Disegno di legge regionale n. 236 presentato il 19 dicembre 2022
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2022

Sommario:         

CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E AGRICOLTURA
Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 5/2018 )
1. 
La lettera e) del comma 1. dell' articolo 23 della l.r. 5 /2018 è sostituita dalla seguente: "
e)
la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, cinghiale, volpe e tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, per la caccia agli ungulati nella restante parte del territorio regionale e per l'attività di controllo ai sensi degli articoli 20 e 22, secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale
".
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 1/2019 )
1. 
Dopo l' articolo 3 della l.r. 1/2019 è inserito il seguente: "
Art. 3 bis.
(Commissione consultiva comunale per l'agricoltura)
1.
La Regione favorisce la consultazione degli enti locali.
2.
A tal fine presso ogni comune è istituita la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura.
3.
La Regione può avvalersi delle Commissioni consultive comunali nei casi stabiliti dalla normativa regionale.
4.
Il comune disciplina con proprio regolamento le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 2.
5.
La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
6.
L' articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è abrogato.
".
Art. 3. 
(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 1/2019 ))
1. 
Dopo l' articolo 16 della l.r. 1/2019 , è inserito il seguente: "
Art. 16 bis.
(Classificazione del territorio)
1.
Ai fini della presente legge, per la classificazione del territorio regionale si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 .
2.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, può proporre al Consiglio regionale eventuali modifiche alla classificazione del territorio.
3.
L' articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è abrogato.
".
Art. 4. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 1/2019 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) la parola: "
annuale
" è sostituita dalla seguente: "
pluriennale
".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 6, è inserito il seguente: "
3 bis.
Il Programma regionale degli interventi è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro tecnico ed economico regionale, con le stesse procedure previste dal comma 1.
".
Art. 5. 
(Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 1/2019 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 1/2019 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Nell'ambito dei servizi erogati in via diretta, la Regione tramite il Laboratorio Agrochimico regionale (LAR), articolazione della struttura competente in materia fitosanitaria, gestisce l'attività di analisi dei terreni, delle matrici organiche, delle acque irrigue, dei vegetali e dei fitofarmaci. Tali servizi possono essere forniti a pagamento, secondo le modalità ed in base al tariffario approvato con deliberazione della Giunta regionale.
".
Art. 6. 
(Modifiche dell'articolo 83 della l.r. 1/2019 )
1. 
L' articolo 83 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente: "
Art. 83
(Sistema territoriale di riferimento)
1.
Il sistema territoriale di riferimento, utilizzato per il riscontro delle superfici dichiarate nell'ambito dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, è costituito dall'archivio di parcelle agricole secondo quanto disposto dalle norme nazionali ed europee che disciplinano il Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA).
2.
Il SIPA di cui al comma 1 è il registro unico nazionale di tutte le superfici agricole, di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 1° marzo 2021, n. 99707 (Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall' articolo 43, comma 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ).
3.
La parcella di riferimento determina la superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell'Unione, nonché per ogni dichiarazione, comunicazione, ivi compreso il piano colturale delle aziende agricole.
4.
L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Coordinamento realizza ed aggiorna il SIPA, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geospaziali.
5.
I titoli di conduzione dei terreni conservati nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 82, comma 3, riportano i dati del registro censuario del catasto dei terreni dell'Agenzia delle Entrate.
6.
Le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione di cui al comma 5 sono utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici, con riferimento all'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica, di cui alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica).
7.
L'estensione e la qualità dell'uso del suolo della superficie dichiarata nell'Anagrafe in forma grafica è controllata dalla intersezione delle superfici condotte, di cui al comma 6, con il SIPA.
8.
I dati grafici georiferiti, di fonte amministrativa, inerenti l'agricoltura e lo sviluppo rurale confluiscono nell'infrastruttura geografica, di cui alla l.r. 21/2017 .
".
Art. 7. 
(Modifiche dell'articolo 92 della l.r.1/2019 )
1. 
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 92 della l.r. 1/2019 è sostituita dalla seguente: "
a)
l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale quale emanazione del Servizio fitosanitario nazionale, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell' articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 , per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625);
".
Art. 8. 
(Modifiche all'articolo 95 della l.r. 1/2019 )
1. 
Le lettere a) e b) del comma 3 bis dell'articolo 95 della l.r. 1/2019 sono sostituite dalle seguenti: "
a)
a un quinto della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 30, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni;
b)
a un quarto della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 30.
".
Art. 9. 
(Modifiche dell'articolo 109 della l.r. 1/2019 )
1. 
Al comma 5 dell'articolo 109 della l.r. 1/2019 le parole: "
,relativo all'anno 2022,
" sono soppresse.
Art. 10. 
(Modifiche dell'articolo 110 della l.r. 1/2019 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 110 della l.r. 1/2019 le parole: "
relativo all'anno 2022
" sono soppresse.
CAPO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE
Art. 11. 
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 23/2016 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è sostituito dal seguente: "
3.
Nei corsi d'acqua e nelle aree del demanio idrico fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi, fatte salve le estrazioni previste nell'ambito di interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, finalizzate al buon regime delle acque e alla rinaturazione dei corsi d'acqua, disciplinate dalla pianificazione di bacino e dalle direttive dell'Autorità di bacino distrettuale, adottate in attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), di cui all' articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), ed escluse dalle disposizioni della presente legge.
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 23/2016 è sostituito dal seguente: "
4.
Gli interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica che prevedono le estrazioni di cui al comma 3 nelle aree non demaniali non sono soggetti alle disposizioni della presente legge nelle ipotesi in cui l'intervento preveda l'acquisizione delle stesse al demanio pubblico dello Stato (Ramo idrico) ed il conseguente rilascio della concessione di estrazione di materiale litoide a seguito di procedura ad evidenza pubblica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 44-5084 del 14 gennaio 2002. Qualora tali interventi non prevedano l'acquisizione delle medesime aree al demanio pubblico, restano soggetti alle disposizioni di cui alla presente legge.
".
3. 
I commi 5 e 6 dell' articolo 1 della l.r. 23/2016 sono abrogati.
Art. 12. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2016 )
1. 
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 23/2016 è sostituito dal seguente: "
3.
Le varianti al PRAE che non incidono sui contenuti strutturali dichiarati si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi varianti non sostanziali:
a)
quelle che modificano la delimitazione dei poli estrattivi per non più del 10 per cento dell'estensione territoriale dei poli individuati nel PRAE;
b)
quelle che modificano, per non più del 10 per cento, il dimensionamento in volume estraibile dal totale dei poli estrattivi e delle cave attive regionali già individuate nel PRAE per ciascuna tipologia di minerale, se nel corso di vigenza del PRAE viene accertata l'impossibilità di sopperire ai fabbisogni per mutate esigenze del mercato, ovvero se a seguito di nuove ricerche o prospezioni, sono individuati giacimenti di minerali, tali da determinare o l'ampliamento di poli o di cave già individuate oppure l'apertura di nuovi poli o di nuove cave;
c)
quelle esclusivamente normative finalizzate a una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.
".
Art. 13. 
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/12016 )
1.. 
Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 23/2016 è aggiunto il seguente periodo: "
Sono altresì fatti salvi gli interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, volti a mitigare criticità idrauliche delle aste fluviali e gli interventi di rinaturazione o riqualificazione morfologica dei corsi d'acqua che comportino asportazioni di materiali litoidi, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4.
".
CAPO III 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE E MOVIMENTI MIGRATORI
Art. 14. 
(Modifiche all'articolo 4 ter della l.r. 28/1976 )
1. 
Il primo comma dell'articolo 4 ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente: "
A fronte delle agevolazioni finanziarie concesse ai sensi della presente legge, le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono tenute ad effettuare versamenti periodici con le modalità di cui all'articolo 9.
".
2. 
Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 ter della l.r. 28/1976 la parola: "
restituite
" è sostituita dalla seguente: "
versate
" e dopo le parole: "
nuove agevolazioni,
" sono inserite le seguenti: "
compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Regione,
".
Art. 15. 
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 17/2011 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 17/2011 le parole: "
all'atto della presentazione della domanda di acquisto
" sono sostituite dalle seguenti: "
prima della stipula dell'atto di vendita
".
Art. 16. 
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 17/2011 )
1. 
L' articolo 3 della l.r. 17/2011 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Modalità di presentazione della domanda)
1.
I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare domanda di acquisto all'ente proprietario dell'alloggio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
".
CAPO IV 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 17. 
(Inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 1/2004 )
1. 
Dopo l' articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è inserito il seguente: "
Art. 25 bis.
(Obbligatorietà di caricamento sulla piattaforma regionale della residenzialità)
1.
Le strutture residenziali e semiresidenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi sulla piattaforma regionale della residenzialità, al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria delle strutture.
2.
Le aziende sanitarie e gli enti gestori competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo e porre in essere le misure necessarie, affinché il non rispetto di quanto previsto dal comma 1 sia sanzionato ai sensi dell'articolo 30.
".
Art. 18. 
(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 1/2004 )
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente: "
6 bis.
L'inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui al comma 1, degli obblighi di caricamento sulla piattaforma regionale della residenzialità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 750,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento.
".
CAPO V 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI INTELLETTUALI
Art. 19. 
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 19/2011 )
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche) è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Formazione ed aggiornamento professionale)
1.
La Regione promuove le attività di formazione ed aggiornamento professionale svolte dalla confederazione sindacale datoriale e dalle sue associazioni sindacali datoriali aderenti, dagli ordini e dai collegi professionali.
".
Art. 20. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 19/2011 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2011 dopo la parola: "
partecipato
" sono inserite le seguenti: "
dalla confederazione sindacale e dalle sue associazioni sindacali datoriali aderenti,
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 19/2011 dopo le parole: "
collegio professionale
" sono inserite le seguenti: "
e dei dipendenti e dei praticanti degli studi professionali,
".
3. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 19/2011 le parole: "
dagli ordini e collegi professionali
" sono sostituite dalle seguenti: "
dai soggetti di cui all'articolo 5
".
CAPO VI 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO D'AZZARDO
Art. 21. 
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 19/2021 )
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: "
d)
disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli
".
Art. 22. 
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 19/2021 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2021 le parole: "
e a quelli formativi di secondo grado della Regione
" sono sostituite dalle seguenti: "
secondari di secondo grado e alle sedi delle agenzie formative che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
".
Art. 23. 
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 19/2021 )
1. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: "
e)
due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze;
".
Art. 24. 
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2021 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2021 le parole: "
al regime autorizzatorio previsto
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai regimi amministrativi previsti
".
2. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: "
a)
gli istituti scolastici secondari di secondo grado e le sedi delle agenzie formative accreditate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
".
Art. 25. 
(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 19/2021 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 19/2021 le parole "
alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni
" sono sostituite dalle seguenti: "
la chiusura definitiva degli apparecchi.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 19/2021 è inserito il seguente: "
1 bis.
L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 26, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa dell'obbligo della rimozione degli apparecchi per il gioco reinstallati in numero superiore rispetto a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016.
".
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 19/2021 è inserito il seguente: "
4 bis.
La violazione del divieto contenuto nel secondo periodo dell'art. 7, co. 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 a euro 6000,00 per ogni apparecchio utilizzato.
".
4. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 19/2021 è inserito il seguente: "
5 bis.
La violazione del divieto contenuto nell'art. 16, co. 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 a euro 6000,00 per ogni apparecchio da gioco.
".
Art. 26. 
(Interpretazione autentica e modifiche all'articolo 26 della l.r. 19/2021 )
1. 
I commi 1 e 2 dell' articolo 26 della l.r. 19/2021 , in deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) e nell' articolo 16, comma 2 della l.r. 19/2021 , consentono alle tipologie di titolari di esercizi pubblici e commerciali specificate, nonché alle rivendite di generi di monopolio i quali avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 , in attuazione della l.r. 9/2016 , di reinstallarli senza osservare i limiti di distanza dai luoghi sensibili, nei limiti e alle condizioni in essi previsti.
2. 
Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 19/2021 dopo le parole: "
articolo 23, commi 1
" sono inserite le seguenti: "
1 bis ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2,
".
3. 
Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 19/2021 si applica solo alle nuove aperture di esercizio di cui all' articolo 16 della l.r. 19/2021 .
CAPO VII 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, FORESTE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Sezione I 
Foreste
Art. 27. 
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 4/2009 )
1. 
L' articolo 7 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Viabilità forestale e silvo-pastorale)
1.
La viabilità forestale e silvo-pastorale è definita dall' articolo 3, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali) e persegue gli scopi indicati nell'articolo 9, comma 1 del medesimo decreto.
2.
Le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale sono disciplinate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvopastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale) e nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 13.
3.
Le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale e silvo-pastorale sono disciplinate con apposito regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale in coerenza con le disposizioni dei commi 6 e 6ter dell' articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ), sentita la commissione consiliare competente. Fino all'entrata in vigore del regolamento comunale si applicano le disposizioni dell' articolo 6 bis della l.r. 45/1989 ; nelle aree non sottoposte a vincolo idrogeologico, il cartello di divieto di passaggio, affisso a cura del proprietario, reca gli estremi della presente legge.
".
Art. 28. 
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 4/2009 )
1. 
L' articolo 8 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 8.
(Programmazione e pianificazione forestale)
1.
La programmazione forestale è sviluppata in coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale in conformità al d.lgs. 34/2018 , declinandola secondo le finalità di cui all'articolo 2. La pianificazione è rivolta prioritariamente all'individuazione delle modalità gestionali e delle azioni di valorizzazione, tutela e ricostituzione degli ecosistemi forestali. La programmazione e la pianificazione hanno come presupposto la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici.
2.
Le foreste sono oggetto di programmazione e pianificazione articolata sui seguenti livelli:
a)
regionale, mediante il programma forestale regionale (di seguito PFR);
b)
territoriale, mediante il piano forestale d'indirizzo territoriale (di seguito PFIT);
c)
aziendale, mediante il piano di gestione forestale (di seguito PGF) o strumento equivalente.
3.
La Giunta regionale con proprio provvedimento approva le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PFIT, dei PGF e degli strumenti equivalenti, conformemente ai criteri minimi definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale) di cui all' articolo 6, comma 7 del d.lgs. 34/2018 .
4.
Le indicazioni tecnico-metodologiche di cui al comma 3 prevedono, in presenza di PFIT approvati, procedure semplificate per il PGF e gli strumenti equivalenti, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi indicati nei PFIT medesimi.
".
Art. 29. 
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 4/2009 )
1. 
L' articolo 9 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Programma forestale regionale)
1.
Il PFR rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2 e in armonia con la legislazione nazionale e dell'Unione europea nonché con la strategia forestale nazionale prevista dall' articolo 6, comma 1 del d.lgs. 34/2018 , le strategie, gli obiettivi, le priorità da perseguire nel periodo della sua validità, nonché le risorse necessarie e le relative fonti di finanziamento.
2.
Costituiscono parte essenziale del PFR:
a)
il quadro conoscitivo, corredato dall'inventario e dalla cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;
b)
le linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;
c)
l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale di indirizzo territoriale;
d)
le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.
3.
Il PFR è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.
4.
Il PFR ha validità decennale e può essere sottoposto a modifiche e integrazioni prima della sua scadenza con le modalità di cui al comma 3.
".
Art. 30. 
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 4/2009 )
1. 
L' articolo 10 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Piano forestale d'indirizzo territoriale)
1.
Il PFIT, come definito all'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del d.lgs. 34/2018 , è redatto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, su iniziativa regionale in conformità con il PFR e con le indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'articolo 8, comma 3 ed approvato dalla Giunta regionale.
2.
Il PFIT non ha scadenza ed è aggiornato almeno ogni quindici anni.
".
Art. 31. 
(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 4/2009 )
1. 
L' articolo 11 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Piano di gestione forestale e strumento equivalente)
1.
Il PGF e lo strumento equivalente di cui all' articolo 6, comma 6 del d.lgs. 34/2018 nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, sono redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore, sulla base delle indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'articolo 8, comma 3 e in conformità alle previsioni del PFIT per l'area forestale di riferimento.
2.
La Regione e, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, la Provincia possono redigere un PGF o uno strumento equivalente nei casi previsti dall'articolo 17, comma 2 e laddove previsto dal PFIT, con particolare riguardo agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (Direttiva Quadro Acque) e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (Direttiva Alluvioni).
3.
Il PGF e lo strumento equivalente sono trasmessi alla Giunta regionale o, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, alla Provincia, che li approva con le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13 e previa verifica della loro conformità ai contenuti di cui al comma 1. Qualora debbano essere acquisiti ulteriori atti di assenso, si applica l'istituto della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4.
L'approvazione del PGF e dello strumento equivalente costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso. La realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).
5.
Il PGF e lo strumento equivalente hanno una validità da un minimo di 10 ad un massimo di 20 anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati. L'atto che li approva ne individua la scadenza.
".
Art. 32. 
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 4/2009 )
1. 
L' articolo 12 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 12.
(Pianificazione silvo-pastorale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000)
1.
La gestione delle superfici silvo-pastorali nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è normata nell'ambito dei relativi strumenti di pianificazione.
2.
I PFIT recepiscono gli strumenti di pianificazione riferiti alle aree protette e ai siti della rete Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio.
3.
I PGF e gli strumenti equivalenti che interessano, in tutto o in parte, aree protette o siti della rete Natura 2000, ne recepiscono gli strumenti specifici di gestione. In assenza di idonei strumenti di gestione silvo-pastorale, i PGF e gli strumenti equivalenti assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario ivi presenti.
4.
In assenza di idonei strumenti di pianificazione con valenza silvo-pastorale specifici per le aree di cui al comma 1, i soggetti gestori possono predisporre uno specifico PGF o strumento equivalente.
5.
I PGF o gli strumenti equivalenti possono costituire stralcio del piano di gestione del sito della rete Natura 2000, di cui all' articolo 42 della l.r. 19/2009 , o del piano naturalistico dell'area protetta, di cui all' articolo 27 della l.r. 19/2009 , se specificatamente redatti con gli approfondimenti necessari volti alla tutela e conservazione degli habitat e delle specie presenti.
6.
I PFIT e i PGF o gli strumenti equivalenti che interessano, in tutto o in parte, siti della rete Natura 2000 sono soggetti a valutazione di incidenza ai sensi dell' articolo 44 della l.r 19/2009 .
".
Art. 33. 
(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 4/2009 )
1. 
La lettera l) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 4/2009 , è sostituita dalla seguente: "
l)
dettaglia le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvopastorale e definisce la documentazione progettuale minima per la sua realizzazione;
".
Art. 34. 
(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 4/2009 )
Art. 35. 
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 4/2009 )
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 4/2009 , le parole: "
piani forestali aziendali
" sono sostituite dalle seguenti: "
PGF o strumenti equivalenti
".
Art. 36. 
(Disposizioni transitorie in riferimento allal.r. 4/2009 )
1. 
Fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PFIT, dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 28, comma 3 si applicano le disposizioni dell' articolo 11 della l.r. 4/2009 per la redazione dei Piani Forestali Aziendali nel testo vigente fino all'entrata in vigore della presente legge.
Sezione II 
Governo del territorio
Art. 37. 
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/1996 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) le parole "
spesa, comprensiva di oneri, calcolata nei preventivi di parcella, redatti da professionisti incaricati, muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere
" sono sostituite dalle seguenti: "
spesa, comprensiva di oneri, indicata nell'atto amministrativo di cui all'articolo 3, comma 4
".
Art. 38. 
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/1996 )
1. 
Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 24/1996 è sostituito dal seguente: "
4.
Le domande devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da un atto amministrativo in cui si precisa la tipologia di variante da adottare e la relativa spesa da sostenere, ripartita per ogni finanziamento richiesto e la dichiarazione che acclari l'appartenenza o meno ad un'unione e, in caso di appartenenza, se sia stata conferita ad un'unione la funzione urbanistica.
".
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 3 è inserito il seguente: "
4 bis.
Ai fini della determinazione del saldo, che si eroga dopo l'approvazione della variante, i comuni devono inviare l'atto amministrativo di incarico ai professionisti.
".
Art. 39. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/1996 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 24/1996 è sostituito dal seguente: "
1.
I contributi di cui all'articolo 1 sono revocati decorso il termine di dieci anni dalla data della determinazione di concessione del contributo senza che la variante sia stata approvata.
".
Art. 40. 
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 19/1999 )
1. 
Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)) dopo la parola: "
uniformate
" sono aggiunte, infine, le seguenti: "
; tale adeguamento può avvenire anche con variante strutturale.
".
Art. 41. 
(Sostituzione degli allegati B e C della l.r. 19/2009 )
1. 
Gli allegati B e C della l.r. 19/2009 sono sostituiti dall' allegato A della presente legge.
Art. 42. 
(Modifiche alla l.r. 13/2020 )
1. 
L' articolo 69 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) è abrogato.
2. 
Dopo l' articolo 76 quater della l.r. 13/2020 è inserito il seguente: "
Art. 76 quinquies.
(Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali)
1.
Il parere, di competenza della Commissione tecnica urbanistica di cui all' articolo 76 della l.r. 56/1977 , previsto dall' articolo 77, comma 1, lettera a), della l.r. 56/1997 non è dovuto.
2.
I pareri previsti dall' articolo 77 bis della l.r. 56/1977 e dall' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da rendersi in seduta congiunta dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76 e 91 bis della l.r. 56/1977 , relativamente agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni.
".
Sezione III 
Elettromagnetismo
Art. 43. 
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 19/2004 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 29 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) dopo le parole: "
certificano all'amministrazione comunale
" sono aggiunte le seguenti: "
e all'ARPA Piemonte
" e le parole: "
nell'autorizzazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
nell'ambito delle procedure previste dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 per l'installazione, l'attivazione e la modifica degli impianti
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 19/2004 è inserito il seguente: "
2 bis.
I gestori degli impianti radioelettrici soggetti alle procedure per l'installazione, l'attivazione e la modifica previste dal d.lgs. 259/2003 , trasmettono all'ARPA Piemonte, entro 15 giorni dall'avvenuta modifica, una dichiarazione che attesti le variazioni dei parametri radioelettrici, definiti con provvedimento della Giunta regionale, che non hanno comportato variazioni del campo elettromagnetico.
".
Art. 44. 
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2004 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2004 le parole: "
disposizioni di cui
" sono sostituite dalle seguenti: "
sanzioni previste
" e le parole: "
Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all' articolo 4, comma 2, della l. 36/2001 , l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.
" sono abrogate.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 19/2004 le parole: "
all'articolo 7, comma 1, lettera d)
" sono sostituite dalle seguenti: " " e le parole: "
Le suddette sanzioni sono irrogate dall'amministrazione competente a rilasciare l'atto autorizzatorio e da essa introitate.
" sono abrogate.
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 19/2004 è inserito il seguente: "
2 bis.
Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottemperato alle ulteriori procedure previste dagli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l'installazione, l'attivazione e la modifica degli impianti radioelettrici è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a diecimila euro e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8, comma 4
".
4. 
Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2004 la parola: "
duemila
" è sostituita dalla seguente: "
cinquecento
" e le parole: "
irrogata ed introitata dal comune
" sono abrogate.
5. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2004 è inserito il seguente: "
3 bis.
La mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2 bis, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a millecinquecento euro
".
6. 
Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 19/2004 le parole: "
irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA,
" sono abrogate.
7. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 19/2004 è inserito il seguente: "
4 bis.
L'irrogazione e l'introito delle sanzioni di cui al presente articolo spetta all'amministrazione competente in relazione ai procedimenti per la realizzazione dell'intervento, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione del sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
".
CAPO VIII 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 45. 
(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 24/1995 )
1. 
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada) è inserito il seguente: "
Art. 1 bis.
(Stazionamento mezzi)
1.
Gli operatori svolgono il servizio taxi nel comune che ha rilasciato la licenza o nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e stazionano nelle apposite aree pubbliche a loro destinate.
2.
Nei comuni ove sia esercito il servizio taxi i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.
3.
I servizi di noleggio iniziano e terminano presso la rimessa sita nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione e i conducenti possono, in caso di prenotazioni multiple, sostare all'interno delle ulteriori rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
4.
Ai fini della presente legge, con il termine rimessa si intende un'area esclusivamente destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra dei veicoli utilizzati per il servizio di noleggio con conducente.
5.
Il titolare di una o più autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente è tenuto a comunicare ai comuni che le hanno rilasciate l'ubicazione delle rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
".
Art. 46. 
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/1995 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/1995 prima delle parole: "
Le Province
" è inserito il seguente periodo: "
Gli ambiti di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada corrispondono al territorio delle province, salvo quanto disposto dal comma 7
" e dopo la parola: "
territoriali
" sono inserite le seguenti: "
omogenee per i servizi di taxi e di noleggio con conducente.
".
Art. 47. 
(Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 24/1995 )
1. 
Dopo l' articolo 14 della l.r. 24/1995 è inserito il seguente: "
Art. 14 bis.
(Monitoraggio di licenze e autorizzazioni)
1.
La Regione provvede a raccogliere, monitorare e aggiornare periodicamente i dati relativi alle licenze e autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada attraverso l'Osservatorio Regionale della Mobilità di cui all' articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ).
2.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità con cui l'Osservatorio Regionale della Mobilità effettua il monitoraggio di cui al comma 1.
".
Art. 48. 
(Inserimento dell'articolo 14 ter nella l.r. 24/1995 )
1. 
Dopo l' articolo 14 bis della l.r. 24/1995 è inserito il seguente: "
Art. 14 ter.
(Promozione dei servizi)
1.
Al fine di promuovere i servizi di trasporto pubblico non di linea su strada presenti sul territorio è consentito agli operatori di utilizzare esclusivamente i contrassegni identificativi della categoria di appartenenza.
2.
L'inosservanza di quanto disposto al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria di euro 300.
".
Art. 49. 
(Modifiche all'articolo 98 della l.r. 44/2000 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni di attuazione del d. lgs. 112/1998 ) è aggiunto il seguente: "
3 bis.
Le funzioni amministrative di cui al comma 3 e quelle di cui all'articolo 96, comma 1, lettera o) sono attribuite ai comuni sul cui territorio insistono gli impianti a fune che non siano ubicati nel territorio di comuni montani o facenti parte di unioni montane.
".
Art. 50. 
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 23/2015 )
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ) è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Sono delegate alle province le funzioni amministrative, previste dall'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture 26 gennaio 2011, n. 17 e dall'articolo 123, commi 11 ter e 11 quater del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 , in merito ai corsi di formazione per insegnanti e istruttori svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica.
".
Art. 51. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2015 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 23/2015 è inserito il seguente: "
3 bis.
Sono, altresì, delegate in materia di autoscuole e di centri di istruzione automobilistica, le funzioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture 26 gennaio 2011, n. 17 e all'articolo 123, commi 11 ter e 11 quater del d. lgs. 285/1992 , relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione per insegnanti e istruttori.
".
CAPO IX 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'
Art. 52. 
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/2021 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 11 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità) la parola: "
cento
" è sostituita dalla seguente: "
cinquanta
".
Art. 53. 
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 11/2021 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/2011 dopo la parola: "
imprese
" sono inserite le seguenti: "
di cui all'articolo 2, comma 1
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 11/2011 è sostituito dal seguente: "
2.
Al fine di dare evidenza a tale Certificazione viene istituito il Registro regionale delle imprese certificate in materia retributiva di genere e di pari opportunità di lavoro costituito dalle imprese pubbliche e private avente sede legale e operanti sul territorio regionale e con meno di cinquanta dipendenti in possesso della Certificazione nazionale sopra richiamata.
".
Art. 54. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 11/2021 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11/2011 è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione, nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile stabile e di qualità, sostiene e valorizza, secondo le modalità di cui al comma 2, le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale e con meno di cinquanta dipendenti iscritte al Registro di cui all'articolo 3.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11/2011 è sostituito dal seguente: "
2.
Nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quanto previsto all' articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) e previo avviso pubblico, la Regione riconosce a favore delle imprese di cui al comma 1:
a)
un contributo pari al 100 per cento del valore IRAP applicato al costo lordo annuo di ciascuna donna assunta con contratto di lavoro indeterminato, per il triennio successivo all'assunzione, anche in favore di imprese non assoggettate al pagamento dell'IRAP;
b)
una premialità nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali.
".
3. 
Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 11/2011 la parola: "
cento
" è sostituita dalla seguente: "
cinquanta
" e dopo le parole: "
articolo 46
" sono aggiunte le seguenti: "
, comma 1 bis
".
CAPO X 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI
Art. 55. 
(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 29/2009 )
1. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è inserita la seguente: "
d bis)
rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione al trasferimento di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, ai sensi dell'articolo 3 commi 8 bis, 8 ter e 8 quater della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).
".
Art. 56. 
(Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 29/2009 )
1. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 29/2009 è sostituita dalla seguente: "
e)
la documentazione necessaria al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6;
".
CAPO XI 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 57. 
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 28/1999 )
1. 
All' articolo 10 della l.r. 28/1999 , dopo il comma 03, è inserito il seguente: "
04.
L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica:
a)
è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative;
b)
è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 10 bis e 10 ter e del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori.
".
Art. 58. 
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 28/1999 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della lr 28/1999 è sostituito dal seguente: "
1.
La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce i criteri e le disposizioni per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore, con particolare riferimento:
a)
all'istituzione e alla modifica dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica;
b)
agli orari di esercizio dell'attività;
c)
ai procedimenti relativi ai titoli abilitativi previsti per l'esercizio del commercio su area pubblica;
d)
al rilascio delle concessioni di posteggio;
e)
alle modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;
f)
alla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori.
".
Art. 59. 
(Inserimento dell'articolo 11.1 nella l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 11 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente: "
Art. 11.1
(Regolarità delle imprese del commercio su area pubblica)
1.
Agli effetti del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, previsto, per l'esercizio dell'attività, dall'articolo 10, comma 04, l'operatore deve essere in possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di regolarità, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.
2.
La carta di esercizio è un documento sottoscritto dall'operatore, contenente i suoi dati identificativi, oltre a quelli dell'impresa e i dati relativi ai titoli abilitativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
3.
Gli eventuali sostituti nell'esercizio dell'attività devono essere indicati nella carta di esercizio o comunque possedere la documentazione relativa al presupposto giuridico della sostituzione ed esercitano l'attività muniti di carta di esercizio e attestazione annuale dell'impresa per cui operano, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
4.
La carta di esercizio risponde alla finalità di agevolare le operazioni di controllo dell'attività e non sostituisce i titoli abilitativi ivi indicati, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5.
La carta di esercizio deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
6.
I comuni, secondo quanto previsto dal comma 8, verificano annualmente l'assolvimento, da parte delle imprese del commercio su area pubblica, degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, e rilasciano, a tale fine, attestazione annuale di regolarità, sulla base dei criteri e delle disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
7.
L'attestazione di regolarità è conservata dall'operatore insieme alla carta di esercizio nel corso dello svolgimento dell'attività e deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
8.
Si considerano regolari, ai fini del rilascio dell'attestazione, le imprese che abbiano assolto ai seguenti adempimenti:
a)
iscrizione, quale impresa attiva, al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., in relazione agli obblighi amministrativi;
b)
iscrizione all'INPS e all' INAIL, qualora dovuta, in relazione agli obblighi previdenziali e assistenziali;
c)
trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali.
9.
Le disposizioni che precedono si applicano anche ai produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001 .
".
Art. 60. 
(Inserimento dell'articolo 11.2 nella l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo l'articolo 11.1 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente: "
Art. 11.2
(Disposizioni per i soggetti provenienti da fuori regione)
1.
Le disposizioni relative alla verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica, si applicano anche agli operatori provenienti da fuori regione, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
2.
Le imprese comunitarie esercitano l'attività di commercio su area pubblica, dando prova della propria regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone).
".
Art. 61. 
(Inserimento dell'articolo 11.3 nella l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo l'articolo 11.2 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente: "
Art. 11.3
(Sanzioni)
1.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 euro e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo, l'operatore che non esibisce la carta di esercizio e la relativa attestazione annuale, non avendo adempiuto anche ad uno solo degli adempimenti previsti dall'articolo 11.1, comma 8.
2.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 a 2.000,00 euro l'operatore che non esibisce la carta di esercizio o l'attestazione annuale, pur avendo adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 11.1, comma 8.
3.
E' punito con la sanzione amministrativa di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo:
a)
l'operatore in possesso di una carta di esercizio contenente informazioni non veritiere;
b)
l'operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all'iscrizione alla CCIAA, o all'INPS o all'INAIL, non avendo assolto ai relativi adempimenti.
4.
La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.500,00 euro l'operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all'iscrizione alla CCIAA, o all'INPS, o all'INAIL pur avendo assolto ai relativi adempimenti.
6.
Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
7.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 a 3.000,00 euro e con il divieto immediato di prosecuzione dell'attività, il sostituto nell'esercizio dell'attività che non esibisce, a richiesta degli organi di vigilanza, il titolo di presupposto alla sostituzione, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
8.
Il comune che accerta la violazione è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi.
9.
Lo stesso comune provvede, nei casi previsti dalla legge, alla revoca del titolo abilitativo, o alla trasmissione degli atti al comune di rilascio, competente alla revoca.
10.
Nel caso in cui la violazione sia imputabile ad un soggetto proveniente da fuori regione che esercita l'attività in Piemonte con un titolo rilasciato da un'altra regione, il comune piemontese che accerta la violazione applica le sanzioni, con esclusione della revoca, e dispone il divieto immediato di prosecuzione dell'attività. Della stessa violazione il comune da notizia al comune di fuori regione competente in merito al titolo abilitativo utilizzato in Piemonte.
11.
Per ogni altra violazione alle disposizioni relative alla regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale di cui al presente Capo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro.
12.
E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.
".
Art. 62. 
(Inserimento dell'articolo 11.4 nella l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo l'articolo 11.3 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente: "
Art. 11.4
(Disposizioni generali sui controlli di regolarità)
1.
La Regione favorisce, secondo i principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, secondo i contenuti dell'articolo 50 del medesimo decreto, la gestione in via telematica degli adempimenti relativi alla carta di esercizio e all'attestazione annuale di regolarità.
2.
La Regione può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia delle disposizioni della presente legge relative alla regolarità delle imprese del commercio su area pubblica.
3.
Per i medesimi fini indicati al comma 2, i comuni possono delegare, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito, lo svolgimento di attività tecnico gestionali di supporto, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4.
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f), e con le modalità ivi previste, adotta i criteri e le disposizioni di attuazione, anche in riferimento al regime transitorio e finale nella fase di prima applicazione.
".
Art. 63. 
(Inserimento dell'articolo 11.5 nella l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo l'articolo 11.4 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente: "
Art 11.5
(Norma finale)
1.
Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 11.4, comma 4, le norme previgenti per la verifica di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica sono sospese.
".
CAPO XII 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'
Art. 64. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 55/1987 ))
1. 
Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984 ) è abrogato.
Art. 65. 
(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 10/1995 )
1. 
Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali) le parole: "
le USL torinesi
" sono sostituite dalle seguenti: "
la Città di Torino
".
Art. 66. 
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 18/2007 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2017 n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente: "
1.
La Conferenza dei sindaci di ASL di cui all' articolo 15 della l.r. 10/1995 e, per la Città di Torino, la Conferenza dei presidenti di circoscrizione, concorrono alla definizione degli indirizzi generali di programmazione socio-sanitaria nelle forme e nei termini previsti dall' articolo 3, comma 14 del d.lgs. 502/1992 , nonché dalle linee approvate dal Consiglio regionale.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente: "
3.
Le modalità di funzionamento della Conferenza sono disciplinate dall' articolo 15 della l.r. 10/1995 . Per la Città di Torino le competenze di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) sono esercitate dalla Conferenza dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale riunita sotto la presidenza del sindaco o suo delegato.
".
Art. 67. 
(Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza)
1. 
Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario regionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6 del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, sino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
CAPO XIII 
DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI
Art. 68. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 2/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) dopo le parole: "
in coerenza con la pianificazione regionale
" sono inserite le seguenti: "
e con il Piano paesaggistico regionale
".
Art. 69. 
(Modifiche all'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
piano regolatore generale comunale (PRGC)
" sono inserite le seguenti: "
e dal Piano paesaggistico regionale
".
Art. 70. 
(Modifiche all'articolo 28 bis della l.r. 2/2009 )
1. 
Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 bis della l.r. 2/2009 ) è aggiunta la seguente: "
c bis)
il rispetto delle finalità e delle misure di tutela paesaggistica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le aree oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del d. lgs. 42/2004 .
".
Art. 71. 
(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 5 bis dell'articolo 41 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) dopo le parole: "
previo parere vincolante della Giunta
" sono inserite le seguenti: "
specificamente riferito alla valutazione della sussistenza di figure professionali in possesso delle necessarie competenze tecniche
".
Art. 72. 
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 23/2016 )
1. 
Al comma 7 bis dell'articolo 1 della l.r. 23/2016 le parole: "
che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi
" sono soppresse.
2. 
Al comma 8 bis dell'articolo 1 della l.r. 23/2016 dopo le parole: " ", le parole:"
la commercializzazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'utilizzo, in sostituzione di materiali da cava,
".
Art. 73. 
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2016 )
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 23/2016 è inserito il seguente: "
4 bis.
Per gli interventi di cui al comma 4 sono comunque fatti salvi i principi generali delle norme in materia ambientale di cui alle parti prima e seconda del d. lgs. 152/2006 , nonché le norme in materia di sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto medesimo e alle relative norme attuative. Tali interventi sono soggetti al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2.
".
Art. 74. 
(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 12/2017)
1. 
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) è inserito il seguente: "
1 ter.
Qualora nei confronti degli enti di cui al comma 1 venga disposta l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 , gli stessi sono assoggettati al Codice del Terzo settore, con particolare riferimento agli articoli 4, comma 2, 22, comma 1 bis e, nel caso di fondazioni del Terzo settore, altresì all'articolo 90. L'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore costituito presso la Regione Piemonte esercita le funzioni di cui al comma 2 ai sensi dell' articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 .
".
Art. 75. 
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 5/2018)
1. 
Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) le parole: "
dal sindaco
" sono sostituite dalle seguenti: "
con licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell' articolo 57 del regio decreto 18 giugno 1930, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
".
Art. 76. 
(Modifiche all'articolo 111 della l.r. 1/2019)
1. 
Al comma 10 bis dell'articolo 111 della l.r. 1/2019 , come inserito dall' articolo 1 della l.r. 33/2021 , le parole: "
articolo 1, comma 1
", sono sostituite dalle seguenti: "
articolo 43, comma 2 bis
".
Art. 77. 
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 10/2021)
1. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 10 (Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio) le parole: "
, con particolare riguardo all'emersione dei delitti
" sono soppresse.
Art. 78. 
(Modifiche allal.r. 11/2021)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 11 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualità) le parole: "
con sede legale
" sono soppresse.
Art. 79. 
(Modifiche alla l.r. 19/2021)
1. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)) le parole: "
e delle altre forze dell'ordine coinvolte
" sono soppresse.
Art. 80. 
(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 25/2021)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2021) è sostituito dal seguente: "
1.
Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: 5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall' articolo 19 della legge 157/1992 , anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori nominativamente individuati, in possesso di specifica formazione, sulla base di programmi concordati con ISPRA, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni.
".
Art. 81. 
(Modifiche all'articolo 101 della l.r. 25/2021)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 101 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2021) è sostituito dal seguente: "
1.
Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al DPCM 10 febbraio 1984 ) è sostituito con il seguente: 8. È consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata, nel rispetto delle vigenti prescrizioni tecniche a tutela dell'integrità dei campioni e della sicurezza del personale deputato.
".
Art. 82. 
(Modifiche allal.r. 33/2021)
1. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023) le parole: "
articolo 1, comma 1
" sono sostituite dalle seguenti: "
articolo 43, comma 2 bis
".
Art. 83. 
(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/2022)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) le parole: "
è consentita, per i locali destinati ad uso abitativo, un'altezza utile netta interna di 2,20 metri per i fabbricati ubicati oltre i 1.000 metri sul livello del mare e 2,40 metri per i fabbricati ubicati al di sotto dei 1000 metri sul livello del mare anche in caso di mutamento della destinazione d'uso
" sono sostituite dalle seguenti: "
si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ai sensi dell' articolo 10, comma 2 del decreto legge 76/2020 , convertito con modificazioni dalla legge 120/2020
".
Art. 84. 
(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/2022)
1. 
Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 7/2022 le parole: "
dal regolamento edilizio comunale o , in difetto dalle linee guida emanate ai sensi dell' articolo 11, comma 4, della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione e radiazioni ionizzanti)
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai sensi del d. lgs. 101/2020
".
Art. 85. 
(Abrogazione degli articoli 44 e 45 della l.r. 7/2022)
1. 
Gli articoli 44 e 45 della l.r. 7/2022 sono abrogati.
CAPO XIV 
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 86. 
(Modifiche alla l.r. 32/1982)
1. 
Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituito dal seguente: "
5.
E' vietato parcheggiare nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati allo sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatti salvi i casi di manifestazioni autorizzate e solo per la durata delle stesse e nei limiti e con le modalità previsti dall'autorizzazione medesima.
".
Art. 87. 
(Modifiche alla l.r. 25/1994 . Trasformazione delle concessioni di acque minerali e termali da perpetue a temporanee)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 21, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , come sostituito dall' articolo 96, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , le concessioni di acque minerali e termali perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 , sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di anni 20 a decorrere dalla medesima data.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) è abrogato.
Art. 88. 
(Modifiche allal.r. 8/2006)
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi) è abrogato.
Art. 89. 
(Disposizioni relative all'identificazione delle strutture turistiche ricettive)
1. 
In attuazione del decreto del Ministero del Turismo 29 settembre 2021, n. 161 (Modalità di realizzazione e di gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all' articolo 13 quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ), la Regione Piemonte istituisce un codice identificativo di riconoscimento (CIR) a favore dei titolari e gestori delle strutture turistiche ricettive al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare una maggiore tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità.
2. 
I soggetti titolari o gestori di strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché coloro che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di una struttura turistica ricettiva con persone che dispongono di tali immobili da mettere a disposizione del turista, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo di cui al comma 1 in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
3. 
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione pecuniaria prevista all' articolo 13 quater, comma 8 del d.l. 34/2019 .
Art. 90. 
(Abrogazioni)
1. 
Le leggi regionali di cui all'allegato B sono abrogate.
Art. 91. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.