Proposta di legge regionale n. 190 presentata il 07 marzo 2022
Istituzione del Garante regionale delle persone anziane
Primo firmatario

GALLO RAFFAELE

Altri firmatari

CANALIS MONICA SALIZZONI MAURO

Art. 1 
(Istituzione del Garante regionale delle persone anziane)
1. 
È istituito presso l'Assessorato regionale competente, il Garante regionale delle persone anziane, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti alle persone anziane.
2. 
II Garante regionale delle persone anziane svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
3. 
È istituito alle dirette dipendenze del Garante, per l'esercizio delle sue funzioni, l'ufficio del Garante regionale delle persone anziane, che si avvale di apposita struttura composta da personale regionale messo a disposizione secondo le modalità contenute in un apposito provvedimento della Giunta regionale, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
4. 
L'incarico del Garante regionale delle persone anziane ha carattere gratuito. La funzione è svolta a titolo onorario, non essendo previsti compensi, indennità, gettoni di presenza, né alcun rimborso spese o emolumento comunque denominato per lo svolgimento di tale incarico.
Art. 2 
(Modalità di nomina, requisiti e incompatibilità)
1. 
Il Garante regionale delle persone anziane è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Resta in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta.
2. 
Requisiti per la nomina di cui al comma 1, oltre alla cittadinanza italiana e alla residenza nel territorio della Regione, sono il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia.
3. 
Non possono essere nominati a Garante regionale delle persone anziane i dipendenti dell'Amministrazione regionale, i magistrati, i consiglieri regionali, gli amministratori dei comuni e degli enti di area vasta, i membri del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e, in generale, tutti coloro che ricoprono ruoli istituzionali di governo regionale, nazionale o europeo.
4. 
Non possono, altresì, essere nominati a Garante regionale delle persone anziane coloro che hanno riportato condanne penali per delitti non colposi e coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
5. 
II Garante regionale delle persone anziane può essere revocato, sempre con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per gravi e ripetute violazioni di legge.
Art. 3 
(Funzioni)
1. 
Al Garante regionale delle persone anziane sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:
a) 
promozione della conoscenza e dell'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici della popolazione anziana;
b) 
segnalazione alle amministrazioni pubbliche competenti dei casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati;
c) 
consulenza informativa sulle forme di assistenza e per la soluzione di controversie tra i cittadini anziani e la Pubblica Amministrazione, di concerto con la figura del Difensore civico regionale di cui all' articolo 90 dello Statuto regionale e alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico);
d) 
vigilanza in tema di contrasto ai pregiudizi, agli stereotipi e alle discriminazioni nei confronti dell'invecchiamento;
e) 
sensibilizzazione sul tema dell'inserimento sociale delle persone anziane al fine di favorirne un invecchiamento attivo;
f) 
proposta all'Amministrazione regionale, ai fini del miglioramento della qualità di vita, di iniziative, programmi, piani e sostegni volti a promuovere l'invecchiamento attivo;
g) 
monitoraggio e verifica dei requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati da strutture pubbliche e private a favore delle persone anziane;
h) 
formulazione di report e di indicazioni per sviluppare un'assistenza integrata preventiva, curativa, riabilitativa e palliativa delle persone anziane e per garantire un'assistenza a lungo termine rispettosa dei diritti individuali di cui alla lettera a);
i) 
vigilanza sull'attivazione di strumenti atti a garantire il diritto all'ascolto e al consenso consapevole dell'anziano nella fase di individuazione delle modalità di gestione del soggetto che necessita di assistenza;
j) 
sensibilizzazione, anche in collaborazione con le forze di Polizia, sui temi dell'informazione e dell'assistenza rapida alle persone anziane nel caso di truffe a loro danno, effettuate o tentate;
k) 
sensibilizzazione degli istituti bancari e finanziari per l'adozione di strumenti e modalità di semplificazione dell'accesso ai servizi per le persone anziane, nonché iniziative volte a promuovere una gestione patrimoniale consapevole;
l) 
segnalazione ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria competente di situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
m) 
sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e proposta alla Giunta regionale per lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di amministrazione di sostegno, nonché attività di consulenza agli amministratori di sostegno nell'esercizio delle loro funzioni;
n) 
segnalazione alle Amministrazioni pubbliche competenti dei fattori di rischio o di danno nei confronti delle persone anziane a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
o) 
proposta alle Amministrazioni pubbliche competenti di misure per ottenere, in campo urbanistico, la creazione di ambienti fisici, sociali ed economici a misura delle persone anziane, nonché per la promozione di una architettura che tenga conto delle loro necessità.
Art. 4 
(Relazione annuale)
1. 
Il Garante regionale delle persone anziane riferisce annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale sull'attività svolta, attraverso una dettagliata relazione e propone le iniziative legislative che ritiene opportune per l'incremento del benessere delle persone anziane, per le modalità partecipative delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in loro favore e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all' articolo 118 della Costituzione .
2. 
Alla relazione annuale di cui al comma 1 è data adeguata pubblicità.
Art. 5 
(Diritto alla riservatezza)
1. 
Il Garante regionale delle persone anziane è tenuto al segreto professionale e agli obblighi di riservatezza, ai sensi della normativa vigente, in relazione ai casi e alle notizie di cui viene a conoscenza in ragione del suo incarico.
2. 
Per tutto quanto non previsto si rinvia alle vigenti leggi nazionali e regionali in materia.
Art. 6 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.