Proposta di legge regionale n. 237 presentata il 27 dicembre 2022
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Sommario:         

Art. 1. 
(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
1. 
Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. 
Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. 
I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
Art. 2. 
(Composizione del Consiglio regionale)
1. 
Il Consiglio regionale è composto da cinquanta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.
2. 
È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
3. 
È eletto, altresì, consigliere il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
Art. 3. 
(Durata in carica)
1. 
Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta durano in carica cinque anni, ai sensi dell' articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione ), salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. 
Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni del nuovo Consiglio.
3. 
I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale. Finché non si è riunito il nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri di quello uscente, ai sensi dell' articolo 20, comma 2, dello Statuto .
Art. 4. 
(Elettorato attivo)
1. 
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno delle elezioni.
Art. 5. 
(Elettorato passivo)
1. 
Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno delle elezioni.
2. 
Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.
Art. 6. 
(Cause di ineleggibilità)
1. 
Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:
a) 
i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
b) 
i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
c) 
gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della Regione;
d) 
gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;
e) 
i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo sull'amministrazione e sugli atti della Regione;
f) 
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
g) 
i dipendenti della Regione;
h) 
i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
i) 
gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;
l) 
i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione;
m) 
i direttori generali e i direttori apicali delle aziende sanitarie regionali.
2. 
Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1 , lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e m) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando o per collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. 
Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1, lettera l) , non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. 
La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Se l'amministrazione non provvede, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. 
L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato, senza assegni. I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato non possono essere collocati in aspettativa.
6. 
La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
Art. 7. 
(Cause di incompatibilità)
1. 
Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti:
a) 
componente di una delle due Camere;
b) 
componente del Parlamento europeo;
c) 
ministro o sottosegretario di Stato;
d) 
giudice ordinario della Corte di cassazione;
e) 
componente del Consiglio superiore della magistratura;
f) 
componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
g) 
magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;
h) 
presidente e consigliere della Città metropolitana nonché presidente e consigliere provinciale;
i) 
sindaco, assessore comunale;
l) 
amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
m) 
titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
n) 
consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) e m);
o) 
chi ricopre la carica di garante regionale, Difensore civico, componente del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, componente della Commissione regionale per le pari opportunità, componente della Commissione di garanzia.
2. 
Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono, altresì, incompatibili nei confronti di:
a) 
chi ha lite pendente con la Regione in quanto parte attiva o, se non è parte attiva, se la lite è conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, fatta esclusione per chi ha lite pendente in materia tributaria;
b) 
chi, per fatti compiuti quando era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
c) 
chi, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dall' articolo 6 .
3. 
La fattispecie di cui al comma 2, lettera a) , non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
Art. 8. 
(Supplenza e surroga dei consiglieri assessori)
1. 
L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.
2. 
La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore in seno alla Giunta regionale determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere a decorrere dalla data del decreto di nomina da parte del Presidente della Giunta, che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
3. 
Se il consigliere sospeso è stato eletto in una lista circoscrizionale, il Consiglio regionale, nella prima adunanza utile, affida la supplenza al primo candidato non eletto della stessa lista e circoscrizione del consigliere sospeso. In caso di esaurimento dei candidati, la supplenza è affidata al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale del medesimo gruppo di liste individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all' articolo 27, comma 15, lettera b) , fatto salvo quanto previsto dal comma 4 .
4. 
Durante il primo scorrimento della graduatoria regionale di cui all' articolo 27, comma 15, lettera b) , non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all' articolo 27, comma 8 .
5. 
Se il consigliere sospeso è stato eletto nella lista regionale di cui all' articolo 18 , la supplenza è affidata:
a) 
in caso di indicazione del gruppo di liste di appartenenza ai sensi dell' articolo 18, comma 3 , al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale di tale gruppo di liste, individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all' articolo 27, comma 15, lettera b) , fatto salvo quanto previsto dal comma 4 ;
b) 
in caso di mancata indicazione del gruppo di liste di appartenenza ai sensi dell' articolo 18, comma 3 , al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all' articolo 27, comma 15, lettera b) , fatto salvo quanto previsto dal comma 4 .
6. 
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione del consigliere assessore. La cessazione decorre dal giorno successivo alla data del decreto di revoca o di presentazione delle dimissioni. Il Presidente della Giunta ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, che provvede a comunicarla all'Assemblea nella prima seduta utile.
7. 
Se il consigliere supplente è proclamato definitivamente eletto per surroga ai sensi dell' articolo 30 , oppure è cessato dal mandato per qualsiasi altra causa, la supplenza è affidata al candidato della stessa lista e circoscrizione avente la cifra elettorale individuale più elevata. Se la circoscrizione ha esaurito i candidati si procede secondo quanto previsto dal comma 3 , secondo periodo.
Art. 9. 
(Cause di decadenza)
1. 
Le cause di ineleggibilità previste dall' articolo 6 , se sopravvengono alle elezioni, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale se l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione sono stati accettati.
2. 
Le cause di incompatibilità previste dall' articolo 7 , sia che esistono al momento della elezione sia sopravvenute, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se l'interessato non le rimuove.
3. 
Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità si applica l' articolo 6, comma 2 . La cessazione dalle funzioni ha luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
4. 
Quando per un consigliere regionale sussiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dall' articolo 7 , il Consiglio provvede alla contestazione e agli atti conseguenti nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno e, se ritiene sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di rimuoverla. Se il consigliere non vi provvede, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato.
Art. 10. 
(Sistema elettorale)
1. 
Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 11 , l'attribuzione dei cinquanta seggi di cui si compone il Consiglio regionale avviene assegnando:
a) 
quaranta consiglieri sulla base di liste circoscrizionali concorrenti con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale;
b) 
dieci consiglieri con sistema maggioritario, sulla base delle liste regionali di ciascun candidato Presidente della Giunta regionale.
Art. 11. 
(Premio di maggioranza e garanzia di rappresentanza delle minoranze)
1. 
L'attribuzione con sistema maggioritario dei seggi di cui all' articolo 10, comma 1, lettera b) , avviene nel rispetto della garanzia di rappresentanza delle minoranze di cui al comma 2 .
2. 
Ai gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale che non ottengono complessivamente almeno diciotto seggi è assegnata fino alla metà dei seggi della lista regionale di cui all' articolo 18 . A tali gruppi di liste sono, pertanto, assegnati:
a) 
ulteriori cinque seggi, se i seggi ottenuti sono in numero uguale o inferiore a tredici;
b) 
un numero di seggi necessario ad arrivare a diciotto, se i seggi ottenuti sono superiori a tredici.
Art. 12. 
(Circoscrizioni elettorali)
1. 
Il territorio regionale è ripartito, ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola.
2. 
Il numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione è stabilito dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione, per il numero dei seggi di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a) , e assegnandoli in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. 
L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 15, comma 1 . Tale decreto indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale.
Art. 13. 
(Soglia di sbarramento)
1. 
Accedono al riparto dei seggi:
a) 
i gruppi di liste uniti in una coalizione che ha ottenuto, ai sensi dell' articolo 17, comma 5 , una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validi e che hanno singolarmente conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 4 per cento del totale dei voti validamente espressi a favore delle liste;
b) 
i gruppi di liste uniti in una coalizione che non ha superato la soglia di cui alla lettera a) , ma che hanno conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi a favore delle liste;
c) 
i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validi.
Art. 14. 
(Parità di genere)
1. 
La Regione promuove, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, e dell' articolo 117, settimo comma, della Costituzione , nonché dell' articolo 13, comma 2, dello Statuto , l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e le condizioni di parità di accesso alle cariche elettive.
2. 
Con riferimento alla composizione delle liste:
a) 
in ciascuna lista circoscrizionale di cui all' articolo 17 nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei candidati. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina;
b) 
in ciascuna lista regionale di cui all' articolo 18 i candidati sono alternati per sesso; nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei candidati.
3. 
Le liste circoscrizionali e regionali presentate in difformità alle condizioni di cui al comma 2 sono inammissibili.
4. 
Con riferimento all'espressione del voto, l'elettore che esprime due preferenze ai sensi dell' articolo 25, comma 2 , indica due candidati di sesso diverso a pena dell'annullamento di una delle preferenze come previsto dall' articolo 25, comma 3 .
Art. 15. 
(Indizione delle elezioni)
1. 
Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.
2. 
Le elezioni hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio di cui all' articolo 3 , e comunque non oltre la quarta domenica successiva.
3. 
Ove possibile, le elezioni si svolgono nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 7 , commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 .
4. 
In caso di annullamento delle elezioni ovvero di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta indice le nuove elezioni entro quarantacinque giorni. Le elezioni hanno luogo trascorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto della loro indizione ed entro i sei mesi successivi.
5. 
Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.
6. 
Il decreto di indizione è comunicato immediatamente dopo la sua emanazione:
a) 
ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
b) 
ai presidenti dei tribunali della Città metropolitana e dei capoluoghi di provincia;
c) 
al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
d) 
ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
7. 
Successivamente all'indizione delle elezioni, la Giunta regionale emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 16. 
(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)
1. 
Per gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell' articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale).
Art. 17. 
(Liste circoscrizionali, gruppi di liste e coalizioni)
1. 
In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. 
Ogni lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno ed è collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale e alla relativa lista regionale.
3. 
A pena di inammissibilità, le liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno sono collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale e alla relativa lista regionale e sono presentate in non meno della metà delle circoscrizioni elettorali.
4. 
Costituisce un gruppo di liste l'insieme delle liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
5. 
Costituisce una coalizione l'insieme dei gruppi di liste collegati a un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale e alla relativa lista regionale. I voti della coalizione sono pari alla somma dei voti ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste che la compongono.
6. 
Ogni lista circoscrizionale comprende un numero di candidati pari a:
a) 
due, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari o inferiore a due;
b) 
pari al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione, se tale numero è compreso tra tre e nove;
c) 
non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, se il numero di seggi assegnati alla circoscrizione è pari o superiore a dieci.
7. 
Ciascun candidato può presentare la propria candidatura in non più di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso contrassegno.
8. 
Ciascun candidato nella lista regionale, nonché ciascun candidato supplente di cui all' articolo 18, comma 2 , può, altresì, presentare la propria candidatura in un'unica lista circoscrizionale collegata.
9. 
Il candidato Presidente può presentare la propria candidatura in un'unica lista circoscrizionale collegata.
Art. 18. 
(Lista regionale)
1. 
La lista regionale di ciascun candidato Presidente della Giunta regionale è composta da dieci candidati, i cui nomi sono elencati e contrassegnati con numeri progressivi e alternati per sesso nel rispetto della percentuale di genere prevista dall' articolo 14, comma 2, lettera b) .
2. 
Alla lista di cui al comma 1 è allegato un elenco composto da due a quattro candidati supplenti, di entrambi i sessi, contrassegnati da numeri progressivi.
3. 
La lista regionale reca, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita nonché l'indicazione del gruppo di liste di appartenenza oppure della qualifica di indipendente.
4. 
L'elezione dei candidati della lista regionale avviene nell'ordine della loro collocazione progressiva, nel rispetto della garanzia di rappresentanza delle minoranze di cui all' articolo 11 .
Art. 19. 
(Presentazione delle liste circoscrizionali di candidati)
1. 
Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale sono presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. 
Le liste dei candidati, a pena di inammissibilità, sono presentate e sottoscritte, per ogni circoscrizione:
a) 
da almeno 750 e da non più di 1100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) 
da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) 
da almeno 1750 e da non più di 2500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 abitanti;
d) 
da almeno 2000 e da non più di 3000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti.
3. 
Dagli adempimenti di cui al comma 2 sono esonerate:
a) 
liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
b) 
le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale del Piemonte e regolarmente costituiti, ai sensi del regolamento interno, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;
c) 
le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, escluso il gruppo misto. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Le lettere b) e c) sono tra loro alternative.
4. 
I nomi dei candidati sono elencati con numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione.
5. 
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e la collegata candidatura a Presidente della Giunta. Sono valide le firme autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
6. 
Le sottoscrizioni degli elettori sono contenute in appositi moduli, recanti su ciascun foglio il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati inclusi nella lista nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore ed è autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Va, inoltre, indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
7. 
Alla lista dei candidati sono allegati:
a) 
fatti salvi i casi di cui al comma 3 , i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) 
la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 . Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma è richiesta a un Ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 );
c) 
il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale;
d) 
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali interessate e autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 . Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell' articolo 20 ;
e) 
un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, gruppi e movimenti politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti, gruppi e movimenti politici presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce, in particolare, elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
1) 
l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
2) 
l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, gruppo o movimento politico;
3) 
l'utilizzo di parole che sono parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, gruppi o movimenti politici.
8. 
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati al deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio della circoscrizione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.
9. 
In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali, di cui al comma 2 , è ridotto della metà.
Art. 20. 
(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale)
1. 
La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata, congiuntamente alla lista regionale di cui all' articolo 18 , presso la cancelleria della Corte d'appello, entro i termini di cui all' articolo 19, comma 1 .
2. 
La candidatura alla carica di Presidente della Giunta, con la relativa lista regionale, è presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all' articolo 19, comma 6 .
3. 
Le fattispecie di esonero di cui all' articolo 19, comma 3 , si applicano anche, ove possibile, alle liste regionali. In tal caso, non trova applicazione il comma 2 .
4. 
Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura di cui al comma 1 ; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata.
5. 
Alla candidatura sono allegati:
a) 
i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) 
la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata a norma dell' articolo 19, comma 6 . Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 ;
c) 
il certificato di iscrizione del candidato Presidente nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale;
d) 
un modello di contrassegno della lista regionale del candidato Presidente della Giunta, in triplice esemplare, semplice o composito, anche figurato, e che può essere costituito dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate. Nel caso di gruppi di liste non uniti in coalizione, la lista regionale e le liste circoscrizionali collegate hanno il medesimo contrassegno. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 19, comma 8, lettera e).
6. 
La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta contiene:
a) 
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate ai sensi dell' articolo 17, comma 3 . Sono comunque indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali interessate e autenticata secondo quanto previsto dall' articolo 19, comma 6 ;
b) 
l'indicazione di due delegati autorizzati al deposito della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, della relativa lista e dei relativi documenti, nonché a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato e della relativa lista regionale presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.
7. 
Alla lista regionale sono allegati:
a) 
la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato, comprensiva dell'eventuale indicazione del gruppo di liste di appartenenza. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata a norma dell' articolo 19, comma 6 . Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 ;
b) 
il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale.
8. 
In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste, di cui al comma 2 , è ridotto della metà.
Art. 21. 
(Esame e ammissione delle liste circoscrizionali da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o dei candidati)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle ventiquattro ore successive, sentiti i rappresentanti di lista:
a) 
cancella le candidature eccedenti il limite di cui all' articolo 17, comma 7 , partendo dalla lista presentata per ultima e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali;
b) 
dichiara inammissibili i gruppi di liste e le coalizioni che non rispettano le condizioni previste dall' articolo 17 , commi 3 e 4, e ne dà comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.
2. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) 
verifica se le liste sono state presentate nei termini, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e rispettano la disposizione di cui all' articolo 14, comma 2 ; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni non conformi alle norme di cui all'articolo 19, comma 8, lettera e);
b) 
cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 55/1990 , o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 19, comma 8, lettera b);
c) 
cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) 
cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
e) 
corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all' articolo 19, comma 4 , dei candidati di ogni lista.
3. 
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
4. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
5. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
6. 
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
7. 
Il ricorso è depositato entro il termine di cui al comma 6 , a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il quale nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale o di posta elettronica certificata, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
8. 
L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le sue decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.
Art. 22. 
(Esame e ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale da parte dell'Ufficio centrale regionale. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o dei candidati)
1. 
L'Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale:
a) 
verifica se le candidature rispettano le disposizioni di cui all' articolo 20 e dichiara non valide quelle che non corrispondono a queste condizioni; ricusa i contrassegni non conformi alle norme di cui all'articolo 20, comma 4, lettera d);
b) 
elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 55/1990 , o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell' articolo 20 , commi 4, lettera b) , e 7, lettera a) ;
c) 
cancella i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni e di quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) 
elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all' articolo 21 , è venuto meno il collegamento minimo di cui all' articolo 17, comma 3 ;
e) 
individua, nel caso di eliminazione dei candidati ai sensi delle lettere a), b), c) o d), i candidati supplenti di cui all' articolo 18, comma 2 , nel rispetto del sesso e dell'ordine in cui compaiono nella lista.
2. 
I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.
3. 
L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.
5. 
Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale.
6. 
Il ricorso è depositato entro il termine di cui al comma 5 , a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.
7. 
L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le sue decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.
Art. 23. 
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, se è stato presentato un ricorso, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
a) 
dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, è venuto meno il collegamento di cui all'articolo 19, comma 8, lettera d), e i cui gruppi di liste non rispettano le condizioni di cui all' articolo 17 , commi 3 e 4;
b) 
assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati;
c) 
assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
d) 
comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
e) 
procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, e all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia o della Città metropolitana, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente a quello della votazione;
f) 
trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
2. 
Le schede sono realizzate in conformità all' articolo 24 .
Art. 24. 
(Scheda elettorale)
1. 
La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e della relativa lista regionale avviene su un'unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell' allegato A alla presente legge.
2. 
La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo sono riportati il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno della lista regionale. Il primo rettangolo, nonché il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il contrassegno della lista regionale, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
3. 
In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e il cognome del candidato Presidente e il contrassegno della lista regionale, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2 .
4. 
La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all' articolo 23, comma 1, lettera b) .
Art. 25. 
(Modalità di votazione)
1. 
L'elettore può votare:
a) 
per una lista circoscrizionale, tracciando un segno sul relativo contrassegno. In tal caso, se l'elettore esprime il voto soltanto per una lista circoscrizionale, questo si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista e alla sua lista regionale. Se l'elettore non indica alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma esprime il voto di preferenza a fianco di un contrassegno, si intendono votati la lista circoscrizionale alla quale appartiene il contrassegno, ma solo se il candidato è compreso in tale lista, e il candidato Presidente cui la lista stessa è collegata;
b) 
per il candidato Presidente e per la sua lista regionale tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale a lui collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno;
c) 
per il solo candidato Presidente e per la sua lista regionale, senza alcun voto di lista circoscrizionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale;
d) 
per un candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno.
2. 
L'elettore può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista è necessario sempre scrivere nome e cognome a fianco del contrassegno.
3. 
L'espressione di due preferenze per candidati circoscrizionali appartenenti allo stesso sesso comporta l'annullamento della preferenza espressa in favore del candidato che nell'ordine di elencazione progressiva della lista è collocato successivamente.
Art. 26. 
(Invio dei verbali di sezione all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale regionale)
1. 
I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. 
Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.
3. 
Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni di cui al comma 1 .
Art. 27. 
(Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) 
effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) 
procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni è trasmesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione;
c) 
ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale chiude, per ogni sezione, le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 17 .
2. 
Compiute le operazioni di cui al comma 1 , l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) 
determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) ;
b) 
determina la cifra elettorale di ciascun candidato Presidente della Giunta regionale, conteggiando anche i voti assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) ;
c) 
comunica i dati all'Ufficio centrale regionale.
3. 
L'Ufficio centrale regionale:
a) 
verifica il rispetto della soglia di sbarramento di cui all' articolo 13 , escludendo le liste circoscrizionali che non soddisfano i requisiti ivi richiesti;
b) 
comunica l'esito della verifica di cui alla lettera a) agli uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono alla distribuzione dei seggi tra le liste ammesse al riparto in base alle rispettive cifre elettorali, secondo quanto previsto dal comma 4 ;
c) 
individua il candidato Presidente della Giunta regionale che ha conseguito la maggior cifra elettorale regionale e lo proclama eletto, dandone comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.
4. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale prosegue con le seguenti operazioni:
a) 
procede alla distribuzione dei seggi tra le liste ammesse al riparto in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi a ogni lista, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell' articolo 12 , le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi non attribuiti sono distribuiti in sede di collegio unico regionale;
b) 
stabilisce la somma dei voti residui di ogni lista e il numero dei seggi non attribuiti a ciascuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residui è fatta anche quando tutti i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell' articolo 12 sono stati attribuiti. Si considerano voti residui anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente e quelli che, pur avendo raggiunto il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;
c) 
comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei seggi non ancora attribuiti nella circoscrizione e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;
d) 
determina la cifra individuale di ogni candidato, data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) , ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
e) 
determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
5. 
Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera e), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
6. 
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
7. 
L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
a) 
determina il numero complessivo dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
b) 
procede alla somma dei voti residuati per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
c) 
procede all'assegnazione a favore dei gruppi di liste dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi ancora da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale;
d) 
divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi, si procede a sorteggio.
8. 
I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna lista espressi in percentuale del totale dei voti residuati della circoscrizione. A tal fine, si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il totale dei voti residuati della circoscrizione.
9. 
Alla ripartizione dei seggi di cui al comma 8 si provvede, entro il numero dei seggi spettanti a ogni circoscrizione in base alla sua popolazione, iniziando da quelli spettanti al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. Esaurita l'attribuzione dei seggi residui spettanti alle liste circoscrizionali del gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, si prosegue, sempre entro il numero dei seggi spettanti a ogni circoscrizione in base alla sua popolazione, all'attribuzione di quelli che spettano alle liste circoscrizionali del gruppo di liste che ha ottenuto la cifra elettorale regionale immediatamente inferiore e, nel rispetto di questa successione, all'attribuzione dei rimanenti seggi residui. L'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al comma 8 :
a) 
se in una circoscrizione è già stato raggiunto il numero di seggi attribuiti in base alla sua popolazione ai sensi dell' articolo 12, comma 2 ;
b) 
se è assegnato un seggio a una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale.
10. 
L'Ufficio centrale regionale verifica il numero complessivo di seggi ottenuto dall'insieme dei gruppi di liste non collegati alla lista regionale del candidato Presidente proclamato eletto. Se tale numero è inferiore a diciotto, l'Ufficio centrale regionale attribuisce all'insieme dei gruppi di liste circoscrizionali non collegati alla lista regionale del candidato proclamato Presidente:
a) 
cinque seggi, se i seggi precedentemente ottenuti sono in numero uguale o inferiore a tredici;
b) 
un numero di seggi necessario ad arrivare a diciotto, se i seggi precedentemente ottenuti sono superiori a tredici.
11. 
L'Ufficio centrale regionale ripartisce i seggi assegnati ai sensi del comma 10 assegnandoli ai gruppi di liste che hanno ottenuto i migliori resti che non hanno dato luogo all'assegnazione di seggi nel collegio unico regionale. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle liste circoscrizionali proseguendo l'utilizzo della graduatoria di cui al comma 8 . L'utilizzo di tale graduatoria avviene, fino al completamento del primo scorrimento, a partire dalla prima delle liste circoscrizionali che nella graduatoria medesima non ha ottenuto il seggio per raggiungimento del numero dei seggi attribuiti alla circoscrizione in base alla sua popolazione, ai sensi dell' articolo 27, comma 9, lettera a) e senza considerare le liste che hanno già ottenuto il seggio ai sensi del comma 9 .
12. 
Se in una circoscrizione è assegnato un seggio a una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al comma 8 .
13. 
È, altresì, proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito una cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del candidato eletto. Ai fini della sua elezione, l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente secondo classificato e attribuito al relativo gruppo di liste con il resto o con la cifra elettorale minore in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. In caso di attribuzione di seggi ai sensi del comma 10 , è riservato l'ultimo seggio ulteriormente attribuito alle liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente secondo classificato.
14. 
L'Ufficio centrale regionale verifica il numero complessivo dei seggi già attribuiti a quoziente intero nelle circoscrizioni e in sede di collegio unico, proclamando eletti i componenti della lista regionale sino al raggiungimento del numero complessivo di cinquanta seggi, nel rispetto dell'ordine in cui compaiono in tale lista. Sono, pertanto, proclamati eletti tutti i componenti della lista regionale nella sola ipotesi in cui il numero di seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste collegato al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta è pari o inferiore a ventidue.
15. 
L'Ufficio centrale regionale compila, altresì:
a) 
la graduatoria contenente i nominativi degli eventuali candidati non eletti, secondo l'ordine in cui compaiono nella lista regionale;
b) 
una graduatoria contenente le liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente proclamato eletto. A tal fine, ordina le suddette liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna lista espressi in percentuale del totale dei voti residuati della circoscrizione di cui al comma 8 , componendo così un'unica graduatoria regionale.
16. 
L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto ai sensi del presente articolo.
17. 
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.
18. 
Per ogni lista circoscrizionale alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, ha ottenuto la maggiore cifra individuale.
Art. 28. 
(Opzioni)
1. 
Il candidato proclamato eletto in due circoscrizioni nonché il candidato proclamato eletto nella lista regionale e in una circoscrizione presenta una dichiarazione di opzione alla presidenza del Consiglio regionale entro il giorno antecedente la seduta di insediamento del Consiglio regionale, con conseguente surrogazione del seggio rimasto vacante, ai sensi dell' articolo 30 .
2. 
Il candidato Presidente secondo classificato proclamato eletto anche in un'altra circoscrizione, che non effettua l'opzione, è surrogato nel seggio attribuito ai sensi dell' articolo 27, comma 13 .
3. 
Il candidato proclamato eletto in due circoscrizioni che non effettua l'opzione è surrogato nella circoscrizione nella quale ha riportato il minor numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.
4. 
Il candidato proclamato eletto sia nella lista regionale sia in una circoscrizione che non effettua l'opzione è surrogato nella lista regionale.
Art. 29. 
(Convalida degli eletti)
1. 
Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del regolamento interno.
2. 
La convalida avviene non prima di quindici giorni e non oltre centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. 
In sede di convalida, il Consiglio regionale esamina la condizione degli eletti e, se accerta la sussistenza di una causa di ineleggibilità prevista dalla legge, annulla l'elezione dell'interessato, provvedendo alla sua sostituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 30 .
4. 
La deliberazione di annullamento è depositata, il giorno successivo, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, per l'immediata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è notificata entro cinque giorni all'interessato.
5. 
Il Consiglio regionale non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Art. 30. 
(Surrogazione)
1. 
Ai fini della surrogazione dei consiglieri proclamati eletti in una lista circoscrizionale appartenente ad un gruppo di liste collegato al candidato presidente eletto, il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione del consigliere cessato dalla carica, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo di liste in altra circoscrizione individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all' articolo 27, comma 15 lettera b) , fatto salvo quanto previsto dal comma 2 .
2. 
Durante il primo scorrimento della graduatoria regionale di cui all' articolo 27, comma 15, lettera b) non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto il seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all' articolo 27, comma 8 .
3. 
Ai fini della surrogazione dei consiglieri proclamati eletti nella lista regionale, il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al primo dei candidati non eletti della medesima lista, secondo la graduatoria regionale di cui all' articolo 27, comma 15, lettera a) . In assenza di tale graduatoria, o se la stessa ha esaurito i candidati, il seggio è attribuito:
a) 
in caso di indicazione del gruppo di liste di appartenenza ai sensi dell' articolo 18, comma 3 , al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale di tale gruppo di liste, individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all' articolo 27, comma 15, lettera b) fatto salvo quanto previsto dal comma 2 ;
b) 
in caso di mancata indicazione del gruppo di liste di appartenenza ai sensi dell' articolo 18, comma 3 , al primo candidato non eletto della lista circoscrizionale individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all' articolo 27, comma 15, lettera b) , fatto salvo quanto previsto dal comma 2 .
4. 
Ai fini della surrogazione del candidato Presidente della Giunta che ha ottenuto la seconda cifra elettorale regionale, cui è stato assegnato il seggio ai sensi dell' articolo 27, comma 13 , il seggio è attribuito al primo candidato non eletto della lista circoscrizionale il cui seggio era stato riservato al candidato Presidente.
5. 
Ai fini della surrogazione dei consiglieri proclamati eletti in una lista circoscrizionale appartenente ad un gruppo di liste non collegato al candidato presidente eletto, il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione del consigliere cessato dalla carica, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo di liste in altra circoscrizione individuata scorrendo la graduatoria di cui all' articolo 27, comma 8 . L'utilizzo di tale graduatoria avviene, fino al completamento del primo scorrimento, a partire dalla prima delle liste circoscrizionali che nella graduatoria medesima non ha ottenuto il seggio per raggiungimento del numero dei seggi attribuiti alla circoscrizione in base alla sua popolazione, ai sensi dell' articolo 27, comma 9, lettera a) e senza considerare le liste che hanno già ottenuto il seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria da parte dell'Ufficio centrale regionale.
Art. 31. 
(Supplenza)
1. 
Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell' articolo 8 del d.lgs. 235/2012 , il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato cui spetterebbe il seggio per surrogazione ai sensi dell' articolo 30 .
2. 
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Se sopravviene la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell' articolo 30 .
Art. 32. 
(Spese)
1. 
Le spese inerenti alle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico della Regione.
2. 
Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della legge, non facenti carico direttamente all'amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
Art. 33. 
(Intese)
1. 
Il Presidente della Giunta promuove le necessarie intese con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica, nonché degli enti locali interessati, ai fini dell'applicazione della presente legge.
Art. 34. 
(Disposizioni finali)
1. 
Le disposizioni degli articoli 5, comma 2, e 8 si applicano a decorrere dalla XII legislatura.
2. 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.
Art. 35. 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 (Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali) è abrogata.