Proposta di legge regionale n. 203 presentata il 19 maggio 2022
Disposizioni concernenti l'odontoiatria solidale e l'attivazione di reti di collaborazione per la co-progettazione di azioni a fini di solidarieta' sociale verso le fasce piu' deboli della popolazione con particolare riferimento alla c.d. 'vulnerabilita'' sociale'

Art. 1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
La Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di servizi sanitari e sociali:
a) 
promuove la realizzazione di programmi di Odontoiatria Solidale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione - su base volontaria, solidale e altruistica di:
1) 
odontoiatri, odontotecnici e igienisti dentali, a sostegno delle fasce più deboli della popolazione appartenenti alla c.d. "vulnerabilità sociale" di cui al successivo art. 2;
2) 
enti del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017 per la co-progettazione di azioni a fini di solidarietà sociale verso le fasce più deboli della popolazione;
b) 
promuove l'istituzione delle figure:
1) 
dell'"Odontoiatra Solidale";
2) 
dell'"Igienista dentale Solidale";

i quali - su propria ed autonoma iniziativa, quali singoli o facenti parte di un Ente del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017 - con esclusivo spirito di solidarietà sociale e senza fine di lucro né diretto né indiretto, intendano mettere a disposizione della Collettività - per lo svolgimento di attività di interesse generale civiche, solidaristiche e di utilità sociale - le proprie competenze professionali nonché il proprio tempo a favore delle fasce più deboli della popolazione con particolare riferimento alla c.d. "vulnerabilità sociale".
Art. 2. 
(Vulnerabilità sociale in campo odontoiatrico)
1. 
La definizione di vulnerabilità sociale è data dall'Allegato 4C (Criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche) al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 : condizione di svantaggio sociale ed economico, correlata di norma a condizioni di marginalità e/o esclusione sociale, che impedisce di fatto l'accesso alle cure odontoiatriche oltre che per una scarsa sensibilità ai problemi di prevenzione e cura, anche e soprattutto per gli elevati costi da sostenere presso le strutture odontoiatriche private.
2. 
Sono identificate tre distinte situazioni nelle quali l'accesso alle cure è ostacolato o impedito:
a) 
situazioni di esclusione sociale (indigenza);
b) 
situazioni di povertà;
c) 
situazioni di reddito medio/basso.
Art. 3. 
(Prestazioni di Odontoiatria Solidale)
1. 
Ai soggetti riconosciuti in condizioni di vulnerabilità sociale devono essere almeno garantite le prestazioni, definite dall'Allegato 4C - Criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 .
Art. 4. 
(Principi generali)
1. 
Le prestazioni di Odontoiatria solidale realizzate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) di cui alla presente disciplina:
a) 
sono svolte a titolo gratuito, senza fine di lucri né diretto né indiretto;
b) 
non comportano oneri finanziari a carico dell'Amministrazione pubblica;
c) 
non producono, ad ogni effetto, l'instaurazione di rapporto d'impiego, di prestazioni d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con l'Azienda Sanitaria o l'Amministrazione pubblica.
2. 
I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia decisionale e/o che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva, ne possono sottoscrivere alcun atto ufficiale dell'Azienda sanitaria.
Art. 5. 
(Coinvolgimento degli Enti del Terzo settore e co-progettazione)
1. 
In ossequio al dettato normativo di cui all' art. 55 del D. Lgs. 117/2017 - in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
2. 
La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. 
La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
4. 
Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.
Art. 6. 
(Elenco dei soggetti coinvolti in progetti di Odontoiatria solidale)
1. 
L'Ente del Terzo settore - o in caso di più enti, il capofila del progetto - coinvolto ai fini della realizzazione di programmi di Odontoiatria solidale, per le finalità di cui all'art. 1, promuove la tenuta di un elenco degli "Odontoiatri solidali" e degli "Igienisti dentali Solidali" presenti sul proprio territorio di riferimento.
2. 
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 avviene su base volontaria, previa presentazione di domanda a cura dell'interessato, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali e dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all'istituzione del profilo professionale e all'esercizio dell'attività.
3. 
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.
4. 
La domanda a cura dell'interessato di cui al comma 2 deve contenere, sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 , le seguenti informazioni:
a) 
nominativo dell'interessato;
b) 
data e il luogo di nascita;
c) 
residenza;
d) 
iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
e) 
appartenenza a ordini professionali;
f) 
titolo di studio accademico in possesso dell'interessato;
g) 
qualifica professionale posseduta o titolo di specializzazione o di abilitazione;
h) 
possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatra o di Igienista dentale;
i) 
nominativo del Titolare o Direttore Sanitario dello Studio odontoiatrico presso cui l'interessato svolge la propria attività professionale.
5. 
Alle informazioni di cui al comma precedente, l'interessato è tenuto ad aggiungere i giorni e gli orari nei quali si rende disponibile a svolgere attività solidale presso una struttura dell'Azienda sanitaria e/o presso l'Ospedale prescelto dall'interessato.
6. 
Gli "Odontoiatri solidali" e gli "Igienisti dentali Solidali" forniscono le informazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 all'Ente del Terzo settore - o in caso di più enti, il capofila del progetto - consapevoli delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, di cui all' art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 .
7. 
Il ricevente Ente del Terzo settore provvede ad inoltrate per conoscenza le informazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 alla Direzione medica di presidio dell'Azienda sanitaria e/o presso l'Ospedale prescelto dagli "Odontoiatri solidali" e dagli "Igienisti dentali Solidali".
Art. 7 
(Disposizioni procedurali)
1. 
L'Ente del Terzo settore - o in caso di più enti, il capofila del progetto - di cui all'art. 6, comma 1 effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dalle disposizioni statali di attuazione. A tal fine l'inserimento nell'elenco avviene previa specifica acquisizione del consenso da parte degli interessati al trattamento dei dati personali.
Art. 8 
(Erogazione delle prestazioni solidali )
1. 
L'Ente del Terzo settore - o in caso di più enti, il capofila del progetto - comunica al Direttore Generale o al Responsabile della Odontostomatologia della Azienda sanitaria e/o presso l'Ospedale prescelto dagli "Odontoiatri solidali" e dagli "Igienisti dentali Solidali":
a) 
le giornate e gli orari di disponibilità indicati;
b) 
il nominativo dei Soggetti da loro assistiti in condizioni di "vulnerabilità sociale";
c) 
le modalità e i tempi in cui i Soggetti di cui alla lett. b) saranno accompagnati dai Volontari dell'ente del Terzo Settore o, autonomamente, si recheranno presso la Struttura sanitaria.
2. 
Il Direttore Generale o il Responsabile concordano con gli "Odontoiatri Solidali" e gli "Igienisti dentali Solidali" le prestazioni di cui necessita il soggetto che versa in condizioni di "vulnerabilità sociale".
Art. 9. 
(Tutela del paziente e assicurazione contro malattie e infortuni)
1. 
Ai fini di tutela del paziente, l'Ente del Terzo settore - o in caso di più enti, il capofila del progetto - di cui all'art. 6, comma 1 provvede ad assicurare il soggetto assistito e indicato come bisognoso di prestazioni di Odontoiatria Solidale contro malattie e infortuni che dovessero avvenire nell'ambito della somministrazione delle prestazioni di Odontoiatria Solidale.
2. 
L'Ente del Terzo settore - o in caso di più enti, il capofila del progetto - comunica alla Direzione medica di presidio dell'Azienda sanitaria e/o presso l'Ospedale prescelto dagli "Odontoiatri solidali" e dagli "Igienisti dentali Solidali" gli estremi della polizza di assicurazione di cui è beneficiario il soggetto assistito.
Art. 10. 
(Pronto soccorso odontoiatrico)
1. 
La Regione assicura che nel territorio di ciascuna delle attuali Aziende Sanitarie Locali sia assicurato un servizio di assistenza odontoiatrica per rispondere alle situazioni di emergenza.
Art. 11. 
(Prevenzione ed educazione alla salute)
1. 
La Regione, nello svolgimento dell'attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie, attua campagne mirate di informazione per una corretta igiene dentale e per la prevenzione e la cura precoce delle malattie odontostomatologiche indirizzate prioritariamente a soggetti in età infantile ed evolutiva.
2. 
La Regione promuove e sottoscrive con l'Ufficio Scolastico Regionale, un programma quadro affinchè nelle Istituzioni Scolastiche vengano realizzate campagne informative e di sensibilizzazione sull'igiene e la cura orale anche con il supporto e la partecipazione volontaria di odontoiatri, odontotecnici professionisti e igienisti dentali.
Art. 12. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.