Intervento economico a favore dei Comuni con alta incidenza di alloggi sociali
Primo firmatario
Altri firmatari
CANE ANDREA CERUTTI ANDREA DEMARCHI PAOLO GAGLIASSO MATTEO MARIN VALTER NICOTRA LETIZIA GIOVANNA PERUGINI FEDERICO POGGIO GIOVANNI BATTISTA STECCO ALESSANDRO ZAMBAIA SARA
Art. 1.
(Finalita')
1.
La presente legge è finalizzata all'erogazione di contributi economici ai Comuni piemontesi con alta incidenza di alloggi sociali, di cui all'
articolo 2 della legge regionale 3/2010
, rispetto alla popolazione residente.
Art. 2.
(Definizioni)
1.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati ad alta incidenza di alloggi sociali i Comuni sul cui territorio il rapporto tra gli alloggi sociali, indipendentemente dalla proprietà e dalla gestione, e la popolazione residente sia pari o superiore al 5 per cento. (vedasi
tabella A
) allegata alla presente).
Art. 3.
(Misura del contributo)
1.
Le risorse disponibili sono ripartite tra i Comuni piemontesi ad alta incidenza di alloggi sociali, come definiti all'articolo 2, in misura proporzionale al numero di alloggi sociali presenti sul territorio comunale.
Art. 4.
(Norma finanziaria)
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse iscritte all'interno del capitolo 197746 (fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso) della missione 20 (fondi accantonamenti), programma 20 (fondi accantonamento), titolo 03 (altri fondi).
Art. 5.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47, comma 2, dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.