Proposta di legge regionale n. 196 presentata il 25 marzo 2022
"Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali".

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La presente legge persegue la finalità di tutelare e valorizzare il pastoralismo, l'alpeggio e la transumanza, quali attività tradizionali dei territori del Piemonte, nonché di diffonderne i relativi valori culturali e sociali.
2. 
Ai fini della presente legge, sono considerati «pastori» e «conduttori d'alpeggio», gli imprenditori agricoli di cui all' art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 , n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), singoli o associati, che esercitano l'attività di pastorizia ovvero di conduzione di alpeggio, tramite la pratica dell'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante.
3. 
La Regione riconosce l'interesse pubblico delle attività agro-zootecniche del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza, quali presìdi del territorio, per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio, in particolare, per i territori montani, per le zone collinari e planiziali non urbanizzate e per le aree naturali e regionali protette, nonché quali componenti della filiera della produzione agroalimentare tradizionale locale anche a marchio di qualità e per il loro valore culturale, storico e sociale.
Art. 2 
(Misure specifiche di sostegno ai pastori e ai conduttori d'alpeggio)
1. 
Gli enti locali per motivi di pubblica utilità e nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), possono affidare ai pastori o ai conduttori d'alpeggio la manutenzione dei terreni abbandonati o incolti.
2. 
La Regione può riconoscere sostegni finanziari in favore dei pastori e dei conduttori d'alpeggio, singoli o associati, che eseguono direttamente opere di manutenzione del territorio in accordo con gli enti locali competenti. Possono essere beneficiari di misure di sostegno economico da parte della Regione anche gli enti locali che eseguono opere di manutenzione dei terreni abbandonati o incolti, al fine di destinarli alle attività disciplinate dalla presente legge. Tali sostegni possono essere riconosciuti nei limiti delle disponibilità di bilancio o con misure attuative del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 o del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2021-2027 nel caso siano previste. È sempre vietato il doppio finanziamento, anche se a carico di enti diversi, delle stesse opere e servizi.
Art. 3 
(Promozione delle vie di transumanza e di monticazione e conservazione e valorizzazione dei prati stabili naturali)
1. 
La Regione promuove, in collaborazione con i Comuni, le Unioni di Comuni, le Associazioni fondiarie e con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l'individuazione di percorsi di transumanza e di monticazione, nei quali sia garantito il libero passaggio delle mandrie e delle greggi ed il pascolo, coinvolgendo i proprietari pubblici e privati, dei prati stabili e delle aree idonee al pascolo.
2. 
Al fine di promuovere lo studio, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei prati stabili naturali nelle loro componenti ecologiche e per il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari, la Regione istituisce una banca dati regionale dei prati stabili naturali, sentiti gli enti locali territorialmente competenti ed in raccordo con le banche dati nazionali. Nella banca dati sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali riferiti ai singoli prati stabili, riportando inoltre le misure di tutela ed i vincoli su di essi insistenti.
3. 
La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei precedenti commi.
4. 
La Giunta regionale adotta le azioni necessarie per la conservazione dei prati stabili, nel rispetto delle competenze degli enti locali nel cui territorio questi ultimi sono localizzati o degli enti gestori degli stessi.
5. 
La Giunta regionale sulla base delle coltivazioni in atto alla data di classificazione catastale dei terreni agricoli di cui alla legge 1° marzo 1886, n. 3682 "Riordinamento dell'imposta fondiaria", promuove, semplifica ed incentiva il ritorno alla classificazione originaria del prato-pascolo.
Art. 4 
(Istituzione del tavolo regionale degli alpeggi, della Consulta del pastoralismo e della transumanza e della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.)
1. 
Regione Piemonte promuove studi e ricerche finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti tipici delle alpi e delle malghe. Per favorire il raccordo con i portatori di interesse che partecipano all'intera fase gestionale e operativa dei sistemi malghivi, viene istituito il tavolo regionale degli alpeggi, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura. La Giunta regionale, con proprio atto, determina la composizione e le modalità di funzionamento del tavolo, prevedendo altresì la possibilità di partecipazione da parte dei consiglieri regionali.
2. 
È istituita la Consulta del pastoralismo e della transumanza, con le medesime modalità di costituzione e di funzionamento di cui al precedente comma, avente la finalità di formulare proposte in tema di tutela e valorizzazione del pastoralismo e della transumanza nonché di diffusione dei relativi valori culturali.
3. 
È altresì istituita la giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento della Giunta regionale su indicazione della Consulta del pastoralismo e della transumanza.
4. 
La Regione riconosce il valore storico, culturale, sociale, paesaggistico e zootecnico della transumanza e dei relativi percorsi e ne promuove la valorizzazione, attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione o anche il finanziamento di progetti volti al miglioramento della fruizione dei percorsi stessi.
5. 
Al fine di diffondere i valori sociali, culturali e le pratiche legate al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, la Regione indice un bando annuale, anche finalizzato all'erogazione di specifici fondi e benefici economici, a sostegno delle manifestazioni aventi carattere storico culturale. Per le iniziative di cui al presente comma, la Giunta regionale promuove forme di collaborazione, in particolare, con:
a) 
gli enti locali e le associazioni del territorio;
b) 
gli enti gestori dei parchi naturali e regionali, compreso il Parco nazionale del Gran Paradiso e del Parco nazionale della Val Grande;
c) 
le Unioni montane;
d) 
l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
e) 
gli istituti di ricerca, nonché con le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime;
f) 
gli enti organizzatori di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali legati alla cultura del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza.
Art. 5 
(Diffusione della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza)
1. 
La Regione incentiva lo studio della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.
2. 
Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale indice bandi di concorso annuali, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado presenti sul territorio regionale che producano studi o elaborati inerenti alle suddette attività, avendo ad oggetto:
a) 
il conferimento di borse di studio;
b) 
l'organizzazione di tirocini formativi presso i pastori o conduttori di alpeggio di cui alla presente legge;
c) 
l'organizzazione di viaggi di istruzione nei luoghi interessati dallo svolgimento di attività di pastorizia, alpeggio e transumanza.
3. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché di organizzazione dei tirocini e dei viaggi di cui al comma 2, e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.
Art. 6 
(Clausola valutativa)
1. 
Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini della tutela e della valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza e la diffusione della relativa cultura. A tal fine la Giunta regionale predispone una relazione biennale che documenta e descrive:
a) 
gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;
b) 
i soggetti coinvolti nell'attuazione e le collaborazioni istituzionali realizzate;
c) 
i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche economiche-socio-demografiche;
d) 
i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.
2. 
I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. 
Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2022, in euro 100.000,00 per l'anno 2023 e di euro 100.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" del bilancio di previsione dell'anno 2022 e pluriennale 2022-2024.
Art. 8 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.