Disegno di legge regionale n. 235 presentato il 19 dicembre 2022
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie.

Art. 1. 
(Esercizio provvisorio)
1. 
Ai sensi dell' articolo 66 dello Statuto della Regione e dell' articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), dal 1° gennaio 2023 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2022-2024 della Regione, approvato con legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024), come modificato dai successivi provvedimenti legislativi di assestamento e di variazione di bilancio adottati nel corso dell'anno 2022.
2. 
Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011 .
3. 
Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese programmate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alle spese per investimenti collegati all'Accordo tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , alle spese previste dalla delibera 28 luglio 2020, n.41 del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica, ed alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza.
4. 
Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio di cui al punto 8.13 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011 .
Art. 2. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.