Interventi di sostegno allo sviluppo dell'agricoltura urbana e periurbana
Primo firmatario
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, e
articolo 9, comma 3, della Costituzione
, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, e in linea con le missioni del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché di favorire buone pratiche di rigenerazione urbana finalizzate al recupero di aree dismesse, di risparmio energetico, di resilienza ai cambiamenti climatici e di incremento del tasso di approvvigionamento degli alimenti a chilometro zero, sostiene, negli insediamenti urbani e periurbani:
a)
le produzioni agricole ottenute con tecniche di coltivazione sia convenzionali e sia innovative;
b)
la realizzazione di orti urbani e periurbani di tetti verdi e di infrastrutture verdi multifunzionali.
2.
La Regione inoltre:
a)
valorizza il ruolo economico, sociale, ambientale e culturale delle aree agricole periurbane e dell'agricoltura praticata su tali aree;
b)
sostiene l'agricoltura di prossimità e le filiere corte;
c)
promuove la conservazione e la ricostituzione del paesaggio e della biodiversità nonché le attività formative, didattiche e ricreative;
d)
favorisce la salvaguardia delle risorse idriche e l'abbattimento di fitofarmaci e di altri prodotti chimici al fine di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura in termini di consumo di suolo e di contrasto all'abbandono o al sottoutilizzo.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, si intende per:
a)
vertical farming o agricoltura verticale: sistema di coltivazione agricola in camere di crescita chiuse a controllo ambientale totale, in assenza di terreno ovvero fuori suolo o anche in assenza di luce naturale, sviluppate su moduli verticali sovrapposti, sfruttando la combinazione di tecniche quali l'acquaponica, l'idroponica o l'aeroponica;
b)
vertical farm o fattoria verticale: strutture nelle quali si realizzano sistemi di coltivazione di cui alla lettera a);
c)
coperture o tetti verdi: coperture vegetali realizzate sui tetti o sulle pareti degli edifici costituite da specie erbacee, arboree o arbustive e destinate a scopi alimentari o anche ornamentali, nonché finalizzate al miglioramento dell'isolamento termico, al risparmio energetico e al potenziamento della sostenibilità ambientale;
d)
infrastrutture verdi multifunzionali: interventi di forestazione urbana di cui all'
articolo 6, legge 14 gennaio 2013, n. 10
(Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) nonché in attuazione della
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16
(Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) e nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
) e del piano paesaggistico regionale (PPR);
e)
orti urbani e periurbani: tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città, che insistono su aree pubbliche o asservite alla disponibilità dei comuni con convenzione, attrezzati con impianto fisso di irrigazione, locale ricovero attrezzi ed eventuali recinzioni o altre pertinenze necessarie che rispettino i regolamenti e gli atti di pianificazione comunali. Tali orti contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo;
f)
aree agricole periurbane: aree agricole caratterizzate dalla prossimità al tessuto urbano consolidato che svolgono funzione di filtro con le aree urbanizzate, favorendo la biodiversità, il recupero e la valorizzazione delle risorse genetiche agricole, la salvaguardia e la creazione di spazi rifugio per la flora e la fauna nonché la conservazione degli stock di carbonio esistenti nei suoli.
Art. 3
(Interventi)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa di tutela dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici, e della salute pubblica, nonché della programmazione e pianificazione ambientale e urbanistica volta alla riqualificazione degli ambiti già urbanizzati, nonché al contenimento del consumo di suolo, di cui all'
articolo 1 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela ed uso del suolo) le fattorie verticali possono essere realizzate anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), esclusivamente in edifici esistenti eseguiti in forza di titolo abilitativo legittimo o per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria e sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso urbanistiche previste dalla normativa vigente.
2.
La realizzazione di fattorie verticali non è ammessa negli edifici classificati beni storico-artistico-monumentali, oggetto di tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
), siti all'interno dei Nuclei di antica formazione (NAF) individuati dal Piano delle regole.
3.
È ammessa la nuova costruzione di fattorie verticali nel rispetto della pianificazione urbanistica e paesaggistica di cui alla
l.r. 56/1977
, nonché del programma di sviluppo rurale (PSR).
4.
I comuni, con delibera di consiglio, possono individuare gli ambiti territoriali esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1.
5.
Le coperture o tetti verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), le infrastrutture verdi multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e gli orti urbani e periurbani, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), implementando il sistema del verde urbano e la produzione di servizi ecosistemici, sono attrezzature di interesse generale, la cui realizzazione può concorrere al fabbisogno delle dotazioni per servizi, di cui all'
articolo 22 della l.r. 56/1977
, nella misura massima del dieci per cento. I comuni, con delibera consiliare, adeguano i loro strumenti di pianificazione e programmazione determinandosi in ordine alle relative percentuali. Se le coperture o tetti verdi sono realizzati su edifici privati, l'impegno alla manutenzione del verde deve essere garantito dal richiedente previa stipula di apposita convenzione con il comune, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al presente comma.
6.
Agli interventi di recupero degli edifici esistenti per l'insediamento delle fattorie verticali e alla realizzazione di coperture e tetti verdi si applicano gli incentivi in materia di misure per la rigenerazione urbana di cui al
Capo IV della l.r 16/2018
. Gli interventi di cui al presente comma, ove comportano variazione dello strumento urbanistico generale, sono approvati con la procedura di cui all'
articolo 17 bis, comma 5, della l.r. 56/1977
.
7.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e a sostegno delle iniziative di cui al presente articolo, la Giunta regionale può prevedere specifiche agevolazioni e misure di sostegno finanziario, nonché priorità di finanziamento all'interno dei bandi regionali e di azioni formative, promozionali e divulgative.
Art. 4
(Accesso al sostegno regionale)
1.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, individua, in particolare:
a)
le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo per l'accesso al sostegno finanziario di cui all'articolo 3, comma 7, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5;
b)
i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo l'ordine di priorità di cui al comma 2, nonché l'eventuale divieto di cumulo tra i benefici concessi ai soggetti di cui all'articolo 5;
c)
gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione degli stessi;
d)
le cause di decadenza e revoca, nonché le modalità di recupero delle somme erogate.
2.
La selezione e la valutazione degli interventi per la concessione dei contributi è effettuata, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e a parità di validità ed efficacia dell'intervento proposto, secondo criteri che tengono conto del seguente ordine di priorità:
a)
ecosostenibilità e aumento della biodiversità;
b)
coerenza con quanto previsto nella vigente programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale e per i progetti di rigenerazione urbana;
c)
aggregazione in filiera, specie se corta, e implementazione di reti tra soggetti in grado di erogare servizi di supporto al settore dell'agricoltura verticale e degli orti urbani e periurbani;
d)
interventi che prevedono rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore dell'agricoltura verticale e degli orti urbani e periurbani;
e)
recupero di fabbricati dismessi, di aree agricole abbandonate o sottoutilizzate e attività correlate a consumo di suolo zero.
3.
La Giunta regionale destina una quota pari al trentacinque per cento delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 3, comma 7, a iniziative senza scopo di lucro intraprese da associazioni con finalità sociali e del di volontariato, per la gestione di orti urbani e periubani.
4.
Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato a eccezione dei casi in cui gli stessi sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 5
(Soggetti beneficiari) L'articolo è stato riformulato, chiarendo alcuni beneficiari, in modo da evitare l'ipotesi di soppressione
1.
I seguenti soggetti possono beneficiare delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 3 comma 7, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel provvedimento attuativo di cui all'articolo 4:
a)
l'imprenditore che esercita le attività di agricoltura verticale;
b)
il proprietario dell'edificio in cui viene realizzata la fattoria verticale; b) i comuni e i soggetti gestori o proprietari degli orti urbani e periurbani;
c)
il proprietario dell'edificio sul quale viene realizzato il tetto verde;
d)
l'amministrazione titolare della infrastruttura verde multifunzionale.
Art. 6
(Informazione e tracciabilità)
1.
La Regione divulga e pubblicizza in apposita sezione del sito istituzionale la caratterizzazione delle iniziative di agricoltura urbana e periurbana, con relativa certificazione di tracciabilità delle aziende e delle filiere produttive, le azioni di sostegno realizzate e i risultati ottenuti, nonché il numero degli impreditori e le caratteristiche degli impianti di coltivazione e di trasformazione.
2.
Ai fini della tracciabilità delle filiere produttive, la Regione promuove l'impiego delle tecnologie di traccibilità blockchain, nonché le certificazioni dei sistemi di gestione aziendale, ambientali e di prodotto, anche con riferimento agli imballaggi e all'etichettatura, nonché "good manufacturing practices" (GMP) nei diversi settori di utilizzo e in particolare nella sicurezza alimentare.
Art. 7
(Governance e sviluppo di progetti di rete)
1.
La Regione promuove e coordina progetti di rete e iniziative di "urban food policy" con le città capoluogo per sostenere l'attuazione di iniziative coerenti con le finalità della presente legge anche, in particolare, per favorire lo sviluppo ed il consolidamento dei distretti del cibo, dei mercati contadini e delle filiere corte di rifornimento alimentare dei centri urbani e per diffondere, al contempo, sistemi alimentari territoriali più sostenibili.
Art. 8
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello
Statuto
, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione delle tecniche di coltivazione urbana e periurbana.
2.
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, in particolare, su:
a)
lo stato di attuazione della legge;
b)
la tipologia di interventi realizzati di cui all'articolo 3, con particolare riferimento alle innovative pratiche agrotecniche;
c)
il numero e la tipologia di soggetti che ha beneficiato dei contributi regionali ed, eventualmente, europei e nazionali;
d)
l'eventuale sviluppo e utilizzo di soluzioni innovative, compresa la tecnologia blockchain, ai fini della tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari;
e)
le attività certificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
f)
le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
3.
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1.
Per il finanziamento delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 3, comma 7 è autorizzata, all'interno della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2, (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la spesa di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2023-2024.
2.
Per il finanziamento delle azioni formative, promozionali e divulgative di cui all'articolo 3, comma 7 è autorizzata, all'interno della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1, (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2023-2024.