Disegno di legge regionale n. 231 presentato il 25 novembre 2022
Bilancio di previsione finanziario 2023-2025

Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2023 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono previste entrate di competenza per 20.021.846.875,13 euro e di cassa per 16.625.266.724,77 euro, e spese di competenza per 20.021.846.875,13 euro e di cassa per euro 16.625.266.724,77 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2024 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d. lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 19.537.930.132,79 euro e spese di competenza per 19.537.930.132,79 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2025 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d. lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 19.378.676.591,41 euro e spese di competenza per 19.378.676.591,41 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 1 );
b) 
il prospetto delle spese di bilancio per titoli e per missioni, programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 2 );
c) 
il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 3 );
d) 
il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 4 );
e) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) ( allegato 5 ).
Art. 3. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione 2023-2025 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
Al prelievo dal fondo di cui al comma 1 di somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 4. 
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025 sono altresì iscritti i seguenti fondi:
a) 
Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b) 
Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c) 
fondo occorrente a fare fronte agli oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.