Proposta di legge regionale n. 221 presentata il 05 settembre 2022
Promozione dell'autoconsumo e delle comunita' energetiche rinnovabili
Primo firmatario

SACCO SEAN

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione favorisce la produzione di energia da fonti rinnovabili, la sperimentazione e la promozione dell'efficientamento e della riduzione dei consumi energetici, anche in attuazione degli obiettivi fissati dall'Unione europea in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dalla direttiva 2019/944 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia nonché del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 "Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27 /UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE ".
2. 
La Regione favorisce la produzione di energia da fonti rinnovabili e persegue l'obiettivo di contrastare i fenomeni di povertà energetica e sociale, realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.
3. 
Per le finalità previste dal comma 1 la Regione promuove lo sviluppo delle comunità energetiche già costituite e sostiene la creazione di nuove. Promuove altresì la costituzione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
Comunità energetica rinnovabile: un soggetto giuridico di diritto autonomo ai sensi di quanto previsto dalla direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dall' articolo 31, comma 1, lettera b), d.lgs. 199/2021 , la cui partecipazione è volontaria e aperta a tutti i cittadini. L'esercizio dei poteri di controllo fa capo a persone fisiche, PMI, forme cooperative, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, associazioni, enti del terzo settore e di protezione ambientale, amministrazioni locali nonché imprese la cui partecipazione non può costituire attività commerciale o industriale principale;
b) 
Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito denominati gruppi di autoconsumatori: i gruppi costituiti da almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e si trovano nello stesso edificio o condominio.
Art. 3. 
(Promozione e sostegno)
1. 
La Regione istituisce misure di sostegno finanziario ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità energetiche rinnovabili, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, finalizzato alla copertura delle spese sostenute per:
a) 
Lo studio di fattibilità per la progettazione delle comunità energetiche rinnovabili o dei gruppi di autoconsumatori collettivi;
b) 
La progettazione di nuove comunità energetiche ovvero per l'avvio e la realizzazione di progetti di sviluppo delle comunità energetiche già costituite e la predisposizione della documentazione contrattuale.
Art. 4. 
(Criteri)
1. 
Ai fini della formazione delle graduatorie per la concessione del sostegno finanziario di cui all'articolo 3, la Giunta regionale individua, attraverso il regolamento di cui all'articolo 8, i criteri di valutazione delle domande pervenute, secondo il seguente ordine di priorità:
a) 
Presenza di uno o più enti locali;
b) 
Il coinvolgimento di membri con residenza o sede legale in comuni diversi;
c) 
Presenza di una o più imprese;
d) 
Presenza di nuclei familiari numerosi o a basso reddito;
e) 
Presenza di nuclei familiari con componenti portatori di handicap o costituiti da coppie di età inferiore ai trentacinque anni;
f) 
Numero di soggetti coinvolti.
Art. 5. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare definisce:
a) 
I criteri e le modalità per la concessione del sostegno finanziario di cui all'articolo 3;
b) 
I criteri e le modalità per la predisposizione delle graduatorie secondo l'ordine di priorità;
c) 
I criteri e le modalità di monitoraggio e di controllo delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori istituiti sul territorio;
d) 
I criteri e le modalità di revoca del contributo.
Art. 6. 
(Attività di monitoraggio)
1. 
La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi conoscitivi e le migliori pratiche per assicurare la più efficace gestione, realizza un sistema di monitoraggio delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori istituiti sul territorio.
2. 
La Regione realizza, altresì, un archivio delle buone prassi a cui i promotori delle comunità possono attingere per la costituzione delle comunità energetiche o dei gruppi di autoconsumatori.
3. 
Il sistema di monitoraggio è gestito da apposita struttura presso l'assessorato competente per materia, secondo i criteri e le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 7. 
(Clausola valutativa)
1. 
Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche e alla commissione consiliare competente una relazione che contenga, in particolare, le seguenti informazioni:
a) 
Una descrizione dello stato e degli esiti degli avvisi pubblici con l'indicazione del numero delle domande presentate e della relativa provenienza territoriale, di quelle ammesse a contributo e finanziate e di quelle ammesse a contributo e non finanziate;
b) 
Una descrizione delle caratteristiche dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità energetiche rinnovabile beneficiari del sostegno regionale, dei soggetti che vi hanno aderito, della loro distribuzione territoriale;
c) 
La tipologia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, indicando strumenti e modalità applicative;
d) 
I dati e le informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili raggiunte in virtù dell'istituzione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori beneficiari del sostegno regionale;
e) 
Le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il finanziamento delle misure di sostegno di cui all'articolo 3 è autorizzata, all'interno della missione 17 (energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 01 (fonti energetiche), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la spesa di euro 150.000,00 per il 2022 e di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo.
Art. 9. 
(Abrogazione di norme)
1. 
La legge regionale n. 12 del 03 agosto 2018 "
Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche
" è abrogata.