"Proposta di legge di iniziativa popolare: 'Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico'"
Art. 1.
(Finalita')
1.
La Regione, nell'ambito delle competenze a essa spettanti in materia di tutela della salute e delle politiche sociali promuove iniziative e azioni dirette a:
a)
prevenire la dipendenza da gioco anche attraverso la diffusione della conoscenza dei rischi correlati al gioco d'azzardo e delle sue pesanti conseguenze a livello familiare, sociale e lavorativo;
b)
disincentivare l'accesso al gioco, anche se lecito, vietando la collocazione di apparecchi da gioco in prossimità dei luoghi frequentati dalle persone più vulnerabili;
c)
contenere l'impatto negativo delle attività connesse al gioco lecito sulla qualità del contesto urbano, sulla sicurezza, sulla viabilità e sull'inquinamento acustico.
Art. 2.
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
"gioco d'azzardo patologico (GAP)": la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
b)
"sale da gioco": i locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell'
articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
c)
"sale scommesse": gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell'
articolo 88 del r.d. 773/1931
;
d)
"spazi per il gioco": gli spazi riservati ai giochi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;
e)
"apparecchi per il gioco": gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
.
Art. 3.
(Osservatorio regionale sul fenomeno delle dipendenze da gioco)
1.
È istituito l'Osservatorio regionale sul GAP quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.
2.
L'Osservatorio resta in carica per l'intera legislatura. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g) e h) sono rieleggibili.
3.
L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il funzionamento, le risorse materiali e il supporto del relativo personale.
4.
L'Osservatorio è composto da:
a)
l'assessore regionale competente in materia di sanità, che lo preside o da suo delegato;
b)
gli assessori regionali competenti in materia di politiche sociali, istruzione e formazione nonché di commercio, o loro delegato;
c)
tre consiglieri regionali scelti nel rispetto della rappresentanza delle minoranze;
d)
sei rappresentanti del terzo settore di cui tre con comprovata esperienza rispettivamente in materia di lotta al GAP, contrasto al fenomeno dell'usura e contrasto al fenomeno del sovraindebitamento e lotta alla criminalità organizzata;
e)
un rappresentante delle associazioni delle imprese operanti nel settore;
f)
tre esperti in materie attinenti al GAP, scelti tra medici, psicologi, sociologi o giuristi designati dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio;
g)
tre rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni regionali degli enti locali;
h)
un rappresentante per ciascuna ASL;
i)
tre rappresentati per i tre sindacati : CIGL, CISL, UIL.
5.
L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a)
relaziona annualmente sui risultati del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate in favore dei soggetti dipendenti da GAP;
b)
formula pareri e proposte alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1;
c)
elabora le linee guida per la formazione e l'aggiornamento obbligatorio dei gestori e del personale impiegato nelle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del personale impiegato negli enti del terzo settore per i servizi nell'area delle dipendenze.
6.
L'Osservatorio propone al Consiglio regionale il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico.
7.
La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.
Art. 4.
(Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico)
1.
Il Consiglio regionale, su proposta dell'Osservatorio, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, approva il Piano integrato con validità triennale, al fine di promuovere e incentivare:
a)
interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione, informazione e comunicazione, volte, in particolare, a:
1)
accrescere la conoscenza e la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo patologico per i giocatori, specialmente se minori, e le loro famiglie;
2)
informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da enti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
3)
informare genitori e famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
b)
iniziative volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul governo del territorio;
c)
assistenza e consulenza telefonica, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito di cui all'
articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931
e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), per la cura e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
d)
campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;
e)
interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco;
f)
monitoraggio del numero di controlli effettuati e delle sanzioni comminate in caso di inosservanza della presente legge, attraverso una richiesta annuale agli organi preposti.
2.
Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ed accordi con i comuni, in forma singola o associata, le ASL, i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore.
Art. 5.
(Logo regionale, giornata dedicata e sezione specifica sui siti degli enti locali)
1.
È istituito il logo regionale "Libero da slot". La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un concorso per la progettazione grafica del logo, la cui partecipazione è riservata agli istituti scolastici e formativi secondari di secondo grado e alle agenzie formative che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) della Regione. La partecipazione è a titolo gratuito.
2.
La Regione diffonde la conoscenza sul territorio regionale del logo di cui al comma 1.
3.
Il logo di cui al comma 1 è rilasciato agli enti locali che lo distribuiscono a tutti gli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'
articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931
. Ogni comune può istituire un elenco per censire e aggiornare annualmente gli esercizi che aderiscono all'iniziativa "Libero da slot" e lo può pubblicare sul proprio sito istituzionale nell'apposita sezione tematica di cui al comma 5.
4.
La Regione istituisce la giornata "Libero da slot", all'interno di percorsi formativi continuativi, dedicata a sensibilizzare, in collaborazione con gli istituti di ogni ordine e grado e con le università, le nuove generazioni sul tema del contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico per prevenirne i rischi.
5.
Al fine di incentivare l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo patologico, in accordo con le ASL, la Regione trasmette tutto il materiale informativo e istituzionale sui rischi derivanti dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico agli enti locali di tutto il territorio piemontese, per la predisposizione all'interno dei rispettivi siti istituzionali di una sezione specifica titolata "Lotta e contrasto al gioco d'azzardo patologico (GAP)".
Art. 6.
(Partecipazione del Terzo settore)
1.
I soggetti del Terzo settore che sono attivi nel contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e che operano negli ambiti individuati dall'articolo 1 partecipano all'attuazione della presente legge.
2.
La Regione può concedere contributi per il finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1 volti a promuovere interventi di prevenzione, ad assicurare consulenza e orientamento, nonché a favorire il reinserimento sociale e lavorativo in favore di persone affette da dipendenza da gioco e delle loro famiglie.
Art. 7.
(Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del GAP)
1.
La Regione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, le forze armate e di polizia, nonché le ASL, promuove azioni di sensibilizzazione e prevenzione, indirizzate alle fasce sociali a rischio, ai soggetti maggiormente vulnerabili e in particolare ai giovani.
2.
Le azioni di sensibilizzazioni e prevenzione di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a)
informare e sensibilizzare le persone sui rischi connessi alla pratica del gioco d'azzardo ed in particolare sul pericolo di sviluppare una dipendenza nonché sulle ricadute sul piano della salute, sul piano economico, sociale, lavorativo, della vita di relazione e dei rapporti familiari;
b)
informare e sensibilizzare i gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e gli esercenti dei locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'
articolo 110 del r.d. 773/1931
che predispongono e adottano, attraverso le associazioni di categoria, un codice etico di autoregolamentazione. Tale codice è finalizzato a responsabilizzare gestori ed esercenti alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori, al rigoroso rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e dei limiti imposti dalla presente legge e dai regolamenti comunali, anche al fine di prevenire e contrastare condotte illecite a opera della criminalità organizzata.
3.
La Regione, tramite le ASL, rende disponibili ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco.
4.
I gestori di sale da gioco o di spazi per il gioco e di sale scommesse ritirano, presso gli uffici delle ASL, il materiale di cui al comma 3 e monitorano l'efficacia del divieto di utilizzo degli apparecchi da parte di minori.
5.
La Regione, tramite le ASL, rende disponibile ai soggetti di cui al comma 4 un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.
6.
Il materiale fornito ai sensi del comma 3 è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.
Art. 8.
(Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito)
1.
Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:
a)
istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le Università, le scuole dell'infanzia e gli asili nido;
b)
centri e istituti di formazione professionale per giovani e adulti;
c)
luoghi di culto, nonché cimiteri, case funerarie e camere mortuarie;
d)
impianti sportivi;
e)
ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
f)
strutture ricettive anche non residenziali, quali i centri diurni per categorie protette, centri di salute mentale, consorzi di servizi sociali, nonché luoghi di aggregazione giovanile, ludoteche, biblioteche pubbliche, oratori e centri di aggregazione per anziani;
g)
istituti di credito, money transfer, banche, uffici postali e sportelli bancomat;
h)
esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
i)
movicentro e stazioni ferroviarie.
2.
I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3.
I comuni possono pubblicare sul loro sito istituzionale, nell'apposita sezione di cui all'articolo 5, comma 5, la mappatura dei luoghi sensibili insistenti nei loro territori. Tale mappatura è aggiornata tempestivamente.
4.
La collocazione degli apparecchi rispetta le distanze di cui al comma 1, anche quando il luogo sensibile insiste sul territorio di un comune limitrofo.
5.
Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
non vanno oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.
6.
Negli esercizi commerciali diversi dalle sale gioco e sale scommesse ove l'attività prevalente è diversa dall'esercizio di giochi e scommesse gli apparecchi per il gioco sono collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio. La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all'attività principale. I comuni disciplinano le modalità di separazione tra i diversi ambienti.
7.
Non è consentita l'installazione e la presenza di apparecchi per il gioco di cui all'
articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931
, negli esercizi:
a)
di dimensione inferiore ai 25 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedono vincite in denaro;
b)
negli esercizi con superficie calpestabile non inferiore ai 25 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri.
8.
Negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri di cui all'
articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931
è consentita l'installazione e la presenza di un numero di apparecchi non superiore a due.
9.
Negli esercizi pubblici quali bar, tabaccherie, ristoranti e altri esercizi a questi assimilati, si possono esporre biglietti o tagliandi di lotterie nazionali a estrazione istantanea in appositi e delimitati spazi che non superano il 30 per cento della superficie espositiva totale.
Art. 9.
(Limitazioni all'esercizio del gioco)
1.
I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali, anche ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente norma, all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
, nella misura massima di dieci ore di funzionamento nell'arco delle ventiquattro ore, suddivise in almeno due differenti fasce orarie, con attivazione del funzionamento, a tutela dei soggetti vulnerabili per età, successiva alle ore 12 all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 10.
(Divieto di pubblicità)
1.
Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del rd. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
2.
La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.
3.
I divieti in materia di pubblicità, all'esterno dei locali che ospitano sale da gioco, sale scommesse, ricevitorie, agenzie ippiche, sale bingo e qualunque altro genere di attività che offre giochi con vincite in denaro, comunque denominati, in qualunque forma espressi, sono quelli previsti dall'
articolo 9, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87
"Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".
Art. 11.
(Divieto di utilizzo da parte dei minori)
1.
In osservanza di quanto previsto dall'
articolo 7, comma 8, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189
, è fatto divieto di accesso ai minori di anni diciotto:
a)
nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo;
b)
nelle aree ovvero nelle sale slot e sale bingo in cui sono installati i video terminali di cui all'
articolo 110, comma 6, lettera b), del r.d. 773/1931
;
c)
nei punti vendita in cui si esercita, quale attività principale o secondaria, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
2.
È vietata la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. È, altresì, vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco, di cui all'
articolo 110, comma 7, lettera c bis), del r.d.773/1931
.
3.
Il titolare delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) è tenuto a identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età è manifesta, come previsto vigente disciplina in materia.
4.
Con riferimento ai punti per il gioco di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), l'accertamento della maggiore età e la conseguente possibilità di utilizzo degli apparecchi per il gioco avviene attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria posizionato su ogni apparecchio del gioco lecito, nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali.
Art. 12.
(Attuazione degli interventi)
1.
La Regione attua gli interventi previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse regionali disponibili in materia di prevenzione sanitaria, nonché delle risorse statali ripartite ai sensi dell'
articolo 1, comma 133 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2015") e dell'
articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016").
2.
Gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi obbligatori di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera c), sono a carico dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
.
Art. 13.
(Funzioni di vigilanza e controllo e obblighi dei comuni)
1.
Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dai comuni.
2.
I comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione della stessa.
Art. 14.
(Sanzioni)
1.
Ferma restando la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'
articolo 22 del d. lgs. 1 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'
articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
), la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 a euro 10.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
, nonché alla chiusura del medesimo.
2.
Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000,00 a euro 2.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
.
3.
Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.
4.
La violazione del divieto di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. La mancanza dell'idoneo lettore di cui all'articolo 11, comma 4, su ogni apparecchio per il gioco comporta la disattivazione dello stesso fino ad adeguamento alla normativa.
5.
In caso di violazione dell'obbligo di formazione e aggiornamento, il comune diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica, in ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000,00 a euro 2.000,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.
6.
In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 5, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.
7.
Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
8.
L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative a sostegno di iniziative promosse da associazioni a tutela dei consumatori, dei familiari delle vittime di gioco d'azzardo, per recupero soggetti patologici o comunque per finalità sociali o assistenziali.
9.
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
10.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella
legge regionale 28 novembre 1989, n. 72
(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
11.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata secondo le modalità di cui all'
articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3
(Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
Art. 15.
(Incentivi)
1.
La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comun- que denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco lecito di cui all'arti- colo 110, comma 6, del
r.d. 773/1931
e di materiale pubblicitario relativo al gioco lecito all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi.
2.
La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comun- que denominati, per le iniziative culturali, sociali e sportive, considera titolo di preferenza la distri- buzione di materiale informativo volto a informare e sensibilizzare sui rischi connessi e legati al gioco d'azzardo patologico.
3.
A partire dal 2023 la Regione applica un aumento dell'IRAP nella misura dello 0,92 per cento per chi installa o non rimuove gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 commi 6 e 7 del
r.d. 773/1931
e una diminuzione dello 0,50 per cento della stessa imposta per coloro che li rimuovono.
4.
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per beneficiare della ri- duzione di aliquota di cui al comma 2.
Art. 16.
(Politiche attive del lavoro)
1.
Al fine di contemperare le eventuali ricadute occupazionali prodotte dalla riorganizzazione e ristrutturazione del comparto a seguito dell'applicazione della presente legge e di tutelare le condizioni di reddito e lavoro per tutti i lavoratori che saranno coinvolti, la Regione attiva tutti gli strumenti di riqualificazione e ricollocazione previsti dalle politiche attive per il lavoro.
2.
La Regione attiva altresì tavoli di verifica semestrali con le parti sociali per monitorare ed intervenire preventivamente su questi problemi.
Art. 17.
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 46 e 71, comma 1, dello
Statuto
, sulla base di apposite relazioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 3, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione e al contrasto del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno ogni diciotto mesi, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni in ordine:
a)
alle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge e alle iniziative realizzate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio;
b)
all'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza in Piemonte, anche in confronto alla situazione nazionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
;
c)
alle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge;
d)
agli interventi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera c), nonché alla partecipazione ai diversi interventi, con particolare riferimento a quelli obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività;
e)
alle attività svolte dal servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
f)
alle iniziative promosse e sostenute dalla Regione in materia di sensibilizzazione e formazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), e dei soggetti coinvolti, nonché al censimento inerente l'elenco previsto dall'articolo 5, comma 3;
g)
alle dimensioni, alle caratteristiche e alla distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
h)
al grado di soddisfazione dei servizi offerti rispetto alla domanda espressa e all'eventuale conseguente miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;
i)
al livello di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ASL e dai gestori, con particolare riferimento al logo regionale "Slot, no grazie!";
l)
all'impatto sulla diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale, rispetto alla situazione preesistente, con particolare riferimento ai luoghi sensibili;
m)
ai finanziamenti, ai benefici e ai vantaggi economici per i quali la Regione ha considerato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, requisito preferenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi, nonché alle loro dimensioni economiche;
n)
agli atti adottati dai comuni e trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2 e all'articolo 9, comma 1;
o)
alle modalità specifiche di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge.
3.
Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a)
una stima del contributo attribuibile al complesso delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge;
b)
una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori dei servizi dedicati e delle organizzazioni del terzo settore competenti, nonché tra i portatori di interesse.
4.
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5.
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, e 3. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 12.
Art. 18.
(Norme transitorie)
1.
I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse nonché gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati e in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'articolo 8 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2 I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
se gli stessi sono collocati all'interno dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.
Art. 19.
(Abrogazioni)
1.
La
legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)) è abrogata.
Art. 20.
(Disposizione finanziaria)
1.
Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 955.000,00 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, a valere sulla missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, trovano copertura mediante trasferimenti ministeriali relativi al Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), di cui all'
articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016).