Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 'Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante'
Primo firmatario
Altri firmatari
AVETTA ALBERTO CANALIS MONICA CHIAMPARINO SERGIO FREDIANI FRANCESCA GALLO RAFFAELE GRIMALDI MARCO MAGLIANO SILVIO MARELLO MAURIZIO RAVETTI DOMENICO ROSSI DOMENICO SALIZZONI MAURO SARNO DIEGO VALLE DANIELE
Art. 1.
(Sostituzione del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 'Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante')
1.
Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 5/2019 è sostituto dal seguente: "
Gli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli sono ammessi:
nei territori montani di cui alla legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna) se, nelle immediate vicinanze, non sono disponibili posti in campeggio autorizzato, temporaneo o mobile e non vi sono attività di garden sharing di cui all'articolo 7;
nei territori diversi da quelli di cui alla lettera a) se nel territorio del comune oppure ad una distanza inferiore a due chilometri dal luogo dell'insediamento temporaneo non sono disponibili posti in campeggio autorizzato, temporaneo o mobile e non vi sono attività di garden sarin. ".
2.
a)
b)