Proposta di legge al Parlamento "Misure di ulteriore incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili"
Primo firmatario
Altri firmatari
AVETTA ALBERTO CANALIS MONICA RAVETTI DOMENICO SALIZZONI MAURO
Art. 1.
(Finalita')
1.
La presente legge ha l'obiettivo di accelerare il percorso di sviluppo sostenibile del Paese, recando ulteriori misure di incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge intende affiancare all'autoconsumo istantaneo di energia una più effettiva incentivazione dello scambio di energia all'interno di una comunità dell'energia rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori.
Art. 2.
(Misure di ulteriore incentivazione)
1.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) adotta i provvedimenti necessari a garantire le finalità dell'articolo 1, in particolare:
a)
individua le modalità per cui le società di vendita addebitino ai consumatori finali l'energia prelevata dalla rete al netto dell'energia scambiata su base oraria all'interno della comunità di cui sono soci;
b)
individua le modalità per cui l'energia prodotta dagli impianti a servizio di una comunità dell'energia rinnovabile o di un gruppo di auto consumatori che agiscono collettivamente e riversata in rete per essere ceduta al GSE o ad altro operatore di mercato sia al netto dell'energia condivisa all'interno della comunità o del gruppo.
2.
Nel caso di attuazione di cui al comma 1, le erogazioni previste sotto forma di tariffa incentivante vengono convertite in riduzione degli oneri di sistema, a vantaggio dei consumatori finali di energia.
3.
E' previsto lo sgravio fiscale pari al 70% per la realizzazione degli impianti fotovoltaici per le Comunità Energetiche per i soggetti con ISEE pari o inferiore a E 12.000,00 o -nel caso di nucleo famigliare con 4 figli- con ISEE pari o inferiore a E 20.000,00.
Art. 3.
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)
1.
Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.