Proposta di legge regionale n. 202 presentata il 18 maggio 2022
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione deldecreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)
Primo firmatario

MAGLIANO SILVIO

Art. 1. 
(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 1/2000 )
1. 
Dopo l'articolo 10 (Contratti di servizio) della legge regionale 1/2000 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), è aggiunto il seguente: "
Art. 10 bis.
(Obblighi dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale)
1.
I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono tenuti:
a)
ad adottare, pubblicare e diffondere, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Carta della qualità dei servizi sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa;
b)
a garantire all'utenza la fruibilità e l'accessibilità ai servizi di trasporto eserciti mediante l'utilizzo di mezzi aventi:
1)
posti, appositamente identificati, riservati ai passeggeri con disabilità;
2)
spazi riservati alle carrozzine dei passeggeri con disabilità, comprensivi dei relativi dispositivi di ancoraggio;
3)
dispositivi idonei a facilitare la salita e la discesa dal mezzo ai passeggeri con disabilità motoria;
4)
indicatori visivi e sonori interni di avviso di prossima fermata;
5)
indicatori visivi esterni alla vettura identificativi della linea esercita dal mezzo;
6)
dispositivi di sintesi vocale esterni alla vettura, udibili in fermata, identificativi della destinazione del mezzo;
7)
segnali acustici di apertura e di chiusura porte;
8)
pulsanti di richiesta apertura porte e percepibili al tatto;
c)
a garantire alle fermate e a bordo l'informazione all'utenza del servizio di linea di trasporto offerto;
d)
ad assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato a diretto contatto con l'utenza, ai fini di un'idonea assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.
2.
La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, acquisito il parere della competente commissione consiliare, un provvedimento che individua in relazione a tipologia e vetustà, le vetture dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che possono non prevedere la presenza di uno o più elementi di cui al comma 1, lettera b). Nei suddetti casi non trovano applicazione le relative sanzioni di cui all'articolo 19.
".
Art. 2. 
(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 1/2000 )
1. 
L' articolo 19 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 19.
(Penali e sanzioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale)
1.
L'ente affidante applica le penali previste dall'articolo 10, comma 4, lettera l), in presenza delle infrazioni specificamente previste dal contratto di servizio e dalla presente normativa.
2.
Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non forniscono alla Regione informazioni o dati nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento. Le verifiche di adempimento degli obblighi di cui al presente comma sono effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022.
3.
Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso ai veicoli e agli impianti adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.
4.
Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile afferente i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.
5.
Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non osservano le disposizioni di cui all'articolo 10 bis, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni:
a)
il ritardo non superiore a trenta giorni nella pubblicazione e diffusione della Carta della qualità dei servizi di trasporto rispetto al termine di cui alla lettera a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00. Il ritardo superiore a trenta giorni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00;
b)
la mancata individuazione di posti appositamente riservati ai passeggeri con disabilità, nei servizi di trasporto pubblico eserciti, di cui alla lettera b), numero 1), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00;
c)
la mancata individuazione di spazi riservati alle carrozzine dei passeggeri con disabilità di cui alla lettera b), numero 2), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. L'assenza o il mancato funzionamento dei relativi dispositivi di ancoraggio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00;
d)
l'assenza o il mancato funzionamento dei dispositivi idonei a facilitare la salita e la discesa dal mezzo ai passeggeri con disabilità motoria, di cui alla lettera b), numero 3), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00;
e)
l'assenza di indicatori visivi e sonori interni di avviso di prossima fermata, di cui alla lettera b), numero 4), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. L'assenza di uno dei due dispositivi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00. Il mancato funzionamento di ogni singolo dispositivo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00;
f)
l'assenza di indicatori visivi esterni alla vettura identificativi della linea esercita dal mezzo di cui alla lettera b), numero 5), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00. Il mancato funzionamento degli indicatori visivi esterni dell'identificativo della linea esercita comporta l'applicazione, per ogni singolo dispositivo non funzionante, della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00;
g)
l'assenza di dispositivi di sintesi vocale esterni alla vettura identificativi della destinazione del mezzo, di cui alla lettera b), numero 6), ovvero il mancato funzionamento o la non udibilità del messaggio in fermata comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00;
h)
l'assenza di segnali acustici di apertura e di chiusura porte di cui alla lettera b), numero 7), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. L'assenza di uno dei due dispositivi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00. Il mancato funzionamento comporta l'applicazione, per ogni singolo dispositivo non funzionante, della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00;
i)
l'assenza o il mancato funzionamento dei pulsanti di richiesta di apertura porte di cui alla lettera b), numero 8), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni dispositivo. L'assenza di pulsanti di richiesta di apertura porte percepibili al tatto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni singolo dispositivo difforme;
l)
la mancata informazione alle fermate o a bordo nei confronti dell'utenza di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni fermata priva delle informazioni all'utenza del servizio di linea di trasporto offerto;
m)
salvo che il fatto costituisca reato, la mancata ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 10 bis, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
6.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
7.
L'accertamento delle violazioni delle disposizioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, di cui alla presente legge, è compiuto:
a)
dal personale regionale assegnato alle funzioni di controllo sul trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 18, comma 3;
b)
dagli ufficiali o dagli agenti di Polizia giudiziaria.
8.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
".
Art. 3. 
(Modifiche dell'articolo 26 della l.r. 1/2000 )
1. 
Il comma 4 ter dell'articolo 26 (Disposizioni finanziarie) della legge regionale 1/2000 è così sostituito: "
4 ter.
Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse ai sensi dell'articolo 19, sono versate su apposito capitolo di entrata, denominato Proventi sanzioni amministrative pecuniarie l.r. 1/2000 , all'interno del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
".