Proposta di legge regionale n. 2 presentata il 16 luglio 2019
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 'Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante'

Art. 1. 
(Sostituzione del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 'Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante')
1. 
Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 5/2019 è sostituto dal seguente: "
2.
Gli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli sono ammessi:
a)
nei territori montani di cui alla legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna) se, nelle immediate vicinanze, non sono disponibili posti in campeggio autorizzato, temporaneo o mobile e non vi sono attività di garden sharing di cui all'articolo 7;
b)
nei territori diversi da quelli di cui alla lettera a) se nel territorio del comune oppure ad una distanza inferiore a due chilometri dal luogo dell'insediamento temporaneo non sono disponibili posti in campeggio autorizzato, temporaneo o mobile e non vi sono attività di garden sarin.
".
Art. 2. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.