Disegno di legge regionale n. 214 presentato il 11 luglio 2022
Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attivita' di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo)

Art. 1. 
(Modifiche alla l.r. 15/1988 )
1. 
L' articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) é sostituito dalla seguente: "
Art. 8.
(Abilitazione e requisiti del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
1.
La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo é affidata a un direttore tecnico la cui abilitazione all'esercizio é rilasciata dalla Regione mediante accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo n. 1432 del 5 agosto 2021.
2.
In caso di mancanza dei requisiti di cui al comma 1 da parte del titolare dell'agenzia, é richiesto il possesso dei medesimi a favore di altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, il quale assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.
3.
In caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare dell'agenzia propone un nuovo direttore tecnico, entro 90 giorni, pena la sospensione dell'attività fino al ripristino della conduzione tecnica.
4.
Con apposito provvedimento della Giunta regionale é stabilita la disciplina di dettaglio per il percorso professionale, formativo e per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo.
5.
La Regione tiene ed aggiorna un elenco dei soggetti la cui idoneità ad assumere le funzioni e le responsabilità di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo é accertata ai sensi del presente articolo.
".
Art. 2. 
(Modifiche alla l.r. 15/1988 )
1. 
L' articolo 9 della l.r. 15/1988 é sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Requisiti tecnico-strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)
1.
L'agenzia di viaggio e turismo, ai fini della presentazione dell'istanza di avvio dell'attività, possiede i seguenti requisiti tecnico-strutturali:
a)
disposizione di strutture e attrezzature tecnologiche idonee allo svolgimento dell'attività;
b)
in caso di vendita diretta al pubblico, disposizione di appositi locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche interconnessi, al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo;
c)
disposizione di apposita insegna resa visibile all'esterno denominante chiaramente l'esercizio d'impresa.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza; in tal caso, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell' articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 ).
".
Art.3. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.