Proposta di legge regionale n. 197 presentata il 20 aprile 2022
"Promozione e valorizzazione del 'wedding' in Piemonte e del relativo comparto"
Primo firmatario

DISABATO SARAH

Altri firmatari

MARTINETTI IVANO

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione, al fine di aumentare la capacità innovativa e competitiva del comparto del "wedding" piemontese sul mercato nazionale e internazionale, promuove:
a) 
la tutela e lo sviluppo delle attività artigiane, commerciali e dei professionisti che operano nel comparto economico del "wedding" piemontese;
b) 
la valorizzazione e lo sviluppo della filiera del "wedding";
c) 
la creazione di una cultura professionale nel mondo del "wedding" attraverso l'individuazione e la diffusione delle migliori prassi settoriali;
d) 
la creazione di una sezione, sui canali di "Visit Piemonte Scrl", dedicata alla valorizzazione del marchio "Wedding Piemonte" e in cui pubblicare l'elenco dei soggetti che aderiscono al marchio, nonché l'elenco degli enti accreditati per la formazione.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende:
a) 
"wedding": la cerimonia di nozze che si svolge di prassi prima o a seguito dell'istituto del matrimonio o dell'unione civile;
b) 
"wedding tourism": il turismo legato ai matrimoni e alle unioni civili in Piemonte, inclusi i viaggi di nozze.
Art. 3. 
(Marchio collettivo regionale "Wedding Piemonte")
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce il marchio collettivo "Wedding Piemonte" registrato in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di marchi collettivi di qualità.
2. 
La Giunta regionale definisce, con il provvedimento di cui all'articolo 9, le modalità di adozione, di concessione e di utilizzo del marchio da parte dei professionisti che operano nel comparto economico del "wedding".
3. 
La concessione del marchio ai soggetti che operano nel comparto economico del "wedding" piemontese è subordinata al completamento di un percorso di formazione di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 4. 
(Percorsi formativi)
1. 
Tutti i soggetti che operano nel comparto economico del "wedding" piemontese devono completare un percorso di formazione in materia di marketing e promozione turistica del Piemonte. Al termine del corso deve essere rilasciato un certificato di frequenza al fine di poter ottenere l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 3.
2. 
Può iscriversi all'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, chi ha già frequentato un corso di formazione in materia di marketing e promozione turistica del Piemonte. Al fine di mantenere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, i soggetti che operano nel comparto economico del "wedding" piemontese partecipano ogni quattro anni a corsi di aggiornamento con rilascio di una certificazione.
Art. 5. 
(Elenchi regionali e banca dati)
1. 
La Regione istituisce, a fini esclusivamente ricognitivi, l'elenco dei soggetti, suddivisi per categorie, che operano nel comparto del "wedding" in Piemonte in conformità a quanto stabilito all'articolo 4. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ogni operatore può chiederne in qualsiasi momento la cancellazione con relativa perdita del diritto all'uso del marchio collettivo concesso.
2. 
La Giunta regionale provvede a pubblicare l'elenco di cui al comma 1 in una apposita sezione dei canali di informazione istituzionale.
3. 
La Regione istituisce, altresì:
a) 
l'elenco degli enti accreditati per la formazione dei soggetti di cui al comma 1, pubblicato nell'apposita sezione tematica;
b) 
l'elenco delle strutture attrezzate per accogliere eventi del comparto "wedding".
Art. 6. 
(Individuazione di ulteriori case comunali per la celebrazione di matrimoni e unioni civili)
1. 
Al fine di rendere attrattivo il marchio di cui all'articolo 3 e di valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico regionale, la Regione invita i comuni ad individuare il maggior numero di sedi auliche e di altri immobili di pregio nella loro disponibilità, inclusi castelli, palazzi d'epoca, ville storiche, tenute, abbazie e cascinali, da destinare alla celebrazione di matrimoni e unioni civili.
2. 
La Regione promuove gli immobili di pregio storico, artistico e culturale, condotte da micro e piccole imprese o a conduzione familiare, attrezzate per accogliere eventi del comparto "wedding" in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari nonché di quanto stabilito in materia di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 7. 
(Wedding Tourism)
1. 
La Regione, anche al fine di accrescere le prospettive occupazionali, amplia e promuove l'offerta turistica regionale con campagne di comunicazione volte a dare impulso al "wedding tourism", avvalendosi dei canali di comunicazione di "Visit Piemonte Scrl".
2. 
La Regione, ai fini del comma 1, veicola i contenuti della relativa offerta turistica, con specifiche campagne di comunicazione, nei mercati nazionali e internazionali interessati a destinazioni turistiche di eccellenza.
3. 
La Regione, in considerazione delle caratteristiche territoriali del Piemonte, sostiene e promuove in particolare il "wedding tourism" invernale, secondo le modalità individuate dall'articolo 9.
Art. 8. 
(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)
1. 
La Regione sostiene, nell'ambito delle iniziative di cui all'artico 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte), l'internazionalizzazione delle imprese del territorio che operano nel settore del "wedding" aderenti al marchio di cui all'articolo 3.
2. 
La Regione, per promuovere il marchio "Wedding Piemonte":
a) 
sostiene i consorzi di imprese aderenti al marchio che partecipano a manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi all'estero o aventi carattere internazionale;
b) 
realizza specifiche campagne di comunicazione e la partecipazione della Regione, degli enti locali, dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale e delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), a eventi fieristici ed espositivi nazionali e internazionali.
Art. 9. 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione.
2. 
Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:
a) 
l'elenco dei professionisti che operano nel comparto economico del "wedding";
b) 
le modalità di adozione, concessione e utilizzo del marchio di cui all'articolo 3 da parte degli operatori del settore;
c) 
l'articolazione temporale dei corsi di cui all'articolo 4, le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, nonché la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
d) 
i contenuti e le modalità di gestione e implementazione della sezione del canale di informazione istituzionale dedicata alla promozione del marchio;
e) 
la disciplina delle misure per incentivare il "wedding tourism", in particolare quello invernale, e l'internazionalizzazione delle imprese di cui gli articoli 7 e 8.
Art. 10. 
(Clausola Valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 46 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, in particolare su:
a) 
lo stato di attuazione della legge;
b) 
il numero di soggetti e le tipologie di attività che operano nel comparto economico del "wedding" piemontese;
c) 
il numero degli enti accreditati per la formazione dei soggetti che operano nel comparto economico del "wedding";
d) 
il numero dei corsi formativi e di aggiornamento di cui all'articolo 4 e dei relativi partecipanti;
e) 
il numero di fiere nazionali, all'estero o aventi carattere internazionale a cui partecipa la Regione Piemonte o i consorzi di imprese;
f) 
i contributi assegnati in merito alla promozione del "wedding" in Piemonte in occasione di fiere ed eventi espositivi nazionali, all'estero o aventi carattere internazionale;
g) 
il numero e le tipologie di campagne di comunicazione realizzate tramite "Visit Piemonte Scrl";
h) 
il numero delle location aderenti al marchio di cui all'articolo 3 attrezzate per accogliere eventi del reparto "wedding".
3. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 11. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in euro 153.836,00 per il 2022 e in euro 120.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2023-2024 si fa fronte con le risorse iscritte all'interno della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.