Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF di adeguamento art. 1, commi 2 e 5, della
Legge 30 dicembre 2021, n. 234
(Bilancio di previsione dello Stato - anno finanziario 2022 - e Bilancio pluriennale triennio 2022-2024)
Art. 1.
(Aliquote)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'
articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a
statuto
ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:
a)
per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento;
b)
per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,90 per cento;
c)
per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 50.000,00 euro: 1,52 per cento;
d)
per i redditi oltre 50.000,00 euro : 2,10 per cento 2. Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF sono differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti a livello nazionale dall'
articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Testo unico delle imposte sui redditi) ed in caso di loro modifica, le maggiorazioni all'aliquota di base dell'addizionale, come individuate nel comma 1 del presente articolo, sono applicate sui nuovi scaglioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato.
Art. 2.
(Misure di sostegno economico-sociale)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022, sono confermate le seguenti detrazioni ai sensi dell'
articolo 6, comma 6 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n 68
, come misure di sostegno economico sociale:
a)
Euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico , per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b)
Euro 250,00 per i contribuenti con figli a carico portatori di handicap ai sensi dell'
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
, per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti , i figli adottivo o affidati.
2.
Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 12, comma 1, lettera c) e commi seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
.
3.
Le disposizioni di cui all'
articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23
e all'
articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22
si applicano sino al periodo di imposta 2021.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4.
(Dichiarazione di urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.