Norme per il sostegno e il riconoscimento della funzione sociale ed educativa del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, quale strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Finalita')
1.
La Regione Piemonte, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della "Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" adottata dal Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003, nonché in coerenza con le disposizioni e nell'ambito di quanto previsto dalla
legge 27 maggio 1991, n. 176
"Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", promuove la partecipazione istituzionale delle ragazze e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione dei consigli comunali, o sovracomunali, delle ragazze e dei ragazzi.
3.
Ai fini della presente legge, per ragazzi si intendono i soggetti che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Art. 2.
(Consiglio comunale o sovracomunale delle ragazze e dei ragazzi)
1.
Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi è autonomamente istituito rispettivamente dal comune, o da più comuni, e svolge in particolare, le seguenti funzioni:
a)
promuove la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
b)
promuove la conoscenza, da parte delle ragazze e dei ragazzi, della Costituzione della Repubblica, dello
Statuto della Regione Piemonte
e delle funzioni istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica, nonché dell'attività e delle funzioni dell'ente locale e del rispettivo
Statuto
;
c)
promuove la conoscenza delle realtà locali del Terzo settore;
d)
promuove l'informazione rivolta alle ragazze e ai ragazzi;
e)
elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
f)
segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti alle ragazze e ai ragazzi in ambito locale.
2.
Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi può presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale e alla Giunta e, su richiesta, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per le ragazze e i ragazzi.
3.
In particolare, il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi può esprimere pareri, formulare proposte, presentare istanze in merito a:
a)
pubblica istruzione e servizi scolastici;
b)
tempo libero, sport e spettacolo;
c)
promozione dell'educazione alla legalità;
d)
sicurezza, circolazione stradale e mobilità sostenibile;
e)
politica ambientale e urbanistica;
f)
iniziative culturali e sociali;
g)
solidarietà ed assistenza;
h)
rapporti con l'associazionismo.
4.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta con proprio provvedimento gli indirizzi per promuovere la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi anche al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni in modo libero e autonomo sulla base del regolamento adottato dal consiglio delle ragazze e dei ragazzi.
5.
Con cadenza triennale la Giunta Regionale redige un documento di programmazione e sviluppo di tale strumento al fine di migliorarne la diffusione, la qualità dei processi partecipativi, il rafforzamento dei legami con le istituzioni comunali e sovracomunali, gli scambi con altre realtà regionali e per colmare eventuali squilibri territoriali.
Art. 3.
(Rapporti con i Comuni)
1.
I consigli comunali dei comuni del Piemonte ove è stato istituito il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi:
a)
promuovono sedute congiunte del Consiglio comunale con il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi;
b)
richiedono al Consiglio delle ragazze e dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;
c)
prevedono, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi.
Art. 4.
(Rete regionale dei consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi)
1.
Per promuovere le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale istituisce la Rete regionale dei consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi di seguito denominata "Rete".
2.
I compiti della Rete sono:
a)
svolgere attività di supporto ai consigli comunali e sovracomunali delle ragazze e dei ragazzi nonché fornire assistenza tecnica per l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e agli scambi socio-culturali;
b)
gestire servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi;
c)
agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi e con analoghi organismi di altre Regioni;
d)
promuovere iniziative periodiche di raccordo e dibattito.
3.
La struttura regionale competente in materia di politiche giovanili gestisce il supporto tecnico alla Rete.
Art. 5.
(Contributi e integrazione dei piani di studio relativi al sistema educativo di istruzione e formazione)
1.
La Giunta regionale concede ai comuni, singoli o associati, un contributo per le spese necessarie alla gestione dei Consigli comunali o sovracomunali delle ragazze e dei ragazzi.
2.
La Giunta regionale sostiene altresì iniziative utili per promuovere l'informazione, la conoscenza e la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita sociale e politica locale e regionale, in collaborazione con autonomie locali ed altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, istituzioni ed enti culturali.
3.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le tipologie di spese ammissibili, le modalità e criteri per l'erogazione dei contributi e la loro rendicontazione.
Art. 6.
(La Giornata regionale dei Consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi)
1.
E' istituita la Giornata regionale dei Consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi per promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale, al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo di una società democratica.
2.
Adecorrere dal 2022 la celebrazione della giornata dei consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi ha luogo in uno dei Comuni ospitanti un Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, in una data annualmente individuata dalla Giunta regionale, assicurando la rotazione dei territori.
3.
La Giunta regionale prevede l'indizione di avvisi per la premiazione a rotazione di progetti elaborati dai consigli comunali e sovracomunali delle ragazze e dei ragazzi, che si contraddistinguono per originalità e capacità nel promuovere la consapevolezza dell'importanza del ruolo delle ragazze e dei ragazzi nel processo decisionale politico. I premi sono attribuiti in occasione della Giornata regionale dei Consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi.
4.
In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede altresì ad indire un avviso per un riconoscimento a favore di uno o più comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano già istituito il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi od organismi ad essi equiparabili e che nell'ultimo anno abbiano elaborato progetti originali per promuoverne la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica ed amministrativa locale.
Art. 7.
(Clausola valutativa)
1.
Con cadenza annuale la Giunta Regionale rende pubblici i dati relativi alla diffusione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (o di organismi ad essi equiparabili) all'interno del territorio piemontese.
Art. 8.
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 65.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2022 - 2024, si fa fronte con le risorse già iscritte nel Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 nella Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 06.02 "Giovani", Titolo 1 "Spese correnti".
2.
Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalla
legge regionale 11aprile 2001, n. 7
"Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e successive modificazioni.