Proposta di legge regionale n. 217 presentata il 19 luglio 2022
"Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno"

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Nel rispetto della normativa statale e nell'ambito del piano forestale regionale, la regione promuove e valorizza la filiera regionale del legno e del relativo comparto economico forestale, artigianale ed industriale, perseguendo una politica di filiera basata sulla sostenibilità e la competitività.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono con filiera del legno i seguenti aspetti:
a) 
valorizzazione del patrimonio arboricolo e forestale piemontese;
b) 
lavorazione artigianale tradizionale del legno, compreso il settore del restauro;
c) 
produzione industriale di prodotti derivanti dalla lavorazione del legno e affini, inclusi quelli a fini energetici;
d) 
lavorazione del legno nel settore dell'edilizia, bioedilizia e della carpenteria, imballaggi e packaging in legno (casse e gabbie), compreso il settore industriale;
e) 
recupero del legname di scarto delle lavorazioni ai fini di biomassa o energetico o altri fini produttivi;
f) 
recupero a fini produttivi o energetici del legname presente negli alvei dei corsi d'acqua piemontesi divelto e depositato lungo i corsi d'acqua a seguito di eventi alluvionali.
Art. 3. 
(Obiettivi e Finalita')
1. 
La Regione persegue i seguenti aspetti di valorizzazione della filiera del legno piemontese:
a) 
sviluppo della filiera corta e dell'uso a fini produttivi di legname di provenienza regionale;
b) 
promozione delle esportazioni dei prodotti industriali e artigianali;
c) 
certificazione della qualità delle produzioni derivanti dalla filiera;
d) 
innovazione tecnologica e digitale;
e) 
sostenibilità ambientale ed energetica;
f) 
formazione professionale;
g) 
riciclo ed uso dei materiali di scarto ai fini della promozione dell'economia circolare;
h) 
prevenzione dei rischi fitoparassitari.
2. 
La Regione sostiene le esportazioni delle produzioni della filiera artigianale e industriale del legno piemontese, cooperando attivamente con le Camere di Commercio presenti sul territorio piemontese, con il CEIP (Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte) e con l'Istituto per il Commercio Estero (ICE) e promuove la presenza delle aziende presso le fiere nazionali e internazionali di settore.
3. 
La Regione sostiene la trasmissione delle conoscenze della lavorazione tradizionale della filiera del legno e valorizza il ruolo delle botteghe scuola artigiane inerenti la lavorazione del legno riconosciute tali ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale n.1 \2009 "testo unico in materia di artigianato".
4. 
La Regione sostiene la formazione degli operatori della filiera del legno al fine di migliorare le capacità tecniche e lavorative degli operatori e di fornire la piena valorizzazione professionale delle figure operanti nella lavorazione del legno e dei suoi derivati.
5. 
La regione promuove la creazione di alleanze tra i proprietari dei fondi agricoli e le imprese forestali e della filiera del legno per riportare ad una gestione attiva le zone boscate, in ottica di uno sviluppo sostenibile e per la manutenzione e cura dei boschi piemontesi ai fini di prevenzione del dissesto idrogeologico.
6. 
La Regione sostiene l'ampliamento produttivo dell'attività delle segherie già esistenti sul territorio regionale e favorisce l'insediamento di nuove attività di segherie in Piemonte, al fine di aumentare le capacità produttive della filiera nella lavorazione del legno e dei prodotti da esso derivanti.
7. 
Ai fini di semplificazione della attività di esbosco e abbattimento delle piante a fini di lavorazione industriale per le aziende con sede legale ed operativa in Piemonte operanti da oltre cinque anni sul territorio regionale, entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi autorizzati ai sensi del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R . "Regolamento forestale di attuazione dell' articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R" all'azienda provvista di regolare autorizzazione è sufficiente trasmettere, anche in via telematica ove possibile, al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di competenza, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DREL), redatta da un tecnico forestale abilitato, che certifichi la corretta conduzione e chiusura del cantiere nel rispetto del progetto di taglio e del regolamento regionale vigente.
8. 
La struttura regionale competente in materia di pianificazione forestale e boschiva provvede ad acquisire dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di competenza, le dichiarazioni di regolare esecuzione dei lavori (DREL), di cui al comma 7 del presente articolo.
Art. 4. 
(Cooperazione con le regioni confinanti il Piemonte)
1. 
La Regione, nell'ambito delle strategie inerenti lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei boschi, può concludere accordi con le regioni confinanti il territorio regionale Liguria, Lombardia e Regione Autonoma Valle d'Aosta\Region Autonome Vallee d'Aoste, al fine di ottimizzare la gestione dei boschi confinanti tra le regioni, condividendo buone pratiche e cooperando sull'innovazione tecnologica e sulle tecniche di lavorazione a minor impatto ambientale.
Art. 5. 
(Marchio regionale del mobile piemontese)
1. 
La Regione, al fine di valorizzare la filiera del mobile regionale, promuove la creazione di un marchio regionale di eccellenza del mobile piemontese, con logo grafico comune su tutto il territorio regionale, che preveda la concessione del marchio di qualità alle aziende, con sede produttiva in Piemonte, che utilizzino nelle loro produzioni di mobilia o in determinate linee produttive legname in percentuale non inferiore al 60% proveniente dalla regione Piemonte o in combinazione con legname di provenienza dalle regioni confinanti Liguria, Lombardia, Regione Autonoma Valle d'Aosta\Region Autonome Vallee d'Aoste.
2. 
La giunta, tramite deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità operative per la creazione del marchio di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 6. 
(Prevenzione del rischio fitoparassitario)
1. 
La Regione coopera con gli organismi statali competenti al fine di proteggere il patrimonio boschivo ed arboricolo regionale da organismi animali e vegetali nocivi per la filiera del legno e coopera con le università, gli istituti di ricerca, gli enti parco e l'IPLA (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente) per la prevenzione dei rischi fitoparassitari nei boschi e nelle aree verdi regionali, tramite azioni di analisi, monitoraggio, prevenzione e controllo della presenza degli agenti patogeni potenzialmente dannosi per la filiera arboricola regionale.
Art. 7. 
(Falegnamerie Tradizionali)
1. 
La Regione riconosce le falegnamerie tradizionali piemontesi, intendendo per esse le attività produttive specializzate nella lavorazione e nelle tecniche tradizionali del legno con riferimento alle pratiche artigianali o artistiche della tradizione regionale, come parte del patrimonio culturale regionale e della storia dell'artigianato locale, ne promuove la diffusione e la conoscenza delle tecniche tradizionali e ne valorizza il ruolo nell'ambito delle politiche regionali del turismo come produzioni artigianali tipiche.
2. 
La Regione, per favorire la riconoscibilità delle falegnamerie tradizionali piemontesi, realizza:
a) 
un portale telematico regionale delle falegnamerie tradizionali del Piemonte al fine di promuoverne la storia e la conoscenza presso il pubblico piemontese, nazionale ed internazionale;
b) 
un elenco regionale cui le imprese di falegnameria tradizionale possono iscriversi gratuitamente e senza oneri;
c) 
l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
d) 
forme di pubblicizzazione, a favore dei consumatori, dei metodi tradizionali di lavorazione del legno delle falegnamerie tradizionali piemontesi.
3. 
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce i criteri per l'inserimento delle imprese nell'elenco regionale di cui al comma 2b del presente articolo.
Art. 8. 
(Economia circolare della filiera del legno)
1. 
La Regione, con la cooperazione degli enti locali e degli organismi statali competenti, nell'ambito del piano regionale di gestione dei rifiuti e nel principio dell'economia circolare, di cui alle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, favorisce il recupero e riciclo del legno di scarto delle lavorazioni della filiera del legno e del legno divelto e depositato lungo i corsi d'acqua a seguito di eventi alluvionali ai fini produttivi di biomasse per la produzione di energia e per la produzione di materiali di riciclaggio ed imballaggi.
2. 
La Regione si adopera per la realizzazione di un sistema regionale telematico di tracciabilità delle filiere del recupero del legno col fine di:
a) 
analizzare e certificare la filiera che inizia dal recupero del legno dai rifiuti urbani;
b) 
migliorare le operazioni di riciclaggio da parte degli enti locali;
c) 
migliorare le informazioni al consumatore sulla provenienza delle materie legnose utilizzate per le produzioni di oggetti derivanti dal recupero del legno.
3. 
Per la creazione del sistema regionale di tracciabilità di cui al comma 2, la regione si avvale della cooperazione degli enti locali, delle aziende operative nel settore della raccolta dei rifiuti e delle aziende del settore della filiera del legno.
4. 
La Giunta, con apposita deliberazione, stabilisce le modalità operative di realizzazione del sistema di cui al comma 2.
Art. 9. 
(Patti locali di cooperazione e collaborazione per lo sviluppo della filiera del legno)
1. 
La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali, le unioni montane, le associazioni di categoria più rappresentative operanti nel settore della lavorazione del legno, le associazioni inerenti i proprietari dei boschi e i rappresentanti delle aree protette e dei parchi naturali regionali, patti locali di cooperazione e collaborazione per lo sviluppo della filiera del legno che promuovano i seguenti aspetti:
a) 
semplificazione burocratica ed amministrativa per le aziende operanti nel settore del legno;
b) 
valorizzazione della filiera corta e della lavorazione del legno con materia prima locale;
c) 
sviluppo della conoscenza reciproca del settore e del mercato del legno;
d) 
sostegno alla formazione professionale;
e) 
promozione dell'innovazione e della sostenibilità ambientale del comparto del legno;
f) 
accordi tra proprietari/gestori del bosco e produttori di energia per la valorizzazione del patrimonio boschivo in chiave energetica.
2. 
La sottoscrizione di tali patti è approvata dalla giunta regionale, previa acquisizione del parere delle commissioni consiliari di competenza, ed hanno una durata non inferiore al triennio, rinnovabili previo accordo congiunto tra gli enti firmatari.
3. 
La Giunta regionale con deliberazione stabilisce ulteriori criteri e modalità di funzionamento dei patti locali di cooperazione per lo sviluppo della filiera del legno di cui al comma 1.
Art. 10. 
(Contributi)
1. 
La Regione può concedere contributi alle aziende per la filiera del legno per le seguenti forme di intervento:
a) 
apertura di nuove segherie e potenziamento delle attività di segheria e di lavorazione della materia prima legnosa, anche a livello industriale;
b) 
macchinari e attrezzature per migliorare le attività di esbosco, allestimento, prima lavorazione del legno, cippatura e trasporto (rimorchi, container specializzati);
c) 
recupero del legno di scarto delle lavorazioni della filiera del legno a fine di produzione di biomasse o energia o materiali di riciclaggio e imballaggi;
d) 
recupero del legno a fini produttivi derivante da ammassi alluvionali o alberi distrutti a seguito di eventi naturali calamitosi;
e) 
adesione al regime di qualità del marchio regionale del mobile piemontese;
f) 
innovazione tecnologica della filiera del legno, con particolare riferimento ad azioni volte al miglioramento delle prestazioni energetiche e del risparmio di emissioni in atmosfera;
g) 
utilizzo in prevalenza di specie arboricole presenti nel territorio regionale;
h) 
interventi per miglioramenti della sicurezza nella lavorazione nei laboratori e nei luoghi di lavorazione.
2. 
La Giunta regionale, con deliberazione previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di partecipazione delle imprese ai bandi e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal comma 1.
3. 
In caso di eventi naturali eccezionali che abbiano causato rilevanti danni al patrimonio arboricolo piemontese e per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità, la Regione, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2016, n. 25-4316, può concedere contributi straordinari compensativi per le aziende della filiera del legno particolarmente danneggiate da tali eventi.
Art. 11. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 12. 
(Clausola Valutativa)
1. 
La Giunta regionale predispone annualmente la verifica degli interventi concessi e realizzati nell'anno precedente, al fine di valutare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascuno di essi e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.
2. 
La Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio regionale con cadenza biennale una relazione contenente:
a) 
lo stato di attuazione finanziario;
b) 
l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
c) 
il fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore.
Art. 13. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge valutati in euro 350.000 per l'anno 2022, 350.000 per l'anno 2023 e 350.000 per l'anno 2024 si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 014 (Sviluppo economico e competitività) programma 14.01 Industria, PMI e Artigianato, titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
2. 
Agli oneri in conto capitale derivanti dal finanziamento degli interventi e dei progetti di cui alla presente legge e valutati in euro 650.000 per l'anno 2022, 650.000 per l'anno 2023 e 650.000 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 014 (Sviluppo economico e competitività) programma 14.01 Industria, PMI e Artigianato, titolo II (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
Art. 14. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.