Proposta di legge regionale n. 204 presentata il 23 maggio 2022
Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali d'affezione ed esotici

Sommario:      

TITOLO I 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Principi)
1. 
La Regione, in coerenza con gli obblighi internazionali ed europei, con i principi costituzionali e quelli derivanti dalla normativa statale e dallo Statuto regionale , promuove la tutela degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconosce le loro esigenze fisiologiche ed etologiche e interviene per evitare ogni tipo di maltrattamento e atto di crudeltà nei loro confronti, compreso l'abbandono.
Art. 2. 
(Finalita')
1. 
La Regione favorisce il rispetto degli animali d'affezione, promuove il loro benessere e ne disciplina il possesso responsabile, nonché il rapporto di interazione e la corretta convivenza con l'uomo ai fini della salute pubblica e della tutela delle condizioni di vita degli animali e dell'incolumità loro e delle persone.
2. 
La Regione, per le finalità di cui al comma 1:
a) 
individua obblighi e divieti per i responsabili degli animali;
b) 
programma e favorisce interventi di contrasto al randagismo;
c) 
sostiene il ruolo delle associazioni e degli enti del terzo settore che perseguono finalità di protezione degli animali;
d) 
valorizza le competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali d'affezione;
e) 
dispone le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali d'affezione, nonché le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali d'affezione.
3. 
La Regione tutela il benessere degli animali esotici presenti a vario titolo sul territorio regionale, ne garantisce le migliori condizioni di vita possibili compatibilmente con il loro stato di cattività, ne regolamenta la detenzione, l'allevamento, la movimentazione, il commercio e informa la popolazione sulle caratteristiche, le necessità e lo stato di conservazione delle varie specie.
Art. 3. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per:
a) 
benessere animale: lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni di vita fino alla morte;
b) 
animali d'affezione: gli animali appartenenti a specie detenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo;
c) 
animali esotici: le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica;
d) 
responsabile di un animale, di seguito responsabile: chiunque accetti di avere in carico un animale d'affezione, anche temporaneamente, in qualità di proprietario, detentore o legale rappresentante, qualora riconducibile ad una persona giuridica;
e) 
habitat di colonia felina: qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudito;
f) 
attività di commercio: lo scambio di animali a fini di lucro;
g) 
cane ad aggressività non controllata: il cane che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal responsabile dell'animale;
h) 
addestratore cinofilo: il tecnico abilitato, ai sensi del disciplinare statale vigente degli addestratori cinofili e valutatori cinofili:
1) 
a educare i cani e a prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro, in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell'impiego e della loro affidabilità;
2) 
ad impartire insegnamenti al fine di favorire la convivenza tra uomo e cane, e l'inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento e indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza;
3) 
a migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all'ottenimento di affidabilità, equilibrio e docilità dei cani medesimi;
i) 
valutatore cinofilo: l'esperto abilitato, ai sensi del disciplinare statale vigente degli addestratori cinofili e valutatori cinofili, a valutare, attraverso test comportamentali, il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani.
TITOLO II 
Del benessere degli animali d'affezione e delle misure di contrasto al randagismo
CAPO I 
Del benessere degli animali d'affezione
Art. 4. 
(Obblighi del responsabile di un animale d'affezione)
1. 
Il responsabile di un cane o di un gatto, compreso chi ne fa commercio, ai fini della registrazione nell'Anagrafe regionale degli animali d'affezione di cui all'articolo 19, provvede, entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo, a far identificare l'animale tramite l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato "microchip".
2. 
Il responsabile di cani e gatti introdotti stabilmente da altre regioni o dall'estero provvede, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione:
a) 
alla registrazione dell'animale all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione di cui all'articolo 19 e alla contestuale applicazione del microchip;
b) 
per i cani e i gatti introdotti stabilmente da altre regioni o dall'estero, già identificati con microchip, alla segnalazione dell'acquisizione al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale, di seguito ASL, di residenza per la registrazione nell'Anagrafe regionale degli animali d'affezione di cui all'articolo 19.
3. 
Il responsabile di un cane o di un gatto è tenuto:
a) 
a denunciare all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione di cui all'articolo 19, entro quindici giorni, qualsiasi cambiamento anagrafico, cessione, decesso o cambio di residenza;
b) 
a denunciare all'autorità territorialmente competente del Comune ove è detenuto l'animale, entro tre giorni, la scomparsa per furto o per smarrimento;
c) 
a provvedere nuovamente all'identificazione mediante applicazione di microchip se l'identificazione dovesse risultare illeggibile.
4. 
Il responsabile di un cane non ancora identificato alla data di entrata in vigore della presente legge provvede, entro il 1° gennaio 2023, alla registrazione e alla contestuale applicazione del microchip.
5. 
Il responsabile di un animale d'affezione è obbligato, in aggiunta a quanto espressamente disciplinato dalle leggi o da altre fonti normative:
a) 
a rispondere della salute e del benessere dell'animale e a garantirgli ambiente, cure, alimentazione e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisici ed etologici, secondo le caratteristiche di specie, razza, sesso ed età;
b) 
a fornire quantità adeguate di acqua e una alimentazione adeguata ai bisogni fisiologici dell'animale;
c) 
a procurargli adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non subisca sofferenze;
d) 
a garantire le cure sanitarie necessarie;
e) 
ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
f) 
a garantire l'adeguato controllo dell'animale d'affezione al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;
g) 
ad assicurare la custodia e prendere tutte le misure adeguate a evitare la fuga dell'animale;
h) 
ad informare tempestivamente l'autorità territorialmente competente in caso di fuga di animali che possono avere, per caratteristiche fisiche, particolare aggressività o pericolosità verso altre persone o specie animali;
i) 
a vigilare sulla riproduzione dell'animale, nonché sulla salute e il benessere della prole;
j) 
a garantire, in caso di affidamento temporaneo a terzi, similari condizioni rispetto a quelle in cui solitamente l'animale si trova a vivere.
Art. 5. 
(Obblighi del responsabile di un cane ad aggressività non controllata)
1. 
Il responsabile di un cane ad aggressività non controllata vigila sulla detenzione dello stesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o animali. A tal fine ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 6, nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio di aggressività non controllata.
2. 
I cani ad aggressività non controllata sono sottoposti ad una visita del medico veterinario comportamentalista mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'aggressione a persone o animali.
3. 
I comuni, in collaborazione con le Asl, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni e gli enti di protezione degli animali, nonché gli addestratori, istituiscono e organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani ad aggressività non controllata con rilascio di specifica attestazione. Le caratteristiche dei percorsi formativi sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 42.
4. 
termine dei percorsi formativi di cui al comma 3, previo il superamento di esame valutativo esteso alla relazione uomo-animale, è rilasciato un attestato che certifica il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani. Se il responsabile del cane ad aggressività non controllata non supera l'esame valutativo o non vi si sottopone e i servizi veterinari ne certificano l'incapacità di gestione del cane, il Comune, su richiesta dell'ASL competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane e, se ne ricorrono i presupposti, l'ASL ne certifica l'irrecuperabilità.
5. 
Se il cane viene certificato come irrecuperabile viene affidato in modo permanente a strutture dotate di personale e mezzi idonei al recupero psico-fisico del cane.
6. 
Per l'espletamento dei percorsi formativi di cui al comma 3 i soggetti organizzatori si avvalgono di una équipe composta da un medico veterinario comportamentalista, da un valutatore cinofilo e da un addestratore cinofilo.
7. 
Fino al superamento dell'esame valutativo di cui al comma 4 il responsabile di un cane ad aggressività non controllata è tenuto ai seguenti obblighi:
a) 
applicare sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in luoghi aperti al pubblico;
b) 
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal cane.
8. 
Il responsabile del cane ad aggressività non controllata ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento.
9. 
Gli oneri economici connessi al mantenimento, alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del detentore responsabile dello stesso.
Art. 6. 
(Divieti)
1. 
In aggiunta a quanto espressamente disciplinato dalle leggi o da altre fonti normative è vietato:
a) 
causare inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale d'affezione;
b) 
abbandonare gli animali d'affezione;
c) 
detenere animali che non si possono adattare alla cattività;
d) 
detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
e) 
privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole e alle loro caratteristiche etologiche;
f) 
trasportare animali nei vani portabagagli degli autoveicoli privi di osservazione e ventilazione;
g) 
addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, ovvero l'uso di collari a punte, elettronici o elettrici e ogni azione tesa ad esaltare l'aggressività dell'animale, o causarne ferite o dolori, sofferenze e angosce inutili;
h) 
organizzare, promuovere, dirigere o assistere a combattimenti tra animali;
i) 
promuovere qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
j) 
esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai sei mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni da suscitare pietà;
k) 
cedere, vendere, passare di proprietà cani non registrati o non identificati ai sensi dell'articolo 19;
l) 
destinare al commercio cani o gatti non identificati, non registrati in anagrafe, privi di certificato di provenienza, privi di certificato di buona salute redatto da un medico veterinario libero professionista e privi di regolare certificato genealogico;
m) 
condurre cani e gatti privi di identificazione a mostre, gare ed esposizioni;
n) 
vendere cani di età inferiore ai sessanta giorni e gatti di età inferiore agli ottantaquattro giorni;
o) 
vendere animali d'affezione a persone minorenni;
p) 
esporre cani e gatti a ridosso delle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi;
q) 
vendere animali d'affezione in attività ambulanti e occasionali;
r) 
offrire animali d'affezione in premio o vincita di giochi nell'ambito di attività e iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie;
s) 
consentire la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi;
t) 
maltrattare o allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in stato di libertà;
u) 
detenere animali d'affezione per chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.
2. 
A far data dal 1° gennaio 2023 è altresì fatto divieto di tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare salvo che per ragioni sanitarie certificate da un medico veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per urgenti e solo temporanee ragioni di sicurezza, ovvero, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, per ragioni cinotecniche. In ogni caso è vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
Art. 7. 
(Interventi chirurgici e soppressione eutanasica)
1. 
Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale d'affezione o finalizzati ad altri scopi non curativi sono vietati, con particolare riguardo a:
a) 
la recisione delle corde vocali;
b) 
il taglio delle orecchie;
c) 
l'esportazione delle unghie e dei denti;
d) 
il taglio della coda, fatta salva la caudotomia neonatale preventiva da eseguirsi esclusivamente a cura del medico veterinario nella prima settimana di vita in sedazione e con anestesia locale in alcune razze di cani da ferma, riporto e cerca.
2. 
I divieti di cui al comma 1 operano nei confronti degli animali d'affezione, fatti salvi straordinari interventi non di natura estetica resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali.
3. 
Le gravi condizioni di salute di cui al comma 2 sono attestate per iscritto dal medico veterinario che effettua l'operazione e copia di tale attestazione è inviata al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ai fini dei relativi controlli.
4. 
È vietata altresì:
a) 
la detenzione presso la propria dimora di animali d'affezione che hanno subito le mutilazioni vietate dal comma 1;
b) 
la vendita o la cessione a qualsiasi titolo di animali d'affezione che hanno subito le mutilazioni vietate dal comma 1;
c) 
l'esposizione di animali d'affezione che hanno subito le mutilazioni vietate dal comma 1 successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
5. 
I divieti di cui al comma 4 non si applicano in caso di detenzione che deriva dalla cessione effettuata da canili ufficialmente autorizzati.
6. 
Gli animali d'affezione possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o ritenuti di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone. La soppressione deve essere effettuata in modo eutanasico esclusivamente da un medico veterinario, senza causare sofferenza all'animale e previo idoneo trattamento anestetico.
7. 
Ciascun medico veterinario o struttura veterinaria tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione.
Art. 8. 
(Accattonaggio)
1. 
Gli animali d'affezione vittime della pratica dell'accattonaggio di cui all'articolo 6, comma 1, lett. j), su segnalazione degli organi di vigilanza competenti, sono sottoposti dal Servizio veterinario dell'Asl di competenza territoriale a:
a) 
osservazione sanitaria e profilassi veterinarie;
b) 
registrazione segnaletica, ove prevista;
c) 
sequestro, con successivo affidamento ad associazioni ed enti del terzo settore che perseguono finalità di protezione degli animali o detenzione presso il canile sanitario autorizzato in attesa di cessione;
d) 
identificazione mediante applicazione di microchip, ove prevista.
2. 
I sindaci, con ordinanze, possono introdurre misure ulteriormente restrittive in materia di uso di animali per l'accattonaggio.
Art. 9. 
(Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura)
1. 
l regolamento di cui all'articolo 42 disciplina l'accesso di animali al seguito del responsabile nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.
Art. 10. 
(Aree di sgambamento)
1. 
Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate, servite e manutenute, in cui i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio in condizioni di sicurezza.
2. 
Le modalità tecniche di attuazione delle aree di sgambamento sono disposte dal regolamento di cui all'articolo 42.
Art. 11. 
(Associazioni ed enti del terzo settore)
1. 
La Regione sostiene le attività delle associazioni e degli enti del terzo settore, come definiti dalla normativa nazionale vigente, che perseguono finalità di protezione degli animali.
2. 
La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni e degli enti di cui al comma 1 per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.
Art. 12. 
(Programmi di informazione e di formazione)
1. 
La Regione e le ASL, attraverso i servizi veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore, nonché con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 11, promuovono e sostengono programmi di informazione, sensibilizzazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge con riguardo alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto e alla custodia di animali d'affezione.
2. 
La Regione, d'intesa con le ASL, promuove e sostiene, in particolare:
a) 
programmi e campagne di sensibilizzazione sul contrasto al fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione;
b) 
l'affidamento e l'adozione consapevole degli animali d'affezione;
c) 
la cultura del possesso responsabile;
d) 
la pratica della sterilizzazione.
3. 
La Regione collabora con le ASL e i comuni per promuovere percorsi formativi per i proprietari responsabili di cani con rilascio di un attestato di partecipazione denominato "patentino", avvalendosi della collaborazione degli ordini professionali dei medici veterinari, dei dipartimenti di medicina veterinaria, delle università, delle associazioni e degli enti del terzo settore di cui all'articolo 11. I criteri e le modalità di attuazione del presente comma sono disposti con il regolamento di cui all'articolo 42.
4. 
La Regione collabora con le ASL, i comuni, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni e gli enti di protezione degli animali, i valutatori cinofili e gli addestratori cinofili per promuovere percorsi formativi preventivi rivolti ai proprietari di cani ad aggressività non controllata con rilascio di specifica attestazione. Le caratteristiche di tali percorsi formativi sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 42.
5. 
La Regione e le ASL, riconosciuto il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovono e sostengono iniziative scolastiche di aggiornamento, programmate dai Collegi dei docenti, in cui viene dato ampio spazio alle tematiche legate alla tutela degli animali.
6. 
La Regione e le ASL incentivano corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale, nonché la formazione specialistica in materia di etologia e scienza del comportamento canino rivolti ai medici veterinari pubblici, al personale dei competenti uffici comunali e della polizia municipale, nonché alle guardie zoofile.
CAPO II 
Del commercio, addestramento, toelettatura degli animali d'affezione
Art. 13. 
(Commercio, addestramento, toelettatura degli animali d'affezione)
1. 
Al fine di garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie, la detenzione per la vendita, il commercio, l'attività di addestramento e la toelettatura di animali d'affezione è soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal Servizio veterinario dell'ASL competente.
2. 
Chiunque vende un animale d'affezione fornisce al responsabile adeguate istruzioni per il mantenimento e garantisce la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita, nonché l'identificazione degli stessi, laddove obbligatoria.
3. 
La vendita o l'acquisto di cani o gatti di razza è accompagnata da certificato genealogico, secondo quanto disposto dalla legislazione statale vigente.
4. 
Gli addestratori di animali d'affezione, a qualunque titolo, professionale o privato, danno comunicazione di inizio dell'attività al Comune dove si svolge l'addestramento e all'ASL di riferimento, che provvede a vidimare il registro delle attività in cui vanno riportati i dati identificativi degli animali soggetti ad addestramento.
5. 
Le attività di vendita, di addestramento e di toelettatura di animali d'affezione sono soggette ad autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti.
6. 
All'autorizzazione sanitaria sono soggette anche le attività di vendita, di addestramento e di toelettatura per animali d'affezione già esistenti.
7. 
L'autorizzazione sanitaria di cui al comma 5, determina ogni altra informazione necessaria e i requisiti minimi a tutela del benessere animale, anche su indicazione del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 39.
8. 
Le Amministrazioni comunali e i Servizi veterinari delle ASL vigilano sulla attuazione della presente disposizione.
9. 
I servizi veterinari delle ASL provvedono alle necessarie verifiche sulle effettive condizioni di detenzione, ricovero, alimentazione e cura degli animali d'affezione, sul rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche delle diverse specie.
CAPO III 
Dell'istituzione dell'elenco regionale dei dog sitter
Art. 14. 
(Elenco regionale dei dog sitter)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2, istituisce l'elenco regionale dei dog sitter. Tale elenco ha funzione esclusivamente ricognitiva.
2. 
Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1 le imprese e le ditte individuali di cui al codice Ateco 96.09.04 con attività prevalente di dog sitter e regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. 
Costituiscono requisito per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 l'assenza di precedenti penali per delitti contro gli animali e il conseguimento presso strutture accreditate di attestati di idonei corsi di formazione non inferiori a sessanta ore comprensive della parte teorica e del tirocinio o, alternativamente, la qualifica di educatore cinofilo, di istruttore cinofilo e di addestratore riconosciuta da enti e federazioni nazionali.
4. 
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle disposizioni statali vigenti.
Art. 15. 
(Compiti della Giunta regionale)
1. 
Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, informata la commissione consiliare competente, la Giunta regionale adotta un provvedimento che definisce:
a) 
le modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale dell'elenco di cui all'articolo 14;
b) 
le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;
c) 
le modalità di controllo e le cause di cancellazione.
CAPO IV 
Cimiteri per animali d'affezione
Art. 16. 
(Autorizzazione)
1. 
L'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione è soggetta ad autorizzazione del Comune, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 42.
Art. 17. 
(Inumazione, raccolta e trasporto spoglie)
1. 
Le spoglie di animali possono essere inumate tenuto conto delle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali destinate agli animali d'affezione in conformità al regolamento di cui all'articolo 42, ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.
2. 
Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, nonché nell'ambito degli strumenti e regolamenti edilizi ed urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle ASL.
3. 
Il trasporto ed il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria e nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 42.
4. 
La raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e dal Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
5. 
Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.
Art. 18. 
(Tenuta del registro delle presenze)
1. 
Il gestore del cimitero per animali d'affezione compila un apposito registro delle presenze secondo le modalità tecniche, operative, di previsione individuate nel regolamento di cui all'articolo 42.
CAPO V 
Del contrasto al randagismo
Art. 19. 
(Anagrafe regionale degli animali d'affezione)
1. 
È istituita l'Anagrafe regionale informatizzata degli animali d'affezione, di seguito denominata Anagrafe, presso cui il responsabile di un cane e di un gatto, compreso chi ne fa commercio, provvede alla registrazione e alla identificazione, ai sensi dell'articolo 4.
2. 
Nell'Anagrafe sono registrati e identificati altresì:
a) 
i gatti delle colonie feline;
b) 
i cani e i gatti ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione;
c) 
i cani vaganti e i gatti in libertà senza proprietario responsabile.
3. 
Nell'Anagrafe possono essere iscritti tutti i gatti e gli altri animali d'affezione.
4. 
L'Anagrafe è gestita presso i servizi veterinari della ASL in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti, i comuni, singoli o forma associata, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'assessorato regionale competente in materia di sanità.
5. 
L'impiego di microchip, costituisce l'unico sistema di identificazione degli animali d'affezione.
6. 
All'atto dell'identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario responsabile, della sede di detenzione dell'animale d'affezione e dell'eventuale detentore responsabile, nonché la segnalazione dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, il veterinario identificatore compila un'apposita scheda secondo un modello predisposto dalla Giunta regionale.
7. 
La copia della scheda di cui al comma 6 è consegnata al proprietario responsabile; la matrice è depositata agli atti del Servizio veterinario dopo la registrazione nell'Anagrafe.
8. 
È a carico del proprietario responsabile la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica.
9. 
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti ad informare periodicamente i cittadini sulle modalità di svolgimento delle operazioni di registrazione e identificazione.
Art. 20. 
(Compiti delle ASL, dei comuni e dei veterinari liberi professionisti in materia di Anagrafe)
1. 
Le ASL, in collaborazione con i comuni, singoli o in forma associata, definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza.
2. 
La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al comma 1 non può essere superiore ai trenta giorni.
3. 
I comuni, singoli o in forma associata, mettono a disposizione delle ASL, per la realizzazione della rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente.
4. 
Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale sono effettuate dal Servizio veterinario delle ASL.
5. 
È facoltà del responsabile dell'animale ricorrere, per l'intervento di identificazione, alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario provvede alla registrazione informatizzata all'Anagrafe. In caso di redazione di documento cartaceo trasmette l'attestazione di registrazione e identificazione al competente Servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, trattenendone una copia agli atti e fornendone un'altra al responsabile.
6. 
L'inserimento dei dati nell'Anagrafe e il suo continuo aggiornamento sono a carico del Servizio veterinario delle ASL e dei medici veterinari autorizzati e registrati all'Anagrafe, anche attraverso censimenti straordinari.
7. 
È compito del Servizio veterinario delle ASL promuovere una capillare informazione alla cittadinanza, prioritariamente attraverso campagne di comunicazione digitale, in ordine alle modalità di registrazione e di identificazione degli animali d'affezione.
8. 
I comuni possono accedere all'Anagrafe per consultazione, registrazione dei casi di smarrimento, di decesso e per conoscere i dati di ritorno aggiornati relativi agli animali sottoposti all'obbligo di identificazione detenuti nel territorio comunale.
9. 
I dati necessari per il rintraccio degli animali d'affezione smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati, nel rispetto dei criteri di cui alla legislazione statale.
Art. 21. 
(Banca dati regionale)
1. 
La Regione, per adempiere alle finalità informative del Capo V della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazioni dell'Anagrafe, istituisce uno specifico sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità ed enti interessati.
2. 
L'Anagrafe, contestualmente alla realizzazione del sistema informatizzato di rete, è organizzata in banca dati regionale.
3. 
La Regione invia i dati identificativi dell'animale alla banca dati nazionale degli animali d'affezione presso il Ministero della salute, nonché le informazioni, contenute nelle rispettive anagrafi territoriali, relative all'animale, quali la specie, la razza e il sesso.
4. 
Per ciò che attiene ai cani, unitamente ai dati identificativi del cane e del responsabile, sono registrati in Anagrafe gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, il rilascio del passaporto individuale per le movimentazioni in ambito europeo e le avvenute vaccinazioni per la profilassi della rabbia.
Art. 22. 
(Prevenzione e controllo del randagismo)
1. 
Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani e gatti vaganti che si trovano fuori dei limiti del domicilio del detentore responsabile senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge, per il successivo trasferimento nelle strutture di accoglienza convenzionate.
2. 
Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle ASL concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
3. 
Ai soggetti non autorizzati dal regolamento di cui all'articolo 42 è vietato catturare animali vaganti e detenerli.
4. 
Dopo l'introduzione in canile o gattile, in caso di cattura di cani o gatti, se registrati all'Anagrafe, il gestore competente provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia municipale del Comune competente per territorio, per il reperimento del responsabile.
5. 
Per i cani e i gatti ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione e all'inserimento nell'Anagrafe a spese del proprietario responsabile, prima della restituzione.
6. 
I cani vaganti e i gatti in libertà senza proprietario responsabile sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al Comune ove è avvenuto il ritrovamento.
7. 
Le spese di cattura e custodia del cane o del gatto e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia sono a carico del responsabile, secondo le tariffe stabilite dal Comune competente.
Art. 23. 
(Canili pubblici)
1. 
I comuni, singoli o in forma associata, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura dei cani e un apposito canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali catturati.
2. 
I comuni provvedono alla stesura e attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessità.
3. 
I canili pubblici sono realizzati e attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, ovvero per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel regolamento di cui all'articolo 42.
4. 
La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti e all'efficienza del servizio previsto, può erogare ai comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla normativa nazionale.
5. 
La gestione sanitaria dei canili municipali è affidata ai servizi veterinari delle ASL, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 42.
Art. 24. 
(Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi)
1. 
La Regione promuove e sostiene le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani e dei gatti randagi che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso le strutture di accoglienza convenzionate e la cui proprietà non è stata reclamata.
2. 
I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 42, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
3. 
I comuni possono concedere agevolazioni, anche con fondi regionali, per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario responsabile e in attesa di affidamento, alle associazioni e agli enti del terzo settore, come definiti dalla normativa nazionale vigente, che perseguono finalità di protezione degli animali.
4. 
Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 3 sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 42.
Art. 25. 
(Canili privati, pensioni e asili per cani)
1. 
I canili privati, le pensioni e gli asili per cani sono soggetti alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 42, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o altri animali d'affezione; indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali di cui all'articolo 39.
Art. 26. 
(Tutela dei gatti e controllo del randagismo felino)
1. 
I gatti che vivono in libertà sono protetti.
2. 
Le colonie feline sono composte da un minimo di due gatti e sono censite e monitorate dal Comune che redige e aggiorna la mappatura e la trasmette al Servizio veterinario dell'ASL. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.
3. 
La presenza di colonie feline presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del Servizio veterinario dell'ASL.
4. 
Il Comune, se si rende necessario, in accordo con il Servizio veterinario dell'ASL, organizza interventi di controllo della colonia felina che, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 42, possono comprendere:
a) 
l'affidamento della colonia ad una associazione o ad un ente del terzo settore per la protezione degli animali, o a privati cittadini con esperienza che le gestiscono;
b) 
il controllo delle nascite;
c) 
la cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede più idonea.
5. 
Le spese per gli interventi di controllo della colonia felina sono a carico dei comuni, singoli o associati.
TITOLO III 
Della detenzione, dell'allevamento e del commercio di animali esotici
Art. 27. 
(Riconoscimento delle specie esotiche)
1. 
Per le esigenze di identificazione degli animali esotici, il regolamento di cui all'articolo 42 stabilisce le modalità per il riconoscimento delle specie esotiche.
Art. 28. 
(Autorizzazione alla detenzione)
1. 
I responsabili di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del Comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
2. 
La domanda di cui al comma 1 è corredata dalle certificazioni di identificazione e di legittima provenienza che ne consentano l'identificazione anche ai sensi della legislazione statale vigente.
3. 
L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al responsabile dell'animale.
4. 
L'idoneità alla detenzione viene valutata dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio all'atto del sopralluogo ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il Servizio veterinario verifica le condizioni di detenzione, nonché che il responsabile sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e di pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle diverse specie animali.
5. 
La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al comma 1, è presentata dall'avente titolo entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
Art. 29. 
(Disciplina della detenzione)
1. 
I responsabili degli animali esotici sono tenuti a garantire condizioni in grado di rispettare le loro esigenze etologiche e fisiologiche.
2. 
Agli animali esotici devono comunque essere garantite le seguenti condizioni:
a) 
possibilità di movimento anche con l'arricchimento ambientale delle strutture di detenzione al fine di evitare comportamenti stereotipati;
b) 
confortevole area di riposo;
c) 
isolamento da rumori troppo forti o tali da essere lesivi dell'apparato uditivo;
d) 
non vicinanza con animali competitori;
e) 
assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per brevi e urgenti periodi e per la tutela della salute dell'animale;
f) 
alimentazione idonea alla specie, alla salute ed età degli animali.
3. 
In caso di alienazione, per qualsiasi causa, degli animali detenuti, i detentori responsabili sono tenuti a darne comunicazione, entro otto giorni, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
4. 
I detentori responsabili sono altresì tenuti a denunciare al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio la morte per qualsiasi causa degli animali esotici detenuti.
5. 
La soppressione di animali esotici deve essere attuata esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico.
6. 
I Servizi veterinari delle ASL effettuano ispezioni di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.
Art. 30. 
(Autorizzazione all'allevamento e al commercio di animali esotici)
1. 
Ai fini del presente Titolo per "allevamento" s'intende il possesso o la detenzione anche di una sola coppia riproduttrice per la procreazione di prole mantenuta, in condizioni stabili e continuative nel tempo, in apposite strutture aventi i requisiti di cui all'articolo 29, comma 2.
2. 
L'allevamento, ai fini del commercio di animali esotici, è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del sindaco del Comune in cui l'attività si svolge, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. L'autorizzazione viene concessa a seguito del conseguimento di attestato di idoneità di cui all'articolo 28, comma 4.
3. 
L'allevamento non a fini commerciali è subordinato al rilascio di autorizzazione, da parte del sindaco del Comune sede di allevamento, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
4. 
L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento o il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
5. 
Nella domanda di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è necessario indicare, per i casi di cessazione dell'attività, i centri o gli allevamenti convenzionati per l'acquisizione degli animali presenti al momento della cessazione nel rispetto delle esigenze di benessere delle specie interessate.
6. 
Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, è subordinato al parere favorevole rilasciato dalla Commissione regionale di cui all'articolo 40, previa verifica delle condizioni di allevamento di cui all'articolo 31.
7. 
Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di commercio internazionale di specie animali in via di estinzione.
Art. 31. 
(Condizioni per l'allevamento e il commercio)
1. 
Gli allevatori devono essere in possesso di adeguate conoscenze biologiche, fisiologiche ed etologiche-comportamentali degli animali per i quali sono richieste le autorizzazioni di cui all'articolo 30.
2. 
L'attività di commercio di animali esotici deve svolgersi in modo tale da ridurre al minimo possibili stati di malessere degli animali. A tal fine sono da evitare i casi di sovraffollamento delle voliere, dei terrari e delle altre strutture di detenzione, nonché la permanenza degli animali per periodi prolungati.
3. 
Ai fini del conseguimento delle autorizzazioni di cui all'articolo 30, gli allevatori e i commercianti sono tenuti ad acquisire apposito attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 33.
4. 
La Commissione regionale di cui all'articolo 40, considerate le diversità nelle esigenze di benessere, fornisce ai servizi veterinari delle ASL le necessarie linee guida per la corretta valutazione delle condizioni di mantenimento di cui al comma 2.
5. 
I servizi veterinari delle ASL competenti effettuano attività di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.
Art. 32. 
(Obbligo di registrazione per commercianti e allevatori)
1. 
Gli allevamenti e gli esercizi commerciali di animali esotici sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio veterinario delle ASL competenti, per annotare, entro ventiquattro ore, le transazioni commerciali e le variazioni numeriche delle specie di animali esotici detenuti.
2. 
La corretta tenuta del registro di cui al comma 1, viene verificata dal Servizio veterinario competente con cadenza almeno trimestrale.
3. 
Il registro è composto da fogli progressivamente numerati e vidimati dai Servizi veterinari dell'ASL competente per territorio.
4. 
Le registrazioni possono effettuarsi anche con sistemi informatici a condizione che vengano utilizzati sistemi di registrazione a modulo continuo, vidimati dal competente Servizio veterinario. Resta fermo l'obbligo di stampa e aggiornamento entro le ventiquattro ore.
Art. 33. 
(Corsi di formazione)
1. 
I commercianti e gli allevatori di animali esotici, ai fini del conseguimento delle autorizzazioni di cui all'articolo 30, hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione promossi dalla Regione.
2. 
I corsi di cui al comma 1 sono principalmente indirizzati a fornire conoscenze inerenti a:
a) 
principali nozioni di zoologia, etologia e igiene indispensabile per il corretto governo degli animali;
b) 
norme e disposizioni che regolano il benessere degli animali.
3. 
Le modalità di organizzazione e attuazione dei corsi di cui al comma 1 sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 42.
Art. 34. 
(Parchi faunistici)
1. 
I gestori di parchi faunistici, giardini zoologici e zoo-safari, fatti salvi gli adempimenti previsti da norme comunitarie e nazionali vigenti inerenti alle specie selvatiche, sono tenuti a far pervenire entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, alla Commissione regionale di cui all'articolo 40, una relazione annuale contente:
a) 
il numero e le specie degli animali ospitati;
b) 
gli acquisti e le cessioni specificandone la provenienza e la destinazione;
c) 
le nascite e le morti;
d) 
gli standard di spazi adibiti alla detenzione degli animali;
e) 
le modalità di assolvimento degli interventi sanitari specialistici in materia veterinaria.
2. 
I gestori di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione delle nascite e delle morti, entro otto giorni dall'evento, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
3. 
Al fine di garantire il benessere animale e le condizioni etologico-comportamentali, la Commissione regionale di cui all'articolo 40 interviene, in caso di animali classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente, richiedendo ai gestori di cui al comma 1, piani di gestione per il contenimento del numero delle nascite in cattività.
Art. 35. 
(Circhi, mostre e spettacoli viaggianti)
1. 
I comuni, nell'ambito dei procedimenti amministrativi per il rilascio della concessione del plateatico ai titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti con animali al seguito, sono tenuti ad acquisire il preventivo nulla osta del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio per gli opportuni adempimenti igienico-sanitari.
2. 
I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti, ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1, sono tenuti a far pervenire ai comuni, almeno quindici giorni prima, comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi e il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.
3. 
Il Comune, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché di tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, specifica all'atto del rilascio della concessione del plateatico il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.
4. 
Le condizioni e i requisiti per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 42.
5. 
La Regione, in collaborazione con i comuni, favorisce la diffusione di attività circensi e di spettacoli viaggianti che non prevedano l'utilizzo di animali, allo scopo di promuovere il graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse.
6. 
I circhi, le mostre e gli spettacoli viaggianti con al seguito animali esotici adottano per il loro mantenimento le misure previste dalle linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti predisposte dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.
Art. 36. 
(Recupero di animali esotici)
1. 
La detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori addetti alla vigilanza veterinaria, comportano la revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 30 e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui all'articolo 40, l'emissione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione e avente le caratteristiche e i requisiti stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 42.
Art. 37. 
(Informazione ed educazione)
1. 
La Regione, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti del terzo settore che perseguono finalità di protezione degli animali, attua programmi di informazione ed educazione rivolti ai cittadini e finalizzati a far conoscere le disposizioni relative alla cura e allo stato di conservazione, nonché le caratteristiche etologiche e fisiologiche delle specie esotiche detenute e commercializzate.
Art. 38. 
(Divieti)
1. 
È vietato immettere allo stato libero o abbandonare in qualsiasi parte del territorio regionale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di animali esotici.
2. 
È vietato utilizzare animali esotici in attività di pet therapy.
TITOLO IV 
Organismi di consultazione e controllo
Art. 39. 
(Comitato tecnico regionale per la tutela e il controllo degli animali d'affezione)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio provvedimento il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la valutazione e controllo sull'aggressività canina, di seguito indicato come Comitato.
2. 
Il Comitato è composto da:
a) 
l'assessore regionale alla sanità o un suo delegato che lo presiede;
b) 
un medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanità;
c) 
un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
d) 
due medici veterinari comportamentalisti, di cui uno designato dagli ordini provinciali e uno in rappresentanza dei servizi veterinari delle ASL;
e) 
il Garante regionale degli animali;
f) 
un rappresentante dei comuni designati dalle associazioni rappresentative dei comuni piemontesi;
g) 
un esperto qualificato, designato dalle associazioni e dagli enti del terzo settore di cui all'articolo 11, maggiormente rappresentativi in ambito regionale;
h) 
un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, designato previa apposita intesa con l'ufficio medesimo.
3. 
Il Comitato, in caso di necessità, può avvalersi di uno o più esperti esterni.
4. 
Il Comitato è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali e in merito ai programmi annuali di informazione e formazione di cui all'articolo 12.
5. 
Il Comitato consulta dalle ASL, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, i dati regionali relativi alle morsicature canine rivolte all'uomo, aggiornati al 30 giugno e al 31 dicembre. Entro il mese di gennaio di ogni anno è altresì trasmesso al Comitato l'estratto informatizzato dell'Anagrafe aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. 
Il Comitato elabora i dati ricevuti e, entro il primo trimestre dell'anno successivo, invia alle Asl e agli altri soggetti competenti in materia una relazione in cui sono identificati i profili di rischio dei cani gestiti in modo potenzialmente pericoloso, individuati in base ai dati delle morsicature rilevate, nonché ad ulteriori particolari configurazioni di rischio.
7. 
Il Comitato può proporre nelle scuole di ogni ordine e grado progetti didattici che favoriscono l'instaurarsi di una corretta relazione uomo-animale.
8. 
Il Comitato può proporre l'attivazione di corsi di formazione per il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani, rivolti a tutti i soggetti interessati a qualunque titolo alla detenzione di cani, nonché campagne di informazione mirate ad accrescere l'educazione civica e il senso di responsabilizzazione nei confronti degli animali d'affezione.
9. 
Gli incontri del Comitato si svolgono con cadenza almeno semestrale.
10. 
I componenti del Comitato durano in carica l'intera legislatura.
11. 
La partecipazione alle attività del Comitato avviene a titolo gratuito e non dà diritto a compensi o gettoni di presenza.
Art. 40. 
(Commissione regionale animali esotici)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio provvedimento, presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione regionale animali esotici, di seguito indicata come Commissione.
2. 
La Commissione è composta da:
a) 
l'assessore regionale alla sanità o un suo delegato che la presiede;
b) 
un medico veterinario ASL con competenza in animali esotici;
c) 
un esperto in zoologia ed etologia individuato dalle associazioni e gli enti del terzo settore che perseguono finalità di protezione degli animali;
d) 
un esperto in materia di vigilanza sull'applicazione della Convenzione Internazionale sul commercio di animali esotici in via di estinzione;
e) 
il Garante per i diritti degli animali.
3. 
La Commissione, in caso di necessità, può avvalersi di un esperto esterno che ritiene opportuno consultare per le verifiche di cui all'articolo 30, comma 6.
4. 
La Commissione si riunisce almeno semestralmente con la funzione di fornire direttive e indicazioni per l'applicazione del presente articolo e svolgere i compiti di cui agli articoli 30 comma 6, 31 comma 4 e 34 comma 3.
5. 
I componenti della Commissione durano in carica l'intera legislatura.
6. 
La partecipazione alle attività della Commissione avviene a titolo gratuito e non dà diritto a compensi o gettoni di presenza.
7. 
Al fine di fornire un supporto tecnicamente e scientificamente qualificato alla Commissione regionale, è istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, il Centro di referenza regionale animali esotici.
8. 
La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 42, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e il modello organizzativo e gestionale del Centro di cui al comma 7.
TITOLO V 
Disposizioni finali e norma finanziaria
Art. 41. 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
I servizi veterinari delle ASL concorrono con le altre autorità pubbliche preposte all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. 
Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall'ASL competente per territorio. Sono fatte salve tutte le disposizioni inerenti alla vigilanza sulla legale detenzione delle specie esotiche, di competenza del Corpo forestale dello Stato.
3. 
Le funzioni di vigilanza di cui al comma 2 verificano che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:
a) 
di carattere igienico-sanitario;
b) 
di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;
c) 
di salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. 
In caso di violazioni alle norme di cui agli articoli 4, 5 e 6, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal Servizio veterinario dell'ASL per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono a carico del detentore responsabile dell'animale.
5. 
Per quanto non già disposto dalla normativa nazionale e fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della presente legge si applicano le seguenti sanzioni proporzionate all'illecito:
a) 
euro 50,00 per la violazione di cui all'articolo 4, comma 1 riferibili ai soli gatti;
b) 
da euro 100,00 a euro 150,00 per la violazione di cui all'articolo 4, comma 2;
c) 
da euro 30,00 a euro 50,00 per le violazioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5;
d) 
euro 150,00 per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 7, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e j);
e) 
da euro 250,00 a euro 1000,00 per la violazione di cui all'articolo 4, comma 7, lettera. d);
f) 
da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 5;
g) 
euro 150,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 1 lettere e), f) e m);
h) 
da euro 250,00 a euro 1.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 1 lettere l), n), o), p. q), r), s) e t);
i) 
da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione di cui all'articolo 6, comma 2;
j) 
da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 7;
k) 
da euro 250,00 a euro 1.500,00 per le violazioni di cui all'articolo 28;
l) 
da euro 250,00 a euro 1.500 per le violazioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2;
m) 
da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 29, commi 3 e 4;
n) 
da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di cui all'articolo 29, comma 5, salve le fattispecie di rilevanza penale;
o) 
da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 30, commi 2 e 3;
p) 
da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di cui all'articolo 31, comma 2, salve le fattispecie di rilevanza penale;
q) 
da euro 250,00 a euro 1.500,00 per le violazioni di cui all'articolo 32;
r) 
da euro 250,00 a euro 1.500,00 per le violazioni di cui all'articolo 34, commi 1 e 2;
s) 
da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'articolo 34, comma 3.
6. 
In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo.
7. 
Le somme riscosse sono introitate dalle ASL anche attraverso i comuni e sono destinate alla realizzazione degli interventi necessari all'attuazione della presente legge.
Art. 42. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento di attuazione che disciplina, in particolare:
a) 
le caratteristiche dei percorsi formativi preventivi per i proprietari responsabili di cani ad aggressività non controllata con rilascio di specifica attestazione di cui all'articolo 5;
b) 
i requisiti per la detenzione degli animali d'affezione di cui agli articoli 4, 5 e 6;
c) 
l'accesso di animali al seguito del responsabile nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 9;
d) 
le modalità tecniche di attuazione delle aree di sgambamento di cui all'articolo 10;
e) 
i criteri e le modalità per la realizzazione dei percorsi formativi per i proprietari responsabili di cani con rilascio di un attestato di partecipazione denominato "patentino" di cui all'articolo 12;
f) 
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione di cui all'articolo 16;
g) 
le caratteristiche delle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali destinate agli animali d'affezione e dei siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente, di cui all'articolo 17;
h) 
le modalità tecniche, operative, di previsione per la tenuta del registro delle presenze, di cui all'articolo 18;
i) 
l'elenco dei soggetti autorizzati alla cattura e alla detenzione degli animali vaganti, di cui all'articolo 22;
j) 
i criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia, di cui all'articolo 23;
k) 
le modalità di affidamento della gestione sanitaria dei canili municipali, di cui all'articolo 23;
l) 
le caratteristiche dei rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento, di cui all'articolo 24;
m) 
le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 24;
n) 
le caratteristiche dei canili privati, delle pensioni, degli asili per cani e delle strutture in cui si detengono gatti o altri animali d'affezione, di cui all'articolo 25;
o) 
gli interventi di controllo della popolazione felina, di cui all'articolo 26;
p) 
le modalità di riconoscimento delle specie esotiche, di cui all'articolo 27;
q) 
le modalità di organizzazione e attuazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 33;
r) 
le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni del plateatico ai titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti, di cui all'articolo 35;
s) 
le caratteristiche e i requisiti del centro di ricovero di cui all'articolo 36;
t) 
gli obiettivi, le funzioni e il modello organizzativo e gestionale del Centro di referenza regionale animali esotici, di cui all'articolo 40.
Art. 43. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 46 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge, delle strategie adottate e dei risultati ottenuti in materia di tutela e prevenzione del randagismo.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità triennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche che documenta e descrive i principali dati e azioni connesse all'applicazione della presente legge.
3. 
Nelle relazioni è inserita una apposita sezione contenente i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2 e 3.
Art. 44. 
(Norme transitorie)
1. 
Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 42, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari adottate ai sensi delle norme abrogate dall'articolo 45.
2. 
Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, limitatamente ai gatti, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Art. 45. 
(Abrogazioni)
1. 
Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione);
b) 
legge regionale 07 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali da affezione);
c) 
legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata - Istituzione dell'anagrafe canina);
e) 
articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
f) 
legge regionale 4 novembre 2009, n. 27 (Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale);
g) 
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali);
h) 
articoli 100, 101 e 102 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017);
i) 
articoli 13 e 14 della legge regionale del 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020);
j) 
articolo 21 della legge regionale del 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);
k) 
legge regionale 23 giugno 2021, n. 18 (Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale dei dog sitter).
Art. 46. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 250.000 per ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 01 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.