all' art. 26 del codice penale ;
b) 
una sanzione pecuniaria proporzionale in concreto applicabile superiore al limite massimo di cui all' art. 26 del codice penale ;
c) 
la confisca;
d) 
una misura non cautelare limitativa di un diritto che abbia efficacia superiore a 30 giorni.
Art. 4. 
(Diritto di accesso)
1. 
Il diritto di accesso agli atti di accertamento, contestazione, applicazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative è esercitato secondo quanto previsto dalla legge regionale e dalla legge 689/1981 , nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in quanto compatibili.
2. 
In deroga a quanto previsto dal comma I, in caso di complessità dell'accertamento della violazione, l'accesso ai relativi atti da parte del trasgressore e dell'obbligato in solido può essere posticipato alla successiva fase istruttoria, attivata dall'invio del rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981 .
Art. 5. 
(Autorità competente)
1. 
Al fine di garantire certezza e trasparenza riguardo all'attività sanzionatoria della Regione e delle altre amministrazioni competenti, la Giunta regionale, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , su segnalazione del Settore competente in materia di contenzioso amministrativo, e sulla base delle valutazioni espresse da altri Settori regionali competenti, integra e modifica l' allegato A , nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, nonché dei seguenti criteri:
a) 
accessorietà della funzione amministrativa sanzionatoria;
b) 
unicità dell'amministrazione e conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari;
c) 
identificazione in capo ad un unico soggetto, anche associativo, della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
d) 
prevalenza della materia tutelata dalla previsione sanzionatoria.
2. 
Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, è competente ad irrogare la sanzione amministrativa l'autorità titolare della funzione sanzionatoria già individuata in precedenti leggi regionali per la medesima materia o, in caso di illecito plurioffensivo, per la materia ritenuta prevalente.
3. 
Nei casi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad emanare un provvedimento di ricognizione della corrispondenza di bene giuridico fra l'anteriore disposizione di delega e la successiva norma di attribuzione del potere sanzionatorio. In caso di plurioffensività dell'illecito la dichiarazione di corrispondenza è assunta secondo un giudizio di prevalenza.
Art. 6. 
(Separazione delle funzioni di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e conflitto di interessi)
1. 
L'ente destinatario dell'attribuzione assicura la separazione funzionale fra l'attività di accertamento e quella di irrogazione attribuendole ad organi diversi.
2. 
In caso di conflitto d'interessi fra il trasgressore e chi esercita la funzione di accertamento, si applica l' articolo 6-bis della legge n. 241/1990 .
3. 
In caso di conflitto di interessi fra il trasgressore e chi esercita la potestà di irrogazione, quest'ultima è istruita da un altro organo dello stesso ente esente da conflitto d'interessi e, ove ciò non sia possibile, la potestà sanzionatoria è esercitata dalla Regione previa trasmissione del rapporto di cui all' articolo 17 della legge n. 689/1981 , comprensivo di adeguata motivazione del conflitto d'interesse rilevato.
4. 
In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, secondo periodo, la Regione, accertata la violazione, irroga al rappresentante legale dell'ente inadempiente una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quella prevista per l'illecito amministrativo oggetto del conflitto di interessi.
Art. 7. 
(Gestione coordinata del procedimento)
1. 
La Giunta regionale promuove la gestione coordinata dei procedimenti sanzionatori mediante accordi con le Autorità e gli enti coinvolti.
2. 
Al fine di garantire una piena interoperabilità dei diversi sistemi informativi ed una più efficace gestione delle diverse fasi procedimentali e del monitoraggio dei tempi dei procedimenti oggetto della presente legge, le autorità competenti o che intervengono nell'ambito degli stessi, utilizzano apposita soluzione informatica di cooperazione applicativa individuata dalla Giunta.
CAPO II 
APPLICAZIONE
Art. 8. 
(Accesso ai luoghi e diffida amministrativa)
1. 
Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.
2. 
Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. 
Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta la diffida amministrativa in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile. Per violazioni sanabili si intendono errori ed omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono materialmente eliminabili.
4. 
La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all' articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.
5. 
In caso di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida.
6. 
La diffida amministrativa non è prorogabile né rinnovabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento della stessa indole già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
7. 
Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 5 individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.
Art. 9. 
(Sequestro e confisca amministrativa. Rinvio)
1. 
Quando si procede al sequestro o alla confisca amministrativa, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 , salvi i casi in cui leggi regionali o statali prevedono procedure speciali.
Art. 10. 
(Pagamento in misura ridotta)
1. 
Quando un trasgressore residente o domiciliato all'estero viola disposizioni di legge rispetto alle quali sussista in capo alla Regione Piemonte una funzione amministrativa sanzionatoria, con riferimento alla violazione contestata, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. 
In caso di conferimento da parte della Regione delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla l. 689/1981 alle autonomie locali e funzionali, è comunque riconosciuta al trasgressore, residente o domiciliato all'estero, la facoltà di cui al comma 1.
3. 
Con riferimento alla facoltà di cui all' articolo 16 della legge 689/1981 , qualora l'importo per l'oblazione sia superiore a 5.000,00 euro, ad istanza dell'interessato che provi la propria condizione economica disagiata, l'ufficio competente all'irrogazione dell'ingiunzione di pagamento può concedere il beneficio rateale della misura ridotta, in un numero di rate comprese fra il minino e il massimo di cui all' articolo 26 della legge 689/1981 .
Art. 11. 
(Casi di estinzione delle sanzioni accessorie)
1. 
Quando la sanzione principale è stata definita mediante pagamento in misura ridotta, rimangono altresì estinte di diritto le sanzioni accessorie, salvo i casi espressamente previsti da norme di legge.
Art. 12. 
(Contestazione non immediata della violazione)
1. 
Il termine di notificazione degli estremi della violazione ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge 689/1981 decorre dalla data di conclusione delle operazioni di accertamento dell'illecito.
2. 
Salvo il caso di particolare complessità dell'accertamento, le relative operazioni devono terminare entro 180 giorni dalla contestazione dei fatti.
3. 
La conclusione dell'accertamento coincide con la sottoscrizione, da parte degli agenti accertatori, del verbale di contestazione delle violazioni di legge.
Art. 13. 
(Nuova qualificazione della condotta contestata)
1. 
Al fine di tutelare il diritto di difesa, ricevuto il rapporto di cui all' articolo 17 della l. 689/1981 , qualora in sede istruttoria emergano elementi tali da giustificare la riqualificazione della condotta contestata ai sensi di una diversa disposizione, l'ufficio competente procede a notificare ai destinatari del precedente accertamento, secondo l'articolo 14 della l. 689/1981 , un provvedimento di nuova contestazione di illecito con ridefinizione dell'importo oblabile in ottemperanza all'articolo 16 della medesima legge.
2. 
La nuova qualificazione del fatto accertato può essere definita e contestata in sede di audizione, attraverso la redazione di apposito processo verbale consegnato alla persona ascoltata e trasmesso agli aventi diritto all'audizione che non abbiano presentato tale istanza né oblato ai sensi dell' articolo 16 della l. 689/1981 .
3. 
La contestazione o notifica del provvedimento di riqualificazione interrompe i termini di cui agli articoli 16 comma 1 e 18 comma 1 della l. 689/1981 .
Art. 14. 
(Riscossione ed esecuzione forzata)
1. 
Decorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione determinata con ordinanza-ingiunzione, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata, ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
CAPO III 
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SANZIONATORIE
Art. 15. 
(Funzioni amministrative sanzionatorie)
1. 
Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e conseguente introito dei relativi proventi, secondo quanto indicato nell'allegato A.
Art. 16. 
(Applicazione concordata della sanzione in audizione)
1. 
Al fine di deflazionare il contenzioso, in sede di audizione e ad istanza di parte, l'Autorità competente ad irrogare la sanzione pecuniaria può concordare l'importo della medesima fra il minimo ed il massimo edittali.
2. 
Dell'importo e delle ragioni dell'accordo di cui al comma 1 è dato conto nel verbale di audizione.
3. 
Il provvedimento di ingiunzione di pagamento è redatto in forma semplificata attraverso il richiamo del verbale di audizione.
Art. 17. 
(Difesa in giudizio)
1. 
Al fine di agevolare l'attività difensiva in sede giurisdizionale degli atti di ingiunzione di sanzioni amministrative pecuniarie dell'ente e di consentire il pieno recupero delle relative spese in caso di soccombenza dei trasgressori, i funzionari stabilmente incaricati del patrocinio, dotati dei requisiti di legge, sono iscritti, ad istanza della competente direzione, alla sezione speciale dell'albo degli avvocati di cui all' articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 .
Art. 18. 
1. 
Dopo il comma 1-bis dell'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti) è inserito il seguente: "
1ter.
Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011"
e ad ogni altra normativa connotata dalla medesima finalità di tutela dell'informazione ai consumatori.
".
CAPO IV 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19. 
(Rivalutazione delle sanzioni)
1. 
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista in leggi regionali, può essere aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. 
Sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo.
3. 
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie come determinata ai sensi dei commi 1 e 2, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto se è inferiore a detto limite.
Art. 20. 
(Norma transitoria)
1. 
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti non conclusi alla data della sua entrata in vigore.
Art. 21. 
(Abrogazioni)
1. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);
b) 
legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie).
Art. 22. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.