Proposta di legge regionale n. 195 presentata il 23 marzo 2022
"Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)"
Primo firmatario

GALLO RAFFAELE

Altri firmatari

CANALIS MONICA RAVETTI DOMENICO SARNO DIEGO

Art. 1 
1. 
La lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) è sostituita dalla seguente: "
f)
la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo di alunni in condizioni di svantaggio sociale, con disabilità, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con Bisogni Educativi Speciali e a cui sono riconosciute plusdotazioni;
".
Art. 2 
1. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2007 è sostituita dalla seguente: "
b)
azioni per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione e per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con Bisogni Educativi Speciali e a cui sono riconosciute plusdotazioni;
".
2. 
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2007 , dopo le parole. "
come strumento di facilitazione dell'apprendimento,
" sono inserite le seguenti: "
nonché di valorizzazione del potenziale, del talento e della plusdotazione,
".
Art. 3 
1. 
La lettera b) del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 28/2007 è sostituita dalla seguente: "
b)
l'importo dell'assegno di studio per fascia di reddito e ordine di scuola, differenziato in base a situazioni certificate di bisogni educativi speciali e plusdotazioni e alla condizione di marginalità e svantaggio del comune di residenza;
".
Art. 4 
1. 
La rubrica dell' articolo 15 della l.r. 28/2007 è sostituita dalla seguente: "
(Interventi a favore degli alunni disabili, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con Bisogni Educativi Speciali e con plusdotazioni)
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione, per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli alunni con disabilità certificata, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con Bisogni Educativi Speciali e a cui sono riconosciute plusdotazioni e al fine di favorirne la piena inclusione e integrazione scolastica, formula specifici indirizzi per la realizzazione di una programmazione coordinata delle attività scolastiche con quelle sanitarie e socio-assistenziali.
".
3. 
Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
2.
Gli interventi di cui al presente articolo, finalizzati a promuovere un'offerta formativa qualificata, sono attivati nell'ambito degli indirizzi regionali di cui al comma 1, anche in collaborazione con le famiglie, attraverso una progettualità inclusiva e una programmazione coordinata dei servizi e delle attività scolastiche per la predisposizione di piani educativi individualizzati, ai quali possono concorrere altri soggetti pubblici e privati.
".
4. 
Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
3.
Gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con Disturbi Specifici di Apprendimento, con Bisogni Educativi Speciali e a cui sono riconosciute plusdotazioni sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall' articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
".
5. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 28/2007 è inserito il seguente: "
6-bis.
La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al fine di ridurre la dispersione scolastica degli alunni a cui sono riconosciute plusdotazioni, sostiene l'implementazione di appositi interventi a loro dedicati, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto e interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche. La Regione promuove, altresì, apposite campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema della plusdotazione
".
6. 
Il comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
7.
La Regione, con proprio provvedimento amministrativo, provvede ad individuare le tipologie di situazioni di disagio, di disturbi specifici di apprendimento, di bisogni educativi speciali e di plusdotazioni per le quali possono essere previsti progetti educativi speciali, nonché a definire criteri e modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
".
Art. 5 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 28/2007 dopo le parole: "
specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di
" sono inserite le seguenti: "
innovazione e
".
Art. 6 
1. 
La lettera m) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 28/2007 è sostituita dalla seguente: "
m)
un rappresentante per ognuna delle associazioni e coordinamenti dei genitori riconosciuti a livello regionale e delle associazioni specializzate nel supporto del talento e plusdotazioni operanti sul territorio regionale;
".
Art. 7 
1. 
La lettera g) del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 28/2007 è sostituita dalla seguente: "
g)
l'individuazione delle tipologie di situazione di disagio, di disturbi specifici di apprendimento, di bisogni educativi speciali e di plusdotazioni per le quali possono essere previsti i progetti educativi speciali di cui all'articolo 15;
".
Art.8 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della l.r.28/2007 è inserito il seguente: "
3 bis.
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, comma 6 bis, quantificati in euro 250.000,00 per l'anno 2022 e in euro 500.000,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo, si fa fronte con le risorse iscritte all'interno della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 07 (Diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022- 2024.
"
Art. 9 
(Entrata in vigore)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 8 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2022-2024.