Proposta di legge regionale n. 210 presentata il 30 maggio 2022
Autonomia energetica regionale e potenziamento degli impianti fotovoltaici attraverso azioni di valorizzazione del ruolo degli immobili pubblici

Art. 1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
La presente legge incentiva la realizzazione e la diffusione di impianti fotovoltaici, anche abbinati ai sistemi di accumulo, sugli immobili di proprietà dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e della Città metropolitana di Torino, degli enti gestori dei parchi regionali di cui alla Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e delle unioni montane, in coerenza con gli obiettivi europei, nazionali e regionali in tema di riduzione dei consumi energetici.
2. 
Le disposizioni della presente legge, anche al fine di conseguire gli obiettivi dei piani e programmi regionali in materia di energia e ambiente, perseguono le seguenti finalità:
a) 
promuovere lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) 
raggiungere gli obiettivi derivanti dall'assunzione di impegni nazionali ed europei in materia di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
3. 
Le finalità di cui al comma 2 sono perseguite attraverso le seguenti azioni:
a) 
sviluppare le energie rinnovabili e promuovere l'autoconsumo di energia;
b) 
realizzare infrastrutture a supporto di comunità energetiche;
c) 
promuovere la decarbonizzazione e lo sviluppo della green economy;
d) 
aumentare l'adattamento e la resilienza del sistema piemontese ai cambiamenti climatici;
e) 
ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera;
f) 
promuovere l'autonomia energetica del Piemonte.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
b) 
impianto agro-voltaico: impianto fotovoltaico che prevede il posizionamento di pannelli fotovoltaici con modalità tali da consentire la conduzione di pratiche agricole o agro-pastorali;
c) 
potenza nominale di un impianto fotovoltaico o potenza di picco: la potenza elettrica massima che l'impianto è in grado di produrre alle condizioni nominali come definite dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano);
d) 
sistema di accumulo: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);
e) 
diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati e a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
f) 
superficie utilizzabile: superficie libera atta all'installazione di un impianto fotovoltaico.
Art. 3. 
(Individuazione delle superfici utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. 
I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo comma 3, trasmettono ai competenti uffici regionali la ricognizione delle superfici utilizzabili.
2. 
I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 possono, altresì, redigere una diagnosi energetica volta alla determinazione dei fabbisogni energetici degli edifici di proprietà e delle opportunità di risparmio energetico.
3. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, la Giunta regionale individua:
a) 
le superfici utilizzabili tenuto conto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti, compresi quelli che possono essere dotati di sistemi di accumulo dell'energia prodotta opportunamente dimensionati, ricomprese nelle aree individuate dalle leggi regionali ai sensi dell'articolo 20, comma 4 dl.gs. 199/2021;
b) 
gli ambiti urbanistici che per caratteristiche paesaggistiche, storiche e artistiche possono essere esclusi dalla ricognizione in conformità con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );
c) 
le modalità informatiche operative di trasmissione della ricognizione;
d) 
le modalità di informazione e comunicazione ai cittadini, anche in tempo reale, in ordine alla quantità di energia prodotta dagli impianti realizzati ai sensi della presente legge.
4. 
Nel rispetto della disciplina statale in materia di tutela del paesaggio, la ricognizione di cui al comma 1 riguarda anche i beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 .
5. 
I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono effettuare anche in forma associata le attività di ricognizione e di redazione della diagnosi energetica previste dal presente articolo.
6. 
Gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi della presente legge possono essere utilizzati nell'ambito di comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27 /UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) e della Legge regionale n. 12 del 3 agosto 2018 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche).
7. 
La ricognizione delle superfici utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici, in attuazione del principio di trasparenza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte.
8. 
Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti privati possono concorrere alla ricognizione delle superfici utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici di loro proprietà mediante trasmissione ai corrispondenti uffici comunali dei relativi elementi identificativi per il loro inserimento nella ricognizione, senza che ciò possa costituire accesso agli incentivi di cui all'articolo 6.
Art. 4. 
(Disposizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici)
1. 
Per la realizzazione di impianti ed eventuali sistemi di accumulo di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, entro ventiquattro mesi dall'assegnazione degli incentivi previsti all'articolo 6, comma 1, affidano i lavori ovvero assegnano in concessione le superfici utilizzabili.
2. 
In caso di affidamento di contratti di concessione delle superfici utilizzabili, l'utilità economica per l'amministrazione può essere costituita anche dalla condivisione dell'energia prodotta.
Art. 5. 
(Disposizioni per la realizzazione di impianti agro-fotovoltaici su aree agricole)
1. 
Possono essere oggetto della ricognizione di cui all'articolo 3, comma 1, le aree agricole individuate dai singoli strumenti urbanistici locali.
2. 
Sulle aree agricole utilizzabili per la realizzazione di impianti fotovoltaici l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 6 è disposto in via prioritaria per gli impianti agro-fotovoltaici che consentono la conduzione di pratiche agricole o agro-pastorali.
Art. 6. 
(Disposizioni per gli incentivi economici e finanziari)
1. 
La Giunta regionale promuove, attraverso specifici stanziamenti di bilancio, le ricognizioni e le diagnosi energetiche di cui all'articolo 3.
2. 
La Giunta regionale istituisce un fondo per la realizzazione degli impianti ed eventuali sistemi di accumulo di cui alla presente legge, a cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano presentato la ricognizione delle superfici utilizzabili.
3. 
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1 è autorizzata, all'interno della missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 01 (Fonti energetiche), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2023-2024.
2. 
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 2 è autorizzata, all'interno della missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 01 (Fonti energetiche), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la spesa di euro 500.000,00 per il 2023 e di euro 1.000.000,00 per il 2024.