Disegno di legge regionale n. 220 presentato il 02 agosto 2022
Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024

Sommario:         

Art. 1. 
(Finanziamento di interventi per il miglioramento della qualita' dell'aria nelle aule scolastiche)
1. 
Al fine di garantire una adeguata ventilazione degli ambienti scolastici che contrasti l'accumulo e l'inalazione di particelle e aerosol di fluidi respiratori prevenendo il rischio di infezione non solo da Sars - Covid19 ma in generale delle malattie respiratorie, la Regione sostiene interventi volti a dotare di impianti di ventilazione e di depurazione dell'aria gli edifici scolastici, in quanto ambienti in cui si svolgono attività ad alta intensità e per molte ore consecutive.
2. 
Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.000.000,00 per l'annualità 2023 ed euro 2.000.000,00 per l'annualità 2024 nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.03 (Edilizia scolastica), titolo II (Spese in conto capitale).
3. 
Gli oneri di cui al comma 2 per gli esercizi finanziari considerati trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 17.
Art. 2. 
(Finanziamento del Fondo Acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura - contributi occupazione)
1. 
Al fine di finanziare il Fondo Acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura - contributi occupazione, al fine di continuare a sostenere le finalità del Fondo e del connesso bando, volte a contrastare i processi di deindustrializzazione in atto, a recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione, a salvaguardare il patrimonio di conoscenze e competenze professionali presente nei centri di ricerca e sviluppo del territorio, nonché per favorire il mantenimento, il miglioramento e/o il recupero dei livelli occupazionali , è iscritto uno stanziamento di 800.000 euro per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024 a valere sulla Missione 15 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) programma 15.03 (Sostegno all'occupazione) titolo I (Spese correnti).
2. 
Gli oneri di cui al comma 1 per gli esercizi finanziari considerati trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 17.
Art. 3. 
(Finanziamento a Politiche del lavoro a favore di imprese)
1. 
E' iscritto su un nuovo capitolo di spesa per l'annualità 2023 uno stanziamento pari ad euro 8.000.000,00 a valere sulla Missione 15 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) programma 15.03 (Sostegno all'occupazione) titolo I (Spese correnti), costituito per finanziare strumenti di politiche regionali del lavoro, destinato al sostegno delle imprese interessate dopo la soluzione di crisi aziendali da parte dei Fondo rilancio e sviluppo istituito presso Finpiemonte per la salvaguardia dell'occupazione e dei livelli di competitività a norma dell' art. 30 della l.r. 34/2008 .
2. 
Gli oneri di cui al comma 1 per gli esercizi finanziari considerati trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 17.
Art. 4. 
(Esenzione dal pagamento delle tasse sulle concessioni regionali)
1. 
Per l'anno 2022 sono esentate dal pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 16 della tabella A della tariffa approvata con decreto legislativo 21 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 ), le aziende faunistico venatorie e agri-turistico-venatorie le cui superfici ricadono nei territori in cui a causa dell'epidemia di peste suina africana (PSA) siano state imposte limitazioni all'attività venatoria e delimitati con deliberazione della Giunta regionale.
2. 
Le minori entrate di cui al comma 1, quantificate in E 116.458,94 per l'annualità 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 17.
Art. 5. 
(Rifinanziamento art 10 legge regionale n. 22 del 10 dicembre 2019 )
1. 
Lo stanziamento di 50.000,00 euro già autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2019 al 2021 a favore all'Ente di gestione dei Sacri Monti dal comma 1 dell'art 10 della legge regionale n. 22 del 10 dicembre 2019 , e finalizzato alla copertura degli oneri per le spese correnti della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, è rifinanziato nel triennio 2022 - 2024 nel rispetto delle specifiche condizioni indicate dall'articolo stesso.
2. 
Gli oneri di cui al comma 1 per gli esercizi finanziari considerati trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 17.
Art. 6 
(Erogazione di un contributo straordinario al Comune di Pradleves )
1. 
Al fine di consentire al Comune di Pradleves, di acquistare un terreno per la realizzazione di un presidio di carabinieri e carabinieri forestali, è iscritto per l'esercizio 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in un apposito capitolo uno stanziamento di euro 60.000,00 a valere sulla missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza), programma 03.02 (Sistema integrato di sicurezza urbana), titolo 2 (spese in conto capitale).
2. 
Gli oneri di cui al comma 1 per l'annualità 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 17.
Art. 7. 
(Proroga contrattuale del personale precario COVID del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19)
1. 
Al fine di sostenere gli importi delle voci del trattamento economico legate al personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale oggetto di proroga contrattuale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, ai sensi dell'art.1 comma 268, paragrafo b) della L.234/2021 , è autorizzata per l'annualità 2022 la spesa di euro 7.300.000,00 in incremento rispetto ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale, iscritta in un apposito capitolo di spesa a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute) programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) titolo I (Spese correnti).
2. 
Gli oneri di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 2022 trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 17.
Art. 8. 
(Finanziamento degli interventi regionali di sviluppo rurale contenuti nel Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027)
1. 
Nell'ambito degli interventi regionali di sviluppo rurale di pertinenza della Regione Piemonte contenuti nel Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 cofinanziati dal FEASR è autorizzata la spesa complessiva di E 134.563.192 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2023 al 2027 per il cofinanziamento della quota regionale per l'intero periodo di programmazione.
2. 
Nell'ambito degli interventi regionali di sviluppo rurale contenuti nel Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 cofinanziati dal fondo FEASR è autorizzata nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 la spesa complessiva di euro 52.602.687 per il cofinanziamento della quota regionale degli anni 2023-2024. Tale quota è da ripartirsi per l'anno 2023 in euro 25.282.518 e per l'anno 2024 in euro 27.320.169, nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).
3. 
E' adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative agli interventi regionali di sviluppo rurale contenuti nel Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 cofinanziati dal FEASR come da allegato A della presente legge.
4. 
Gli oneri di cui al comma 2 per gli esercizi finanziari considerati trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 17.
Art. 9. 
(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 )
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti e contributi e premi comunitari) è aggiunto il seguente comma: "
6bis.
In relazione al processo di evoluzione organizzativa e funzionale in atto, la Giunta regionale è autorizzata ad adeguare la dotazione organica dell'Agenzia in funzione degli effettivi fabbisogni di personale.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16/2012 è aggiunto il seguente comma: "
1bis.
A partire dall'esercizio finanziario 2022 è autorizzata la spesa corrente massima annua di 5.420.000,00 euro per l'anno 2022, di 5.730.000,00 euro per l'anno 2023 e di 6.370.000,00 per l'anno 2024 nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024
".
3. 
Gli oneri di cui al comma 4 per gli esercizi finanziari considerati trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 17.
Art. 10. 
(Contributo straordinario ad enti o istituzioni di alta formazione in beni musicali riconosciuti a livello internazionale)
1. 
La Regione, allo scopo di sostenere la crescita dei giovani musicisti e l'espressione del loro talento per un loro più agevole inserimento nel mercato del lavoro, concede contributi straordinari a Enti/Istituzioni di alta formazione in beni musicali riconosciuti a livello internazionale, localizzati nel territorio piemontese autorizzati a rilasciare diplomi di specializzazione di terzo livello. La Giunta regionale, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e la rendicontazione delle spese.
2. 
I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati a consentire ai suddetti Enti/Istituzioni di avviare le proprie iniziative di preminente rilievo sociale e culturale, mediante l'attivazione di progetti di integrazione delle attività didattiche erogate con attività di sviluppo delle competenze imprenditoriali dei giovani musicisti e di promozione dell'innovazione e dell'internazionalizzazione dell'intera filiera musicale, dalla produzione alla distribuzione.
3. 
Per l'attuazione del presente articolo, è iscritto uno stanziamento straordinario di spesa di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, in un apposito capitolo nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione universitaria), titolo 1 (spese correnti).
4. 
Gli oneri di cui al comma 4 per gli esercizi finanziari considerati trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 17.
Art. 11. 
(Attività di promozione dei diritti umani)
1. 
La Regione Piemonte riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali delle persone e dei popoli, sostiene le iniziative volte a promuovere la cultura della pace, della solidarietà e del riconoscimento dei diritti umani e civili, in coerenza con i principi costituzionali e dello Statuto regionale e della legge regionale n.4 del 26 febbraio 2020 .
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene all'interno del territorio regionale, le iniziative culturali e le attività di informazione, di sensibilizzazione, di ricerca, di formazione e educazione in materia di diritti umani e civili.
3. 
La Giunta regionale, con successivo atto amministrativo, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.
4. 
Per l'attuazione del presente articolo, è iscritto uno stanziamento straordinario di spesa di euro 50.000,00 in un apposito capitolo nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
5. 
Gli oneri di cui al comma 4 trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 17.
Art. 12. 
(Contributo straordinario all'Associazione Teatro popolare di Sordevolo)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di sostenere iniziative di carattere culturale e sociale sul territorio piemontese, concede un contributo straordinario in favore dell'Associazione Teatro popolare di Sordevolo per l'organizzazione della Passione di Sordevolo, il più grande spettacolo corale d'Italia.
2. 
Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a consentire all'Associazione Teatro popolare di Sordevolo di perseguire i suoi compiti istituzionali di preminente rilievo sociale e culturale per la rappresentazione della Passione dei bambini, al fine di tramandare ai bambini e alle nuove generazioni questa forma di teatro popolare che da oltre duecento anni viene allestita, con cadenza quinquennale, dalla popolazione del comune piemontese di Sordevolo.
3. 
Per l'attuazione del presente articolo, è prevista una spesa pari ad euro 50.000, per l'anno 2022, ed iscritta in un apposito capitolo nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) , programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
4. 
Gli oneri di cui al comma 3 per l'esercizio finanziario considerato trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 17.
Art. 13. 
(Contributo regionale al "Campionato Europeo Rally della Federazione Italiana Automobilismo -FIA)
1. 
La Regione Piemonte promuove il "Campionato Europeo Rally" organizzato sul territorio regionale dalla Federazione (FIA) nel 2023 - 2025 e, al fine di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario, stabilisce un contributo pluriennale complessivo pari a euro 2.400.000,00.
2. 
Per il finanziamento di tale importo, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, la spesa annuale di euro 800.000,00 per ciascun esercizio.
3. 
Il correlato impegno finanziario è garantito dalle risorse già stanziate nel bilancio di previsione finanziario 2022 nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti). 4 Per l'esercizio 2025 agli oneri derivanti dal presente articolo si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 14. 
(Realizzazione di una nuova residenza universitaria)
1. 
L'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (Edisu Piemonte) è autorizzato ad attivare, previa valutazione della contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, un Partenariato Pubblico-Privato attraverso un contratto di leasing in costruendo, al fine esclusivo di realizzare una nuova residenza universitaria.
2. 
Sono ammessi unicamente contratti di Partenariato Pubblico-Privato che prevedano il trasferimento del rischio di costruzione e del rischio di disponibilità in capo all'operatore economico, secondo quanto disposto dall' articolo 180, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in applicazione della decisione Eurostat 11/2/2004 (Treatment of public-private Partnerships).
3. 
Secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera fff) ed all'articolo 165, comma 2 del codice dei contratti pubblici, Edisu Piemonte è autorizzato a prevedere un contributo pubblico, ovvero la cessione di propri beni immobili, a sostegno dell'equilibrio economico finanziario, a condizione che:
a) 
sia assicurato che gli input progettuali non siano sovradimensionati né sottodimensionati;
b) 
siano predisposte ipotesi di ricavo tali da aumentare i volumi dei flussi di cassa generati durante il periodo di efficacia del contratto, rendendo maggiormente autosufficiente la gestione operativa;
c) 
siano valutate differenti modalità di finanziamento e di restituzione, al fine di modificare i flussi di cassa strettamente dedicati alla copertura.
4. 
L'operazione di partenariato pubblico-privato di cui al comma 1 non prevede nuovi oneri sul bilancio regionale, né il rilascio di garanzie fideiussorie da parte della Giunta regionale.
Art. 15. 
(Compartecipazione regionale del Programma Regionale POR FESR 2021-2027)
1. 
Nell'ambito del Programma Regionale del Fondo europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) è autorizzata la spesa complessiva di euro 269.012.805,84 per la quota di cofinanziamento regionale del periodo di programmazione 2021-2027, da ripartirsi per annualità negli esercizi finanziari dal 2022 al 2030, come dettagliato nell'allegato B) alla presente legge. Il riparto può essere rimodulato annualmente con provvedimento della Giunta regionale, sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nel Programma Operativo.
2. 
La quota di cofinanziamento regionale di cui al comma 1 per gli anni 2022-2024, è fissata complessivamente in euro 67.253.201,46, da ripartirsi in 7.000.000,00 per l'esercizio 2022, euro 30.000.000,00 per l'esercizio 2023 ed euro 30.253.201,46 per l'esercizio 2024.
3. 
Agli oneri per ciascun esercizio finanziario derivanti dalla compartecipazione regionale si provvede tramite la rimodulazione in appositi capitoli di spesa delle risorse già iscritte nel bilancio pluriennale 2022-2024, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 01.12 (Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione) per euro 450.000,00 nel 2022, euro 1.080.000,00 nel 2023, euro 1.350.000,00 nel 2024, sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 14.05 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) per euro 610.000,00 nel 2022, euro 24.060.000,00 nel 2023, euro 20.263.201,46 nel 2024, sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) Programma 1702 (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) per euro 5.940.000,00 nel 2022, euro 4.860.000,00 nel 2023, euro 8.640.000,00 nel 2024.
4. 
Gli oneri di cui al comma 3 trovano copertura nelle risorse di pari importo già iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024 nel titolo 2 (Trasferimenti correnti) Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) a titolo di anticipazione delle risorse statali relative alla Programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, secondo quanto previsto dall' articolo 23 del d.l. 152/2021 , convertito dalla l. 233/2021 .
5. 
Per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dal presente articolo si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 16. 
(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 6/2022 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) le parole: "
organizzazioni di volontariato e associazione del privato sociale, operanti nel settore della tutela materno infantile, accreditate presso le aziende sanitarie regionali
" sono sostituite dalle seguenti: "
enti del terzo settore operanti nella tutela materno-infantile.
".
Art. 17. 
(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese e schemi di bilancio allegati)
1. 
Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui all'allegato 1 per le entrate e di cui all'allegato 2 per le spese.
Art. 18. 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli oneri di cui agli articoli da 1 a 12 trovano copertura nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'articolo 17.