Proposta di legge regionale n. 226 presentata il 05 agosto 2022
"Proposta di legge di iniziativa popolare: 'Norme per promuovere le pari opportunita' tra donne e uomini nell'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Piemonte'"

Art. 1. 
(Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale regionale)
1. 
La Regione Piemonte promuove l'equilibrio della rappresentanza e le condizioni di parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive di Consigliere regionale e di Presidente della Regione Piemonte e rimuove gli ostacoli che ne impediscono il raggiungimento, in attuazione degli Articoli 3, 51, primo comma, 117, settimo comma, della Costituzione e dell' Articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' Articolo 122, primo comma, della Costituzione , così come modificate dalla legge n. 20 del 15 febbraio del 2016), nonché dell' Articolo 13, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte .
2. 
Ogni lista regionale e provinciale di cui alle leggi 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario e successive modificazioni) e 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale e successive modificazioni), a pena di inammissibilità, è composta da candidate e candidati elencati in ordine alternato tra candidati di genere diverso.
3. 
In ogni lista regionale e provinciale di cui alle leggi 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario e successive modificazioni) e 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale e successive modificazioni), a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati e delle candidate è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale; se il numero dei candidati e delle candidate è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro.
4. 
Fermo restando quanto previso al comma 3, in ogni lista provinciale di cui alle leggi 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario e successive modificazioni) e 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale e successive modificazioni) è presente, a pena di inammissibilità, il seguente numero di candidate e candidati:
a) 
due, se il numero di seggi assegnato alla rispettiva circoscrizione è pari ad uno o a due;
b) 
non superiore al numero di consiglieri e di consigliere da eleggere nel collegio e non inferiore alla metà, con aumento e arrotondamento, in ogni caso, al numero pari superiore, se il numero dei seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari o superiore a tre.
5. 
L'ufficio centrale circoscrizionale, nell'ambito ed entro il termine delle operazioni previste dall' art. 10 comma 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale e successive modificazioni), verifica se ogni lista regionale e provinciale di cui alle leggi 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario e successive modificazioni) e 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale e successive modificazioni) rispetti le condizioni di ammissibilità di cui ai commi 2, 3 e 4 che precedono. In caso di mancato rispetto di una o più delle condizioni di ammissibilità predette, l'ufficio centrale circoscrizionale dichiara le liste inammissibili. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 commi da 2 a 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale e successive modificazioni).
6. 
L'elettore o l'elettrice può esprimere per i candidati o le candidate compresi nelle liste provinciali di cui alle leggi 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario e successive modificazioni e successive modificazioni) e 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale e successive modificazioni) fino a due voti di preferenza con le modalità di cui al successivo comma 7. L'espressione di due preferenze per candidate o candidati appartenenti allo stesso genere comporta l'annullamento della seconda preferenza.
7. 
La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale della Regione Piemonte avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate alle eventuali indicazioni di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore o l'elettrice esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere il voto o i due voti di preferenza nelle apposite righe della scheda, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore o l'elettrice esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.
Art. 2. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.